← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per sinistri tra due veicoli identificati e assicurati il danneggiato si rivolge alla propria compagnia, non a quella del responsabile.
  • La procedura copre danni al veicolo e cose trasportate, oltre al danno alla persona del conducente non responsabile entro la soglia ex art. 139.
  • Esclusi i sinistri con veicoli stranieri e il terzo trasportato.
  • La compagnia paga entro 15 giorni dall'accettazione e poi regola i rapporti interni con quella del responsabile.
  • Il sistema CARD garantisce ripartizione automatica tra compagnie.

Testo dell'articoloVigente

Art. 149 D.Lgs. 209/2005 — Procedura di risarcimento diretto

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Commento

La filosofia del risarcimento diretto

L'art. 149 ha rivoluzionato la gestione dei sinistri RC auto più frequenti: quelli tra due veicoli identificati. Anziche' costringere il danneggiato a interloquire con la compagnia del responsabile (sconosciuta, lontana, percepita come ostile), il sistema gli consente di rivolgersi alla propria compagnia, che diventa interlocutore unico. La compagnia paga, poi recupera dall'altra in un sistema automatizzato di compensazione (sistema CARD). L'effetto e' duplice: velocita' per l'utente e concorrenza tra compagnie sulla qualita' del servizio.

Presupposti applicativi

Quattro presupposti convergenti: a) sinistro tra esattamente due veicoli a motore; b) entrambi identificati; c) entrambi assicurati per RC obbligatoria; d) danni al veicolo e/o conducente non responsabile entro soglie di lieve entita' (art. 139, fino al 9% di invalidita'). Se manca uno dei presupposti si applica la procedura ordinaria ex art. 148. La doppia identificazione e' centrale: niente risarcimento diretto se uno dei veicoli e' fuggito.

Esclusioni

La procedura non si applica a: veicoli immatricolati all'estero (anche se circolanti in Italia, devono interloquire con il mandatario per la liquidazione ex art. 152); danno del terzo trasportato (art. 141, che ha disciplina propria più favorevole); sinistri con più di due veicoli; danni alla persona del conducente non responsabile sopra la soglia 139 (macroinvalidita' restano gestite ex art. 148). Per i sinistri esclusi il danneggiato segue la procedura ordinaria.

Le due competenze parallele

La compagnia del danneggiato (gestionaria) raccoglie la richiesta, valuta il danno, formula offerta e paga. La compagnia del responsabile (debitrice) e' chiamata in via interna, secondo il sistema CARD: il sistema attribuisce a ciascuna compagnia ruolo gestionario per i propri assicurati e debitore quando il proprio assicurato e' responsabile. La compensazione tra compagnie avviene con forfait predefiniti per categorie di sinistri (CARD - Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Termini di pagamento

Se il danneggiato accetta l'offerta, la compagnia paga entro quindici giorni. La quietanza liberatoria rilasciata vale verso il responsabile civile e la sua compagnia. Il sistema rende particolarmente efficiente il pagamento, evitando l'attesa di sentenze o transazioni complesse. La compagnia gestionaria e' incentivata a chiudere rapidamente per i forfait CARD favorevoli alla chiusura veloce.

Rapporti interni tra compagnie e regolazione CARD

L'art. 150 demanda a un DPR la disciplina del sistema. Il DPR 254/2006 e accordi tra associazioni delle compagnie (ANIA) hanno costruito il sistema CARD: forfait di compensazione differenziati per tipologia di sinistro (urti laterali, tamponamenti, etc.), gestione informatica via piattaforma centralizzata, esiti automatici. Il sistema oggi gestisce la grande maggioranza dei sinistri RC auto italiani.

Esempio applicativo

Tizio tampona Caio in coda. Caio (danneggiato) si rivolge alla propria compagnia per la procedura diretta. Documenta danni al veicolo 4.500 euro e qualche distorsione cervicale (poi quantificata al 2%). La compagnia di Caio ispeziona, formula offerta congrua 5.800 euro (danno veicolo + biologico + temporanea), paga entro 15 giorni dall'accettazione. La compagnia di Tizio (debitrice) trasferisce a quella di Caio il forfait CARD predefinito per quella tipologia di sinistro.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — danno al veicolo gestito dalla propria compagnia

Caso 2: Caso Caia — esclusione per veicolo estero

Domande frequenti

Il risarcimento diretto e' sempre conveniente per il danneggiato?

Solitamente si', perche' interloquisci con la tua compagnia (rapporto fiduciario, lingua nota, tempi rapidi). Tuttavia, se sospetti che la tua compagnia sottostimi il danno per ridurre i propri costi, puoi optare per la procedura ordinaria ex 148.

Posso scegliere tra procedura diretta e ordinaria?

La procedura diretta si applica per legge se ricorrono i presupposti. Se sono presenti i requisiti, il danneggiato deve seguirla. Tuttavia la giurisprudenza ammette eccezioni quando la propria compagnia rifiuta o solleva eccezioni di copertura.

Cosa succede se la mia compagnia formula offerta troppo bassa?

Puoi rifiutare e agire in giudizio. Il giudice valuta congruita' dell'offerta e puo' condannare la compagnia agli interessi maggiorati e alle spese aggiuntive. Resta possibile anche il reclamo all'IVASS per offerta apparente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.