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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il contratto RC auto ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, anno più frazione; si risolve automaticamente alla scadenza naturale senza rinnovo tacito.
  • L'impresa deve avvisare il contraente della scadenza con preavviso di almeno 30 giorni.
  • La garanzia precedente resta operante fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza, in attesa della nuova polizza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 170-bis D.Lgs. 209/2005 — (Durata del contratto)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all' articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile . L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. 62

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Commento

La fine del rinnovo tacito per la RC auto

L'art. 170-bis, introdotto dal decreto Bersani 2012 e successive integrazioni, ha rivoluzionato la durata del contratto RC auto. La regola tradizionale dell'art. 1899 c.c. (rinnovo tacito alla scadenza salvo disdetta nei termini) e' derogata: il contratto RC auto si risolve automaticamente alla scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato. La ratio e' di concorrenza: il rinnovo tacito creava effetti di lock-in che impedivano la mobilita' dei clienti tra compagnie. Senza rinnovo tacito, ogni anno il cliente può valutare il mercato, confrontare preventivi, cambiare compagnia senza inerzie.

Durata annuale o frazionata

Il contratto ha durata annuale come regola base, ma può essere stipulato per anno più frazione su richiesta dell'assicurato. La frazione e' utile per allineare le scadenze di più veicoli dello stesso nucleo familiare, per sincronizzare con altri prodotti collegati o per gestire periodi temporanei (auto stagionale, leasing in scadenza). La compagnia non può rifiutare la richiesta di durata frazionata: e' diritto del contraente. Il premio e' calcolato pro rata sul periodo frazionato.

L'obbligo di preavviso e il quindicennio di cortesia

La compagnia deve avvisare il contraente della scadenza con preavviso di almeno 30 giorni. La comunicazione deve essere chiara, contenere indicazione della scadenza esatta, eventuale offerta di rinnovo (con nuovo premio e nuove condizioni) e informazione sull'assenza di rinnovo tacito. Soprattutto, la garanzia prestata con il contratto precedente resta operante fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza naturale, in attesa dell'effetto della nuova polizza. La regola del quindicennio di cortesia tutela il cliente che, per disorganizzazione o ritardo, non abbia ancora stipulato nuova polizza: si garantisce continuita' di copertura RC auto, evitando di esporre il danneggiato e il proprio veicolo a vuoti assicurativi.

Estensione ai rischi accessori

Il comma 1-bis estende la disciplina ai rischi accessori (kasko, incendio, furto, assistenza, infortuni del conducente) quando il contratto RC auto li copra simultaneamente, o quando siano coperti da contratto distinto stipulato contestualmente. La logica e' coerenza: se la RC auto principale si risolve, anche i rischi accessori cessano automaticamente, evitando posizioni residue ingestibili. Il contraente che voglia mantenere i rischi accessori dopo la scadenza della RC auto principale deve stipulare nuovo contratto autonomo. La regola si raccorda con il comma 4 dell'art. 170 sulla risoluzione contestuale dei prodotti abbinati: il sistema garantisce uscita ordinata dai pacchetti senza vincoli residui.

Strategie operative per il cambio compagnia

Per ottimizzare il cambio compagnia conviene attivarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, quando arriva il preavviso. Confrontare almeno tre preventivi tramite comparatori indipendenti e direttamente sui siti delle compagnie. Verificare massimali, franchigie, esclusioni e servizi accessori (assistenza, gestione sinistri online). Considerare la classe di merito e la possibilita' di benefit di mantenimento. Una volta scelta, stipulare la nuova polizza per decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della vecchia, evitando di sfruttare i 15 giorni di copertura di cortesia (che restano come rete di sicurezza per imprevisti). Comunicare alla nuova compagnia eventuali polizze accessorie da risolvere contestualmente ex art. 170, comma 4, per evitare rapporti residui.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — cambio compagnia con copertura continua

Caso 2: Caso Caia — i 15 giorni di copertura di cortesia

Domande frequenti

Devo fare disdetta per cambiare compagnia RC auto?

No, dal 2012 il contratto si risolve automaticamente alla scadenza senza necessita' di disdetta. Devi solo stipulare nuova polizza con altra compagnia per la data di scadenza, in modo che la copertura prosegua senza vuoti.

La compagnia mi deve avvisare della scadenza?

Si', con preavviso di almeno 30 giorni. La comunicazione contiene scadenza esatta, eventuale offerta di rinnovo (premio e condizioni), informazione sulla automatica risoluzione e sui 15 giorni di copertura di cortesia oltre la scadenza.

Cosa succede se non stipulo nuova polizza in tempo?

La copertura prosegue per 15 giorni dopo la scadenza naturale per cortesia legale (art. 170-bis). Oltre questi 15 giorni il veicolo e' scoperto: non puoi circolare e in caso di sinistro interviene il Fondo di Garanzia, che poi si rivale su di te.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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