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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina i sinistri occorsi in Stato UE diverso da quello di residenza, con veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in UE.
  • Si applica anche ai sinistri in Stati terzi aderenti al sistema della carta verde.
  • Gli artt. 152, 296, 297, 298 e 299 operano solo per sinistri tra residenti di Stati diversi e veicoli stazionanti in Stati diversi.
  • Gli artt. 300 e 301 si estendono anche ai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione comunitaria.
  • La norma attua le direttive UE sulla tutela dei danneggiati transfrontalieri.

Testo dell'articoloVigente

Art. 151 D.Lgs. 209/2005 — Procedura

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.

4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.

5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

Commento

Il quadro europeo della tutela transfrontaliera

L'art. 151 apre il Capo IV del Titolo X, dedicato alla tutela dei danneggiati nei sinistri transfrontalieri. La materia e' stata costruita progressivamente da una sequenza di direttive UE (oggi consolidate nella direttiva 2009/103/CE come modificata dalla direttiva 2021/2118), che hanno via via esteso la tutela dei cittadini europei coinvolti in incidenti fuori dal proprio Stato di residenza. L'idea di fondo: chi viaggia in Europa con il proprio veicolo deve essere assicurato di poter fruire della stessa protezione di un cittadino locale.

Ambito di applicazione

La norma si applica ai sinistri con tre presupposti: a) avvenuti in Stato UE diverso da quello di residenza del danneggiato; b) provocati da veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato UE; c) causanti danni a cose o persone. La nozione di stazionamento abituale (definita dalla direttiva) e' centrale: e' lo Stato del rilascio della targa o, in mancanza di targa, lo Stato del residente intestatario. Il sinistro fuori dall'UE in Stato non aderente alla carta verde resta soggetto a regole di diritto internazionale privato.

Estensione ai sinistri in Stati terzi della carta verde

Il comma 2 estende la disciplina ai residenti UE coinvolti in sinistri in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde. Si tratta di un sistema internazionale di mutuo riconoscimento delle polizze RC auto, gestito dal Council of Bureaux con sede a Bruxelles. Aderiscono oltre 40 Paesi tra UE, EFTA, Stati balcanici, alcuni del bacino mediterraneo (Turchia, Marocco, Tunisia).

Gli articoli applicabili in modo selettivo

Il comma 3 limita l'operativita' degli artt. 152 (mandatario per la liquidazione), 296, 297, 298, 299 (organismo di indennizzo italiano e altre regole tecniche) ai casi in cui ricorrono i presupposti specifici: incidente causato da veicolo assicurato tramite stabilimento in Stato membro diverso dalla residenza del danneggiato, e stazionante in Stato membro diverso dalla residenza. La limitazione tutela il funzionamento del sistema senza estensioni inopportune.

Articoli 300 e 301: applicazione ampliata

Il comma 4 estende invece gli articoli sul Fondo di garanzia per le vittime della strada italiano (artt. 285 ss.) anche ai sinistri provocati da veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione comunitaria. La logica: garantire la rete di sicurezza ultima al cittadino italiano vittima di sinistro con veicolo non UE ma legalmente circolante in Italia.

Profili operativi

Il danneggiato italiano coinvolto in sinistro in altro Stato UE può scegliere: a) rivolgersi al mandatario italiano della compagnia estera (art. 152) per gestire la liquidazione in lingua italiana; b) agire direttamente nello Stato del sinistro presso la compagnia locale; c) attivare l'organismo di indennizzo italiano (artt. 296-299) se la compagnia estera non risponde in termini ragionevoli. La scelta dipende da entita' del danno, prossimita' del sinistro, complessita' della dinamica.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — incidente in Croazia con auto italiana

Caso 2: Caso Caia — sinistro in Turchia

Domande frequenti

Posso ottenere risarcimento in Italia per sinistro avvenuto in Francia?

Si', tramite il mandatario italiano della compagnia francese (art. 152) o tramite l'organismo di indennizzo italiano se la compagnia non risponde in due mesi. La procedura permette di operare in lingua italiana e con regole del codice italiano.

La carta verde copre tutta l'Europa?

Copre i Paesi aderenti al sistema, oggi piu' di 40 inclusi UE, EFTA, Stati balcanici e alcuni del Mediterraneo. Per circolare in Paesi non aderenti serve estensione contrattuale ad hoc.

Qual e' il termine di prescrizione per sinistri all'estero?

Si applica la legge dello Stato del sinistro per la responsabilita' civile (regolamento Roma II), che puo' avere termini diversi (da 1 a 5 anni). Per la posizione assicurativa contano anche le regole della carta verde sui termini di rivalsa tra uffici nazionali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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