- Le compagnie non possono subordinare la stipula di RC auto obbligatoria alla conclusione di altri contratti assicurativi, bancari o finanziari.
- Eccezione: forme di garanzia per recupero franchigia, se senza spese aggiuntive e con premio inferiore a quello senza franchigia.
- Seconda eccezione: proposte di RC auto in abbinamento ad altri contratti purche' non costituiscano l'unica offerta e siano rispettate le norme TUB e TUF.
Testo dell'articoloVigente
Art. 170 D.Lgs. 209/2005 — Divieto di abbinamento
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 172.
Commento
La libera scelta nel mercato RC auto
L'art. 170 introduce un divieto di tying contractual nel mercato della RC auto obbligatoria. La compagnia non può condizionare la stipula della polizza obbligatoria all'acquisto di altri prodotti assicurativi (es. polizza incendio e furto, kasko, infortuni del conducente), bancari (conto corrente, finanziamento) o finanziari (fondo comune, prodotto di investimento). La logica e' duplice. Sul piano consumeristico: tutelare la liberta' di scelta del cliente che ha bisogno della polizza obbligatoria e non può essere costretto ad acquisti accessori indesiderati. Sul piano concorrenziale: prevenire pratiche di vendita abbinata che possono distorcere il mercato dei prodotti accessori e generare posizioni di rendita.
La prima eccezione: garanzia recupero franchigia
Il comma 2 ammette una prima eccezione: la compagnia può pattuire idonee forme di garanzia per il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente. La logica e' che la franchigia (cifra che il contraente paga in proprio prima dell'intervento della compagnia) e' un meccanismo di responsabilizzazione del contraente, ma la compagnia ha bisogno di assicurarsi il recupero in caso di sinistro. Sono ammesse garanzie come fideiussioni o depositi cauzionali, ma con due condizioni cumulative: nessuna spesa aggiuntiva a carico del contraente; premio finale inferiore a quello che sarebbe stato applicato in assenza di franchigia con recupero garantito. Le condizioni assicurano che il meccanismo sia effettivamente vantaggioso per il contraente.
La seconda eccezione: offerte in abbinamento non esclusive
Il comma 3 ammette una seconda eccezione: la compagnia può proporre polizze RC auto in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari (es. RC auto più kasko più assistenza più tutela legale, oppure RC auto più finanziamento), a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa. Il cliente deve poter sempre scegliere la sola RC auto a condizioni autonome. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni di TUB e TUF per l'offerta dei contratti bancari e finanziari abbinati: informazione precontrattuale, valutazione di adeguatezza, requisiti di forma. La regola contempera marketing e libera scelta.
Risoluzione contestuale dei contratti abbinati
Il comma 4 chiude il sistema con una tutela di uscita: i contratti conclusi in abbinamento ai sensi delle eccezioni (compresi i contratti bancari e finanziari) possono essere contestualmente risolti dal contraente. Se il contraente recede dalla RC auto (per esempio per cessione del veicolo, per scadenza non rinnovata, per disdetta ex art. 170-bis), può contestualmente risolvere anche gli altri contratti abbinati, evitando di restare vincolato a prodotti accessori senza più utilita'. La regola elimina il rischio di rapporti contrattuali residui non desiderati, frequente fattore di contenzioso pre-riforma.
Sanzioni e poteri di vigilanza
L'inosservanza dei divieti dell'art. 170 può integrare violazioni amministrative sanzionate da IVASS. I clienti che ritengono di essere stati indotti a stipulare contratti accessori sotto pressione possono segnalare la condotta scorretta all'autorita' di vigilanza, che esercita poteri ispettivi e sanzionatori. Le sanzioni sono pecuniarie e, nei casi gravi o reiterati, possono incidere sulla autorizzazione all'esercizio dell'attività. Il contraente può inoltre agire civilmente per nullita' parziale del contratto accessorio o per risarcimento dei danni patiti, dimostrando il vizio del consenso conseguente al condizionamento subito. La giurisprudenza ha consolidato l'orientamento di tutela sostanziale della liberta' contrattuale del consumatore.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — proposta abbinata rifiutata in parte
Caso 2: Caso Caia — risoluzione contestuale alla cessione auto
Domande frequenti
La compagnia mi puo' obbligare a aprire un conto per stipulare RC auto?
No, e' divieto espresso del comma 1. La compagnia puo' proporre l'abbinamento come opzione, ma deve sempre offrire la possibilita' di stipulare la sola RC auto senza altri prodotti collegati.
Mi conviene la polizza con franchigia e garanzia di recupero?
Solo se il premio finale e' effettivamente inferiore a quello che pagheresti senza franchigia e con recupero garantito, e se non hai spese aggiuntive per la garanzia. Verifica documentazione: la compagnia deve dimostrare il vantaggio.
Posso disdire i prodotti abbinati se cambio assicurazione auto?
Si', il comma 4 garantisce risoluzione contestuale. Se recedi dalla RC auto puoi risolvere contestualmente kasko, assistenza, tutela legale o finanziamenti collegati, senza penalita' o restrizioni che derivino dall'abbinamento originario.
Vedi anche