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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1919 c.c. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

In vigore

L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

In sintesi

  • Libertà di designazione: l'assicurazione sulla vita può essere stipulata sulla propria vita o su quella di un terzo.
  • Consenso obbligatorio per la vita altrui: se il contratto copre il caso di morte di un terzo, questo (o il suo rappresentante legale) deve prestare il consenso alla conclusione del contratto.
  • Forma scritta del consenso: il consenso deve essere provato per iscritto, a pena di invalidità del contratto.
  • Tutela dell'integrità fisica: il requisito del consenso serve a prevenire che qualcuno stipuli polizze sulla vita altrui con moventi illeciti (interesse a provocare la morte del terzo).
  • Apertura della Sezione III: questa norma inaugura la disciplina codicistica dell'assicurazione sulla vita (artt. 1919-1927 c.c.), distinta dall'assicurazione contro i danni.

Struttura e collocazione della norma

L'art. 1919 c.c. apre la Sezione III del Capo XXIV dedicata all'assicurazione sulla vita. Si tratta del primo articolo di un microsistema autonomo che regola i contratti nei quali l'evento assicurato e' collegato alla vita umana (morte, sopravvivenza) anziche' al patrimonio dell'assicurato come nelle assicurazioni contro i danni.

Assicurazione sulla vita propria

La forma piu' comune e' quella in cui il contraente assicura la propria vita: egli e' al tempo stesso contraente (colui che paga i premi e stipula il contratto) e assicurato (colui sulla cui vita e' calibrato il rischio). Puo' poi designare un terzo come beneficiario delle prestazioni in caso di morte (art. 1920 c.c.). Questa struttura non solleva problemi di consenso: nessuno ha bisogno di essere protetto da se' stesso nel contrarre un'assicurazione sulla propria vita.

Assicurazione sulla vita di un terzo: il requisito del consenso

Piu' delicata e' l'ipotesi in cui il contraente assicuri il caso di morte di una persona diversa da se'. In questo caso la norma impone che il terzo (o il suo legale rappresentante, se minore o incapace) presti il consenso alla conclusione del contratto, e che tale consenso sia provato per iscritto. La ratio e' di ordine pubblico: senza questo requisito, chiunque potrebbe stipulare polizze sulla vita di altre persone, creando un incentivo economico alla loro morte. Il consenso scritto protegge il terzo assicurato e consente di verificare ex post che egli fosse a conoscenza del contratto.

Conseguenze della mancanza di consenso

Il contratto concluso senza il consenso del terzo e' invalido. La giurisprudenza qualifica questa invalidita' come nullita' (e non semplice annullabilita'), in quanto il requisito tutela interessi generali di ordine pubblico, non solo l'interesse individuale del terzo assicurato. Pertanto, la nullita' e' rilevabile d'ufficio dal giudice e non e' sanabile per effetto di ratifica successiva.

Il consenso del rappresentante legale

Quando il terzo assicurato e' minore o incapace, il consenso deve provenire dal suo legale rappresentante (genitore, tutore, ecc.). Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza hanno sollevato dubbi sull'ammissibilita' del consenso del rappresentante in caso di potenziale conflitto di interessi: se il rappresentante e' anche il contraente che beneficia economicamente del contratto, il consenso prestato da lui stesso non puo' assolvere la funzione protettiva della norma.

Differenze rispetto all'assicurazione sui danni

Nell'assicurazione vita mancano i principi indennitari tipici dei danni (divieto di arricchimento, surrogazione, proporzionalita' con il danno): la prestazione dell'assicuratore e' il pagamento di un capitale o di una rendita predeterminati, indipendentemente dall'entita' del pregiudizio economico subito dai beneficiari. Questa differenza strutturale giustifica un corpus normativo dedicato e distinto.

Domande frequenti

Posso assicurare la vita di un'altra persona senza il suo consenso?

No. L'art. 1919 c.c. richiede che il terzo assicurato (o il suo rappresentante legale) presti il consenso per iscritto alla conclusione del contratto per il caso di morte. In mancanza, il contratto e' invalido.

Il consenso del terzo assicurato deve avere una forma particolare?

Si'. La norma richiede che il consenso sia provato per iscritto. Non e' sufficiente un accordo verbale: serve un documento scritto che attesti l'assenso del terzo alla stipula della polizza sulla sua vita.

Cosa succede se l'assicurazione sulla vita del terzo viene stipulata senza il suo consenso?

Il contratto e' invalido (nullo). La nullita' puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice e non e' sanabile, perche' il requisito del consenso tutela interessi di ordine pubblico.

Chi puo' prestare il consenso se il terzo assicurato e' un minore?

Il consenso deve provenire dal legale rappresentante del minore (genitore esercente la responsabilita' genitoriale o tutore). Occorre pero' verificare che non vi sia un conflitto di interessi tra il rappresentante e il minore assicurato.

Qual e' la differenza principale tra assicurazione vita e assicurazione contro i danni?

Nell'assicurazione vita la prestazione e' un capitale o una rendita prestabilita, indipendente dall'entita' del danno economico. Nell'assicurazione danni vige il principio indennitario: la prestazione non puo' superare il danno effettivamente subito.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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