Art. 1918 c.c. Alienazione delle cose assicurate
In vigore
L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione. I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso. L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata. Se è stata emessa una polizza all’ordine o al portatore, nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto. SEZIONE III – Dell'assicurazione sulla vita
In sintesi
Il principio di continuita' dell'assicurazione
L'art. 1918 c.c. stabilisce che l'alienazione della cosa assicurata non comporta automaticamente la risoluzione del contratto di assicurazione. La norma tutela sia l'acquirente, che potrebbe trovarsi esposto a rischi non coperti in caso di scioglimento automatico, sia la continuita' del rapporto assicurativo, evitando la creazione di buchi di copertura legati ai tempi burocratici del trasferimento.
Obblighi informativi dell'alienante
L'assicurato che aliena la cosa assicurata ha un duplice obbligo di comunicazione: deve informare l'assicuratore dell'avvenuto trasferimento e deve informare l'acquirente dell'esistenza del contratto di assicurazione. Se omette entrambe le comunicazioni, rimane personalmente obbligato al pagamento dei premi che scadono dopo la data dell'alienazione, pur non essendo piu' proprietario della cosa. E' una sanzione diretta a incentivare la trasparenza nei rapporti con l'assicuratore.
Il meccanismo di subentro dell'acquirente
Una volta informato dell'esistenza della polizza, l'acquirente ha dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione per comunicare all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Se non lo fa, il silenzio vale come accettazione e l'acquirente subentra automaticamente in tutti i diritti e gli obblighi dell'assicurato originario. Ad esempio, Tizio vende a Caio un magazzino assicurato contro l'incendio: se Caio non recede nei termini, diventa lui il nuovo contraente della polizza e deve pagare i premi futuri.
Il recesso dell'assicuratore
Anche l'assicuratore puo' non voler continuare il rapporto con il nuovo proprietario, che potrebbe presentare un profilo di rischio diverso dall'assicurato originario. Pertanto la norma gli riconosce il diritto di recedere entro dieci giorni dalla notizia dell'alienazione, con un preavviso di quindici giorni. Il recesso puo' essere comunicato anche tramite raccomandata. In questo periodo di preavviso la copertura assicurativa rimane in vigore.
Le polizze all'ordine o al portatore
L'ultimo comma introduce una disciplina semplificata per le polizze all'ordine (trasferibili mediante girata) e al portatore (trasferibili con la consegna del documento). In questi casi, che sono tipici di alcune assicurazioni marittime e di trasporto, la circolazione della polizza e' liberamente ammessa e non richiede alcuna comunicazione all'assicuratore. Ne consegue che nessuna delle parti puo' recedere dal contratto per il solo fatto dell'alienazione.
Coordinamento con la Sezione III
L'art. 1918 c.c. chiude la Sezione II sulle assicurazioni contro i danni. La norma riflette la logica indennitaria tipica di questa sezione: il contratto segue la cosa assicurata, non la persona del proprietario. Diversa e' la struttura dell'assicurazione sulla vita (Sezione III, artt. 1919-1927), dove il soggetto assicurato e' al centro della disciplina e le regole sul trasferimento sono strutturalmente diverse.
Domande frequenti
Se vendo la casa assicurata contro gli incendi, la polizza si estingue automaticamente?
No. L'art. 1918 c.c. stabilisce che l'alienazione della cosa assicurata non scioglie il contratto. La polizza continua, e l'acquirente puo' subentrare nei diritti e negli obblighi dell'assicurato se non esercita il recesso nei termini previsti.
Devo comunicare all'assicuratore che ho venduto la cosa assicurata?
Si'. L'alienante deve informare l'assicuratore dell'avvenuta alienazione e l'acquirente dell'esistenza della polizza. In mancanza, l'alienante rimane obbligato al pagamento dei premi successivi alla vendita.
Entro quando l'acquirente deve decidere se subentrare nella polizza?
L'acquirente ha dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione per comunicare all'assicuratore, via raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Il silenzio equivale ad accettazione.
L'assicuratore puo' rifiutarsi di continuare con il nuovo proprietario?
Si'. L'assicuratore puo' recedere entro dieci giorni dalla notizia dell'alienazione, con preavviso di quindici giorni, comunicabile anche a mezzo raccomandata.
Come funziona l'alienazione se la polizza e' al portatore?
Per le polizze all'ordine o al portatore non e' richiesta alcuna comunicazione all'assicuratore, e ne' l'assicuratore ne' l'acquirente possono recedere dal contratto per effetto dell'alienazione.