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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La compagnia deve risarcire furto o incendio di autoveicolo indipendentemente dal certificato di chiusa inchiesta.
  • Nei procedimenti per il reato ex art. 642 c.p. (frode assicurativa) limitato all'autoveicolo, il risarcimento richiede invece il certificato.
  • La norma evita ritardi indebiti nei sinistri non sospetti, mantenendo cautele in caso di indagine attiva.
  • L'art. 642 c.p. punisce la fraudolenta distruzione, dispersione o danneggiamento del veicolo assicurato.
  • L'IVASS può segnalare condotte sospette al pubblico ministero anche tramite la banca dati ANIA.

Testo dell'articoloVigente

Art. 150-bis D.Lgs. 209/2005 — (Certificato di chiusa inchiesta)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all' articolo 642 del codice penale , limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta))

Commento

Il superamento di una storica prassi dilatoria

Prima dell'art. 150-bis, era prassi delle compagnie subordinare il pagamento dei sinistri furto e incendio al rilascio del certificato di chiusa inchiesta da parte dell'autorita' giudiziaria. La chiusura delle indagini, pero', spesso richiede mesi o anni, lasciando l'assicurato senza ristoro per il veicolo perduto. La norma ha posto fine alla prassi: salvo casi di sospetta frode, il pagamento e' dovuto subito.

Il principio della liquidazione tempestiva

Il comma 1 stabilisce che la compagnia deve risarcire il danno da furto o incendio dell'autoveicolo indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta. La regola si applica ai sinistri non sospetti, dove gli elementi raccolti (denuncia alle Forze dell'Ordine, verifica circostanziale, periodo di possesso del veicolo, profilo dell'assicurato) non destano allarmi. Il termine ordinario di liquidazione (ex polizza, spesso 60 giorni) decorre dalla regolare denuncia.

L'eccezione: reato ex art. 642 c.p.

Il comma 2 prevede un'eccezione: nei procedimenti penali per il reato di cui all'art. 642 c.p. (frode assicurativa), limitati all'ipotesi in cui il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento e' subordinato al rilascio del certificato di chiusa inchiesta. La regola tutela la compagnia dal rischio di pagare un'auto distrutta volontariamente o simulatamente dall'assicurato. Solo l'esito favorevole delle indagini (assenza di frode o impossibilita' di accertarla oltre ogni ragionevole dubbio) consente il pagamento.

L'art. 642 c.p. e le condotte fraudolente

L'art. 642 c.p. punisce la distruzione, la dispersione o il danneggiamento intenzionale del bene assicurato al fine di conseguire l'indennita'. Le condotte tipiche per gli autoveicoli sono: incendio doloso del veicolo, simulazione di furto con denuncia mendace, occultamento del veicolo in attesa della prescrizione del reato di abbandono. La pena va da uno a cinque anni di reclusione, oltre alla multa. L'aggravante delle indennita' superiori a determinati importi e' significativa.

Le indagini della compagnia

Prima di liquidare, la compagnia conduce indagini interne (perizia su elementi della denuncia, eventuale ispezione di fascicolo di P.G., verifica della congruita' del valore del veicolo, controllo sulla storia assicurativa dell'assicurato). Se emergono indizi di frode, la compagnia segnala al pubblico ministero ed effettua segnalazione al CSE (Centro Studi Esperienze ANIA) che alimenta la banca dati antifrode di settore. Il pagamento e' sospeso in attesa dell'esito penale.

Esempio applicativo

Tizio denuncia furto della propria autovettura. Le indagini non evidenziano nulla di sospetto: denuncia tempestiva, nessuna anomalia, profilo dell'assicurato senza precedenti. La compagnia liquida il danno (valore commerciale del veicolo, 22.000 euro) entro 60 giorni senza attendere la chiusura indagini. Se invece emergono indizi (denuncia tardiva, valore inadeguato del veicolo rispetto al premio versato, contraddizioni nella ricostruzione), la compagnia segnala alla Procura e attende l'esito.

Domande frequenti

La compagnia puo' rifiutare il pagamento se ho denunciato tardi?

Una denuncia tardiva non basta a sospendere il pagamento, ma puo' insospettire. La compagnia approfondisce i motivi del ritardo. Se sono motivi credibili (smarrimento documenti, problemi medici), si liquida regolarmente.

Cosa succede se la Procura archivia per insussistenza del fatto?

L'archiviazione equivale al certificato di chiusa inchiesta. La compagnia non puo' piu' sospendere il pagamento e deve liquidare il danno con eventuali interessi maturati durante l'attesa.

Se sono indagato e poi assolto, ho diritto agli interessi?

Si', dall'accertata insussistenza dell'ipotesi fraudolenta, gli interessi legali decorrono come per qualsiasi inadempimento. La compagnia ha agito legittimamente sospendendo, ma deve compensare il ritardo dovuto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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