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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1922 c.c. Decadenza dal beneficio

In vigore

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall’ articolo 800.

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In sintesi

  • Decadenza dal beneficio per attentato alla vita: il beneficiario — anche designato in modo irrevocabile — perde ogni diritto se attenta alla vita dell'assicurato.
  • Revoca della designazione irrevocabile a titolo di liberalita: e ammessa nei casi previsti dall'art. 800 c.c. (ingratitudine, sopravvenienza di figli).
  • Tutela dell'assicurato: la norma presidia l'integrita fisica del contraente/assicurato impedendo che l'interesse economico al capitale possa costituire un movente illecito.
  • Designazione revocabile vs irrevocabile: la decadenza opera in entrambi i casi; la distinzione rileva solo per la revoca ordinaria.
  • Applicazione pratica: la decadenza scatta anche se il tentativo non va a buon fine; e sufficiente l'attentato, non occorre la morte dell'assicurato.

Contesto normativo

L'art. 1922 c.c. si inserisce nella disciplina della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita (artt. 1920-1921 c.c.) e introduce una causa di decadenza dal beneficio fondata sul comportamento illecito del beneficiario stesso. La norma opera come presidio etico-giuridico: chiunque sia designato a ricevere il capitale assicurato non puo conservare tale diritto se ha attentato alla vita del soggetto la cui morte o sopravvivenza costituisce il rischio coperto.

Decadenza per attentato alla vita

La fattispecie richiede che il beneficiario abbia compiuto un attentato alla vita dell'assicurato. Il termine «attentato» va inteso in senso ampio: comprende qualsiasi condotta dolosa diretta a causare la morte, indipendentemente dal risultato conseguito. Non occorre pertanto che l'assicurato muoia ne che il procedimento penale si sia concluso con sentenza definitiva di condanna, sebbene quest'ultima costituisca prova privilegiata nel giudizio civile. La giurisprudenza di merito ha ritenuto sufficiente l'accertamento incidentale del fatto da parte del giudice civile.

La decadenza si applica tanto alla designazione revocabile quanto a quella irrevocabile: il legislatore non ha voluto che il vincolo di irrevocabilita potesse in qualche modo «proteggere» un beneficiario che ha tentato di uccidere l'assicurato. In entrambi i casi il diritto al capitale si estingue ex lege al verificarsi dell'attentato, senza necessita di una pronuncia costitutiva.

Revoca della designazione irrevocabile a titolo di liberalita

Il secondo comma introduce una fattispecie distinta e autonoma rispetto alla decadenza: la revoca della designazione irrevocabile fatta a titolo di liberalita nei casi previsti dall'art. 800 c.c. Tali casi sono: l'ingratitudine grave del beneficiario nei confronti del disponente e la sopravvenienza o l'esistenza ignorata di figli o discendenti del donante al momento della donazione. La ratio e quella di richiamare le regole generali sulle donazioni, atteso che la designazione irrevocabile a titolo gratuito si avvicina strutturalmente a una donazione indiretta.

Si noti che in questa ipotesi non si tratta di decadenza automatica ma di un diritto potestativo del contraente-donante di revocare la designazione in sede giudiziale, secondo le forme e i termini previsti dall'art. 801 c.c.

Esempio pratico

Tizio stipula una polizza vita designando la moglie Caia beneficiaria in modo irrevocabile. Successivamente Caia, in concorso con un terzo, tenta di avvelenare Tizio. Anche se il tentativo fallisce e anche se la designazione era irrevocabile, Caia decade dal beneficio per effetto dell'art. 1922, primo comma. L'assicuratore, a morte di Tizio, non potra liquidare il capitale a Caia; il diritto si trasferira agli eredi legittimi dell'assicurato, salvo designazione sostitutiva.

Coordinamento con altre norme

La decadenza ex art. 1922 si affianca alle cause di indegnita successoria (art. 463 c.c.) e alla revocazione delle donazioni (artt. 800-809 c.c.), costruendo un sistema coerente di reazione dell'ordinamento ai comportamenti del beneficiario/donatario che attentino alla vita del de cuius o del donante. A differenza dell'indegnita, tuttavia, qui non e necessaria una sentenza penale di condanna: e sufficiente l'accertamento del fatto illecito in sede civile.

Domande frequenti

Cosa si intende per «attentato alla vita» ai fini dell'art. 1922 c.c.?

Qualsiasi condotta dolosa diretta a causare la morte dell'assicurato, anche se il tentativo non riesce. Non e necessaria una sentenza penale definitiva: il giudice civile puo accertare il fatto in via incidentale.

La decadenza opera anche se la designazione e irrevocabile?

Si. L'art. 1922, primo comma, precisa espressamente «anche se irrevocabile»: il vincolo di irrevocabilita non protegge il beneficiario che ha attentato alla vita dell'assicurato.

Chi riceve il capitale se il beneficiario decade?

In assenza di una designazione sostitutiva il capitale e corrisposto agli eredi legittimi dell'assicurato, secondo le regole generali della successione e le condizioni di polizza.

Quando e possibile revocare una designazione irrevocabile fatta a titolo gratuito?

Nei casi dell'art. 800 c.c.: ingratitudine grave del beneficiario o sopravvenienza di figli/discendenti del contraente ignorati al momento della designazione. La revoca avviene in sede giudiziale.

La decadenza ex art. 1922 e uguale all'indegnita successoria?

No. Sono istituti distinti: l'indegnita (art. 463 c.c.) richiede di norma una sentenza penale, mentre la decadenza dal beneficio assicurativo puo essere accertata autonomamente dal giudice civile.

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Redazione Legge in Chiaro
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