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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il trasferimento di portafoglio autorizzato IVASS non risolve i contratti, ma i contraenti italiani possono recedere entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
  • Il diritto di recesso opera quando il trasferimento e' a favore di compagnia con sede legale all'estero o di sede secondaria estera di compagnia italiana.
  • Per la RC auto, i danneggiati possono agire direttamente contro la compagnia cedente fino alla pubblicazione del provvedimento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 168 D.Lgs. 209/2005 — Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall' IVASS .

3. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell' IVASS , non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.

4. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.

Commento

La continuita' contrattuale come regola

L'art. 168 affronta uno scenario tipico del mercato assicurativo: la riorganizzazione societaria di una compagnia (trasferimento di portafoglio a un'altra compagnia, fusione, scissione). Il principio generale e' di continuita': le operazioni autorizzate IVASS ai sensi degli artt. 198 e 200 non sono causa di risoluzione dei contratti, che proseguono con la compagnia subentrante. La regola tutela la stabilita' del rapporto assicurativo, evitando ondate di cessazioni in coincidenza con riorganizzazioni del mercato. Integra l'art. 1902 c.c., che già prevede la cedibilita' dei contratti di assicurazione con consenso del cedente, dell'assicuratore e del cessionario.

Il diritto di recesso del contraente italiano

Il comma 1 introduce una deroga importante: i contraenti con domicilio o sede legale in Italia possono recedere entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di compagnia con sede legale all'estero o sede secondaria estera di compagnia italiana. La ratio e' tutelare la posizione del contraente che vede modificarsi le coordinate giuridiche del proprio rapporto: cambia la nazionalita' della compagnia, potenzialmente cambia la legge applicabile, cambia la giurisdizione di vigilanza. La facolta' di recesso offre una valvola di sfogo per chi non desidera proseguire con il nuovo titolare.

La tutela dei danneggiati RC auto

Il comma 2 disciplina la posizione dei terzi danneggiati per i sinistri RC auto in pendenza di trasferimento. La tutela e' rafforzata: i danneggiati possono agire direttamente contro la compagnia italiana cedente, entro i limiti del massimale, fino alla pubblicazione del provvedimento autorizzativo IVASS. La regola previene situazioni di incertezza: durante l'iter autorizzativo, il danneggiato non e' obbligato a inseguire la compagnia subentrante (che potrebbe avere sede all'estero), ma può agire contro la cedente italiana che resta legittimata passiva fino al perfezionamento. Solo dopo la pubblicazione la legittimazione passa interamente alla cessionaria.

Fusioni e scissioni

Il comma 3 estende la disciplina a fusioni e scissioni di compagnie. Le operazioni sono frequenti nel mercato assicurativo (consolidamento, riorganizzazioni intra-gruppo, dismissioni di rami) e producono effetti analoghi al trasferimento di portafoglio: i contratti passano alla nuova compagnia risultante dalla fusione o all'assegnataria della scissione. Anche qui opera la continuita' come regola, con il diritto di recesso del contraente italiano se l'operazione comporta passaggio a compagnia con sede legale all'estero. La giurisprudenza ha confermato l'applicabilita' analogica anche a operazioni straordinarie atipiche purche' comportanti effetti sostanzialmente analoghi.

Effetti operativi del trasferimento di portafoglio

Il trasferimento di portafoglio comporta passaggio di tutte le posizioni giuridiche attive e passive: contratti, riserve tecniche, sinistri pendenti, contenziosi attivi, ratei di premio. La compagnia cessionaria assume le obbligazioni della cedente verso assicurati e danneggiati. Il prezzo del trasferimento e' determinato attuarialmente, considerando il valore attuale netto del portafoglio (premi futuri attesi al netto di sinistri attesi e costi). Per i contraenti il trasferimento e' tendenzialmente neutro sul piano economico: stesse condizioni, stessa scadenza, stesso premio. Cambiano interlocutore e identita' della compagnia, con possibili effetti reputazionali e operativi (canali distributivi, qualita' del servizio post-vendita).

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — recesso per trasferimento a compagnia estera

Caso 2: Caso Caia — sinistro pendente durante autorizzazione

Domande frequenti

Devo essere informato del trasferimento di portafoglio?

Si', la compagnia deve comunicarti il provvedimento di autorizzazione IVASS con i suoi dati identificativi. La pubblicazione e' anche in Gazzetta Ufficiale. Hai 60 giorni dalla pubblicazione per decidere se recedere.

Cosa succede ai miei sinistri pendenti al momento del trasferimento?

Proseguono regolarmente con la compagnia subentrante, che assume la posizione contrattuale della cedente. Per la RC auto, il danneggiato puo' agire contro la cedente fino alla pubblicazione, poi solo contro la cessionaria. Le pratiche aperte continuano senza interruzione.

Posso recedere se il portafoglio passa a un'altra compagnia italiana?

No, la facolta' di recesso opera solo se il subentrante e' compagnia estera o sede secondaria estera. Per trasferimenti tra compagnie italiane la continuita' e' integrale e non c'e' diritto di recesso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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