Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all’imputato non detenuto

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Prima notificazione all’imputato non detenuto

1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l’imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

5. L’autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato.

6.

La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 8 .

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto è depositato nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L’ufficiale giudiziario , inoltre, invia copia dell’atto, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato . Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

8-bis.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 1, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell’atto dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

8-quater. L’omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell’atto notificato all’assistito, ove imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

In sintesi

  • Consegna diretta all'imputato se possibile
  • Altrimenti consegna a chi convive o al portiere nella casa/luogo di lavoro
  • Raccomandata con avviso ricevimento per dar notizia al destinatario
  • Effetti decorrono da ricevimento raccomandata
  • Se impossibile trovare il destinatario, deposito presso comune con avviso affisso
Indice dei contenuti

Prima notificazione all'imputato non detenuto mediante consegna personale. Se impossibile, consegna in casa di abitazione o luogo lavoro a persona convivente o portiere.

Ratio

Assicura che l'imputato non detenuto riceva personalmente gli atti processuali, garantendo piena conoscenza del procedimento. La norma bilancia il diritto alla difesa con le difficoltà pratiche di reperire il destinatario.

Analisi

Il comma 1 stabilisce consegna personale come regola, con eccezioni per casa abitazione e luogo lavoro. Il comma 2 prevede locations alternative (dimora temporanea, recapito). Il comma 3 disciplina l'intervento del portiere: raccomandata con avviso di ricevimento, effetti dal ricevimento. Il comma 4 vieta consegna a minori di 14 anni o incapaci. Il comma 5 prevede rinnovazione se consegnato alla parte offesa. Il comma 6 prescrive plico chiuso. Il comma 7 richiede nuove ricerche se mancano consegnatari idonei. Il comma 8 prevede deposito presso comune con affissione e raccomandata se tutte le ricerche falliscono.

Quando si applica

Per la prima notificazione a chi non è detenuto, salvo le eccezioni degli artt. 161-162 (domicilio eletto). Usato per avvisi di udienza, ordinanze di rinvio a giudizio, avvisi di garantia.

Connessioni

Correlata agli artt. 156 (detenuti), 157 (stesso articolo con estensioni), 159 (irreperibilità), 161-162 (domicilio eletto), 168 (relazione di notificazione), 148 (modalità della relazione), 4204 e 485 (rinnovazione per dubbio effettiva conoscenza).

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è imputato per ricettazione

L'ufficiale giudiziario tenta consegna diretta ma non lo trova a casa. Consegna l'atto a sua moglie che risiede con lui, allegando raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Sempronio. Gli effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata da parte di Sempronio.

Caso 2: Mevio è imputato per evasione fiscale

L'ufficiale non lo trova a casa né al lavoro dopo due tentativi. Deposita l'atto presso il comune di residenza di Mevio, affigge avviso alla porta di casa, e spedisce raccomandata con avviso ricevimento. Gli effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata.

Domande frequenti

Se l'ufficiale consegna a mia moglie, sono lo stesso notificato validamente?

Sì, se la consegna avviene con raccomandata a tuo indirizzo. Gli effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata, non dalla consegna fisica al terzo.

Cosa succede se rifiuto di ricevere la raccomandata?

La notificazione è valida ugualmente. Se rifiuti, l'ufficiale postale annota il rifiuto e la raccomandata è comunque considerata ricevuta.

Se ho cambiato casa, dove mi cercherà l'ufficiale giudiziario?

Se risulta irreperibile, farà ricerche presso last residenza anagrafica, luogo di nascita, ultimo luogo di lavoro. Se fallisce, procede a deposito presso comune.

Quanto tempo ha l'ufficiale per cercarmi prima di fare il deposito?

La legge non fissa termine preciso, ma richiede ricerche diligenti. Generalmente si fanno più tentativi prima di deposito.

Se la raccomandata si smarrisce, è valida la notificazione?

La notificazione è valida se la raccomandata è spedita regolarmente. Se si smarrisce, l'amministrazione postale ne è responsabile, non l'ufficiale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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