Art. 1926 c.c. Cambiamento di professione dell’assicurato
In vigore
Cambiamento di professione dell'assicurato I cambiamenti di professione o di attività dell’assicurato non fanno cessare gli effetti dell’assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore avrebbe consentito l’assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l’assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all’assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio. Se l’assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l’assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l’assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell’assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell’assicurato al riscatto. Il silenzio dell’assicurato vale come adesione alla proposta dell’assicuratore. Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.
In sintesi
Contesto e ratio
L'art. 1926 c.c. disciplina gli effetti del cambiamento di professione o di attivita dell'assicurato sulla polizza vita. A differenza di quanto avviene nell'assicurazione contro i danni — ove l'aggravamento del rischio e regolato dall'art. 1898 c.c. con possibilita di recesso dell'assicuratore — nell'assicurazione sulla vita il legislatore ha adottato una soluzione di maggiore stabilita contrattuale, privilegiando la continuita della copertura. La ratio e quella di tutelare l'assicurato rispetto a variazioni della propria situazione professionale che potrebbero altrimenti vanificare anni di pagamento dei premi.
Primo caso: aggravamento tale da escludere ab initio la copertura
Se il cambiamento di professione determina un aggravamento del rischio talmente rilevante che, se fosse esistito al momento della stipulazione, l'assicuratore non avrebbe affatto consentito l'assicurazione, allora il contratto cessa di avere effetto. Si tratta di una fattispecie eccezionale: il nuovo stato di cose deve essere assolutamente incompatibile con la valutazione del rischio originaria, non semplicemente piu oneroso.
Un esempio tipico: Tizio, impiegato di banca, stipula una polizza vita. Successivamente diventa artificiere di guerra in zona di conflitto armato. L'aggravamento e talmente radicale che nessun assicuratore avrebbe coperto quel rischio alle condizioni originarie. In tal caso il contratto cessa di avere effetto.
Secondo caso: aggravamento che avrebbe comportato un premio piu elevato
E la fattispecie piu frequente: il nuovo rischio professionale avrebbe giustificato un premio piu alto ma non l'esclusione totale dalla copertura. In questo caso il contratto non cessa ma la prestazione dell'assicuratore viene ridotta in proporzione: il pagamento della somma assicurata e ridotto nel rapporto tra il premio effettivamente pagato e quello che sarebbe stato stabilito per il nuovo profilo di rischio. La formula e: somma pagata = somma assicurata x (premio pagato / premio che sarebbe stato stabilito).
Procedura di comunicazione e modifica
La norma introduce una procedura bilaterale di gestione del cambiamento. Se l'assicurato comunica volontariamente il cambiamento professionale, si apre un dialogo regolato da termini precisi: l'assicuratore ha quindici giorni per dichiarare se intende far cessare il contratto, ridurre la somma assicurata o elevare il premio. Se nulla dice entro questo termine, il contratto prosegue invariato. Se invece l'assicuratore formula una proposta modificativa, l'assicurato ha a sua volta quindici giorni per accettarla o rifiutarla. Il silenzio dell'assicurato vale come accettazione. Se l'assicurato rifiuta esplicitamente, il contratto si risolve, fermo il diritto al riscatto e il diritto dell'assicuratore al premio per il periodo in corso.
Forma delle comunicazioni
Il legislatore ha espressamente previsto che tutte le comunicazioni e dichiarazioni richiamate dalla norma possano essere effettuate anche mediante raccomandata, garantendo cosi la prova della data di spedizione e di ricezione. Nella pratica moderna, le compagnie ammettono anche la comunicazione via PEC o attraverso le aree riservate dei propri portali, purche sia garantita la data certa.
Domande frequenti
Il cambio di lavoro fa perdere automaticamente la copertura della polizza vita?
No, di regola no. Il contratto cessa solo se il nuovo rischio professionale e talmente grave che l'assicuratore non avrebbe mai coperto l'assicurato in partenza. Negli altri casi il contratto prosegue, eventualmente con una riduzione della somma assicurata.
Devo comunicare all'assicuratore se cambio professione?
Non c'e un obbligo esplicito nell'art. 1926, ma la comunicazione volontaria attiva la procedura di rinegoziazione che tutela l'assicurato. In mancanza di comunicazione, la riduzione proporzionale opera comunque al momento della liquidazione del sinistro.
Entro quanto tempo deve rispondere l'assicuratore dopo che gli comunico il cambio di professione?
L'assicuratore ha quindici giorni per dichiarare se intende modificare il contratto (ridurre la somma o elevare il premio) oppure farlo cessare. Se non risponde entro tale termine, il contratto prosegue invariato.
Cosa succede se rifiuto la proposta di modifica dell'assicuratore?
Il contratto si risolve. L'assicuratore ha diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso e l'assicurato ha diritto al riscatto, se sussistono le condizioni previste dalla polizza.
Il silenzio dell'assicurato vale come accettazione della proposta dell'assicuratore?
Si, espressamente. Se l'assicurato non risponde entro quindici giorni dalla proposta di modifica, la sua inerzia equivale ad adesione alla nuova condizione contrattuale.