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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1927 c.c. Suicidio dell’assicurato

In vigore

In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L’assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata. SEZIONE IV – Della riassicurazione

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In sintesi

  • Clausola di carenza per suicidio: se l'assicurato si suicida entro due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non e tenuto al pagamento.
  • Derogabilita convenzionale: le parti possono pattuire diversamente (patto contrario), eliminando o riducendo il periodo di carenza.
  • Sospensione e nuovo decorso: se il contratto e stato sospeso per mancato pagamento dei premi, il biennio riprende a decorrere dalla cessazione della sospensione.
  • Finalita anti-speculativa: la norma impedisce che la polizza vita venga stipulata con il preciso intento di procurare il capitale ai beneficiari tramite il suicidio immediato.
  • Apertura della Sezione IV: l'articolo chiude la sezione sull'assicurazione sulla vita e precede le disposizioni sulla riassicurazione.

Ratio della norma

L'art. 1927 c.c. introduce una clausola legale di carenza per il rischio suicidio nell'assicurazione sulla vita. La finalita primaria e di natura anti-speculativa: impedire che soggetti in gravi difficolta economiche o psicologiche stipulino una polizza vita con il deliberato proposito di togliersi la vita a breve termine per assicurare un capitale ai propri cari o per vantaggiare i creditori-beneficiari. Il legislatore ha ritenuto che un periodo di attesa di due anni sia sufficiente a scongiurare i casi di stipulazione fraudolenta.

Il biennio di carenza

La norma stabilisce che, se il suicidio avviene prima del decorso di due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non e tenuto al pagamento delle somme assicurate. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto, non dalla data di pagamento del primo premio ne da quella di emissione della polizza. Il suicidio deve essere volontario: la giurisprudenza richiede che l'assicurato abbia agito con coscienza e volonta di togliersi la vita; in caso di disturbi psichici gravi che abbiano abolito la capacita di intendere e di volere, l'atto non costituisce suicidio in senso tecnico-giuridico e l'assicuratore non puo invocare l'esimente.

Derogabilita convenzionale

La norma e derogabile per patto contrario: le parti possono concordare che l'assicuratore sia tenuto al pagamento anche in caso di suicidio nei primi due anni. Nella pratica assicurativa, alcune polizze prevedono una copertura integrale dal primo giorno, soprattutto nei contratti di gruppo stipulati da datori di lavoro a favore dei dipendenti, in cui il rischio di selezione avversa e statisticamente molto basso. La deroga puo essere totale (copertura immediata) o parziale (carenza ridotta a sei mesi o un anno).

Effetti della sospensione del contratto

Il secondo comma disciplina un caso particolare: se il contratto e stato sospeso per mancato pagamento dei premi ai sensi dell'art. 1924 c.c., e poi e stato riattivato, il biennio di carenza non continua a decorrere dal momento della sospensione ma riprende da quando la sospensione e cessata. In pratica, i periodi di sospensione non si computano nel biennio. Cio impedisce che un contraente possa aggirare la carenza attraverso la riattivazione di un contratto sospeso dopo quasi due anni dalla stipula.

Profilo penalistico e assicurativo

Il suicidio non e un reato nell'ordinamento italiano, ma rileva come causa di esclusione della garanzia assicurativa nel periodo di carenza. Trascorso il biennio, il suicidio — anche volontario e pianificato — obbliga l'assicuratore al pagamento della somma assicurata ai beneficiari. Questa scelta legislativa e stata discussa ma si giustifica con la necessita di garantire protezione alle famiglie degli assicurati dopo un ragionevole periodo di attesa che azzerva il rischio speculativo. La Corte di Cassazione ha piu volte confermato che la polizza vita conserva la propria efficacia per il suicidio post-biennale, salvo esplicita clausola contrattuale di esclusione (rarissima nella pratica italiana).

Domande frequenti

La polizza vita paga in caso di suicidio?

Dipende dal momento: se il suicidio avviene prima di due anni dalla stipula del contratto l'assicuratore non e obbligato al pagamento, salvo patto contrario. Dopo i due anni l'assicuratore e tenuto a pagare.

Il periodo di carenza si puo eliminare?

Si. Le parti possono pattuire diversamente con un patto contrario che elimini o riduca il biennio di carenza, come avviene spesso nelle polizze collettive dei dipendenti.

Cosa succede se il contratto e stato sospeso e poi riattivato?

Il biennio di carenza riprende a decorrere dalla data in cui la sospensione e cessata: il periodo di sospensione non si computa e bisogna aspettare altri due anni per avere copertura piena in caso di suicidio.

Il suicidio commesso da persona incapace di intendere e di volere rientra nella carenza?

No secondo la giurisprudenza prevalente: se i disturbi psichici hanno abolito la capacita di intendere e di volere, l'atto non e tecnicamente un suicidio e l'assicuratore non puo rifiutare il pagamento basandosi sull'art. 1927.

Dopo due anni dalla stipula, la polizza copre sempre il suicidio?

Si, di norma. Trascorso il biennio l'assicuratore e obbligato al pagamento anche in caso di suicidio volontario, salvo specifica clausola contrattuale di esclusione (molto rara nelle polizze italiane).

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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