Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1921 c.c. – Revoca del beneficio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1920 - Articolo 1920 Codice Civile: Assicurazione a favore di un terzo→Cod. civ. art. 1922 - Articolo 1922 Codice Civile: Decadenza dal beneficio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1919 c.c.: Assicurazione sulla vita propria o di un terzo→Articolo 1923 Codice Civile: Diritti dei creditori e degli eredi→Articolo 1918 Codice Civile: Alienazione delle cose assicurate→Articolo 1924 Codice Civile: Mancato pagamento dei premi→Articolo 1917 Codice Civile: Assicurazione della responsabilità civile→Articolo 1925 Codice Civile: Riscatto e riduzione della polizza→Articolo 1916 Codice Civile: Diritto di surrogazione dell’assicuratore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La revocabilita' come regola generale
L'art. 1921 c.c. disciplina la revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione vita. La regola di default e' la revocabilita': fino al verificarsi dell'evento assicurato o fino alla morte del contraente, questi può liberamente cambiare idea e sostituire il beneficiario designato, senza necessità di giustificazione e senza che il beneficiario originario possa opporsi.
Forme della revoca
La revoca deve seguire le stesse forme previste dall'art. 1920 c.c. per la designazione: può avvenire con dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore oppure per testamento. Se la designazione originaria era nel contratto, la revoca può comunque avvenire con dichiarazione scritta successiva. Non e' necessario un accordo con l'assicuratore: la revoca e' un atto unilaterale del contraente.
Il limite post mortem: gli eredi non possono revocare
Il primo limite alla revoca opera dopo la morte del contraente: i suoi eredi non hanno il potere di revocare la designazione. Questo e' coerente con la natura del diritto del beneficiario: come visto all'art. 1920 c.c., il diritto e' proprio del beneficiario e non entra nell'asse ereditario, quindi gli eredi non hanno titolo per interferire. Se Tizio ha designato Caio come beneficiario, alla morte di Tizio gli eredi di Tizio non possono pretendere di sostituire Caio con se' stessi.
Il limite della dichiarazione del beneficiario
Il secondo limite opera quando, verificatosi l'evento assicurato, il beneficiario dichiara di voler profittare del beneficio. Da quel momento la designazione diventa irrevocabile: il diritto del beneficiario si consolida e non può più essere sottratto ne' dagli eredi ne', a fortiori, da un contraente ancora in vita. La dichiarazione e' un atto recettizio che deve essere comunicata all'assicuratore.
La rinuncia convenzionale al potere di revoca
Il contraente può volontariamente privarsi del potere di revoca rinunciandovi per iscritto. In questo caso la designazione diventa tendenzialmente irrevocabile, ma con un meccanismo più articolato: la revoca non ha effetto solo dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente (non solo all'assicuratore) di voler profittare del beneficio. Entrambe le comunicazioni, la rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario, devono essere trasmesse per iscritto all'assicuratore.
Rilevanza pratica: le polizze a garanzia di credito
La designazione irrevocabile ha grande importanza pratica nelle polizze vita utilizzate come garanzia di un finanziamento: la banca (beneficiaria irrevocabile) ottiene la certezza che il debitore non possa revocarla e che, in caso di morte del debitore, il capitale assicurato vada a estinguere il credito. In questo schema, la dichiarazione di accettazione del beneficio da parte della banca consolida la designazione e rende il contratto uno strumento di garanzia assimilabile al pegno o all'ipoteca.
Coordinamento con la disciplina testamentaria
Se la designazione era avvenuta per testamento, la revoca può avvenire con testamento successivo che la sostituisce o la revoca espressamente. È però necessario che la revoca testamentaria sia comunicata all'assicuratore perché abbia effetto nel rapporto assicurativo. Il coordinamento tra la disciplina codicistica della revoca del testamento e quella dell'art. 1921 c.c. può dare luogo a questioni interpretative complesse in caso di pluralità di disposizioni testamentarie successive.
Domande frequenti
Posso cambiare il beneficiario della mia polizza vita dopo averlo designato?
Si', di regola la designazione e' revocabile. Il contraente può modificarla con le stesse forme usate per la designazione (dichiarazione scritta all'assicuratore o testamento), fino alla morte o al verificarsi dell'evento assicurato.
Dopo la morte del contraente, gli eredi possono revocare la designazione del beneficiario?
No. La revoca non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del contraente. Il beneficiario designato ha un diritto proprio che non dipende dalla successione ereditaria.
Cosa succede se il beneficiario dichiara di voler accettare il beneficio?
Una volta verificatosi l'evento e dopo che il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio, la designazione non può più essere revocata. Il diritto del beneficiario si consolida definitivamente.
È possibile rendere la designazione del beneficiario irrevocabile fin dall'inizio?
Si'. Il contraente può rinunciare per iscritto al potere di revoca. In tal caso la revoca non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio, e ambedue le comunicazioni devono essere inviate per iscritto all'assicuratore.
Perché le banche chiedono di essere designate beneficiarie irrevocabili nelle polizze vita collegate a un mutuo?
Perché la designazione irrevocabile garantisce alla banca che il debitore non possa revocarla. In caso di morte del debitore, il capitale assicurato viene corrisposto direttamente alla banca a estinzione del debito residuo, rendendo la polizza uno strumento di garanzia del credito.