Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all’imputato non detenuto
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162, la prima notificazione all’imputato (60, 61) non detenuto (156) è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l’imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive (110) l’originale dell’atto notificato (171) e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (4 reg.). Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L’autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato (4204, 485).
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione (168) è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 (59 att.).
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto è depositato nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa (171). L’ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (4 reg.). Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
In sintesi
Prima notificazione all'imputato non detenuto mediante consegna personale. Se impossibile, consegna in casa di abitazione o luogo lavoro a persona convivente o portiere.
Ratio
Assicura che l'imputato non detenuto riceva personalmente gli atti processuali, garantendo piena conoscenza del procedimento. La norma bilancia il diritto alla difesa con le difficoltà pratiche di reperire il destinatario.
Analisi
Il comma 1 stabilisce consegna personale come regola, con eccezioni per casa abitazione e luogo lavoro. Il comma 2 prevede locations alternative (dimora temporanea, recapito). Il comma 3 disciplina l'intervento del portiere: raccomandata con avviso di ricevimento, effetti dal ricevimento. Il comma 4 vieta consegna a minori di 14 anni o incapaci. Il comma 5 prevede rinnovazione se consegnato alla parte offesa. Il comma 6 prescrive plico chiuso. Il comma 7 richiede nuove ricerche se mancano consegnatari idonei. Il comma 8 prevede deposito presso comune con affissione e raccomandata se tutte le ricerche falliscono.
Quando si applica
Per la prima notificazione a chi non è detenuto, salvo le eccezioni degli artt. 161-162 (domicilio eletto). Usato per avvisi di udienza, ordinanze di rinvio a giudizio, avvisi di garantia.
Connessioni
Correlata agli artt. 156 (detenuti), 157 (stesso articolo con estensioni), 159 (irreperibilità), 161-162 (domicilio eletto), 168 (relazione di notificazione), 148 (modalità della relazione), 4204 e 485 (rinnovazione per dubbio effettiva conoscenza).
Domande frequenti
Se l'ufficiale consegna a mia moglie, sono lo stesso notificato validamente?
Sì, se la consegna avviene con raccomandata a tuo indirizzo. Gli effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata, non dalla consegna fisica al terzo.
Cosa succede se rifiuto di ricevere la raccomandata?
La notificazione è valida ugualmente. Se rifiuti, l'ufficiale postale annota il rifiuto e la raccomandata è comunque considerata ricevuta.
Se ho cambiato casa, dove mi cercherà l'ufficiale giudiziario?
Se risulta irreperibile, farà ricerche presso last residenza anagrafica, luogo di nascita, ultimo luogo di lavoro. Se fallisce, procede a deposito presso comune.
Quanto tempo ha l'ufficiale per cercarmi prima di fare il deposito?
La legge non fissa termine preciso, ma richiede ricerche diligenti. Generalmente si fanno più tentativi prima di deposito.
Se la raccomandata si smarrisce, è valida la notificazione?
La notificazione è valida se la raccomandata è spedita regolarmente. Se si smarrisce, l'amministrazione postale ne è responsabile, non l'ufficiale.