- Il trasferimento di proprieta' del veicolo apre tre opzioni a scelta irrevocabile dell'alienante.
- Risoluzione con rimborso del rateo di premio residuo al netto di imposte e contributo SSN.
- Cessione del contratto all'acquirente con annotazione sul certificato.
- Sostituzione del veicolo assicurato con un altro di proprieta' dell'alienante.
- L'alienante informa contestualmente l'impresa del trasferimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 171 D.Lgs. 209/2005 — Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell' IVASS , dal Ministro dello sviluppo economico .
Commento
Funzione della norma e raccordo con il codice civile
L'art. 171 governa le sorti della polizza RCA al momento del trasferimento di proprieta' del veicolo. La norma deroga al regime ordinario degli artt. 1406 ss. c.c. sulla cessione del contratto e all'art. 1918 c.c. sul trasferimento dell'oggetto assicurato: il legislatore costruisce un sistema di scelta irrevocabile dell'alienante, calibrato sulla peculiarita' del rischio RCA come rischio collegato al veicolo piuttosto che alla persona del contraente.
Le tre opzioni dell'alienante
Il comma 1 fissa tre alternative: risoluzione del contratto con rimborso del premio non goduto; cessione della polizza all'acquirente; sostituzione del veicolo assicurato con altro veicolo o natante di proprieta' dell'alienante, con eventuale conguaglio del premio. La scelta e' irrevocabile: una volta comunicata all'impresa non può essere modificata. Il rimborso del rateo si calcola pro rata temporis al netto delle imposte versate e del contributo obbligatorio SSN dell'art. 334, che non sono mai rimborsabili perché assolti all'erario.
Cessione e annotazione
La cessione comporta succedere dell'acquirente nella posizione contrattuale. L'impresa annota il subentro e rilascia nuovo certificato e contrassegno. La giurisprudenza ha chiarito che la cessione opera dal momento del consenso dell'impresa: nei tempi intermedi tra trasferimento e consenso, la copertura permane in capo all'alienante. Il rischio di mancata cessione (cliente non gradito, premi adeguati al diverso profilo) e' in capo alle parti del trasferimento di proprieta'.
Sostituzione con altro veicolo
La terza opzione e' utile quando l'alienante sostituisce il veicolo venduto con altro proprio. Il premio si ricalcola in base alle caratteristiche del nuovo veicolo (classe di merito, alimentazione, potenza, area di residenza). Il conguaglio può essere a favore dell'impresa o del contraente. La classe di merito Bonus-Malus segue di norma l'alienante grazie all'art. 134 sull'attestazione di rischio.
Obbligo informativo verso l'impresa
Il comma 2 impone all'alienante di informare contestualmente l'impresa del trasferimento. La comunicazione e' essenziale: in mancanza, la polizza prosegue formalmente in capo all'alienante che resta esposto a premi e responsabilita' organizzative. La forma libera della comunicazione (lettera, fax, e-mail, area riservata) e' bilanciata dalla necessita' di prova dell'invio.
Tutela del danneggiato terzo
Nel periodo intercorrente tra trasferimento di proprieta' e formalizzazione della scelta ex art. 171, eventuali sinistri causati dal nuovo proprietario sono coperti dalla polizza ancora intestata all'alienante per effetto del principio di copertura del veicolo. L'impresa può poi esercitare regresso ai sensi delle clausole di rivalsa, ma il danneggiato terzo e' sempre tutelato. La regola attua il principio europeo della tutela primaria della vittima e va coordinata con l'azione diretta ex art. 144 che consente al danneggiato di citare direttamente l'impresa di assicurazione del veicolo coinvolto, a prescindere dalle vicende interne del rapporto contrattuale.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — vendita auto e sostituzione
Caso 2: Caso Caia — cessione e tutela del terzo
Domande frequenti
L'alienante puo' cambiare idea dopo la comunicazione?
No. La scelta tra risoluzione, cessione e sostituzione e' irrevocabile una volta comunicata all'impresa. Eventuali variazioni richiedono accordo dell'impresa e nuovo atto modificativo.
Imposte e contributo SSN sono rimborsabili?
No. Sono versati all'erario in via definitiva al momento del pagamento del premio. Il rimborso e' limitato al premio netto pro rata temporis.
Se l'acquirente non e' gradito all'impresa la cessione opera?
No automaticamente. La cessione richiede consenso dell'impresa, che puo' rifiutare per ragioni assuntive (classe di merito incompatibile, sinistrosita' pregressa). In tal caso l'alienante deve optare per risoluzione o sostituzione.
Vedi anche