Testo dell'articoloVigente
Art. 154 c.p.p. – Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell’articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all’estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria o nella cancelleria.
Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 153-bis, commi 2 e 3.
1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l’autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita , nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all’imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le notificazioni alla persona offesa dal reato seguono il regime dell'articolo 157, con elezione di domicilio se all'estero; quella al responsabile civile usa le forme per l'imputato.
Ratio
L'articolo 154 governa un aspetto delicato della procedura penale: garantire che soggetti diversi dall'imputato (persona offesa, responsabile civile, parte civile), i quali rivestono ruoli diversi nel processo, siano comunque informati degli sviluppi che li riguardano. La ratio è quella di equilibrare il diritto al contraddittorio e alla conoscenza degli atti con la praticabilità della notificazione, laddove taluni destinatari non hanno domicilio certo in Italia o risiedono all'estero.
La distinzione fra persona offesa, responsabile civile e parte civile riflette una differenziazione di interessi giuridicamente riconosciuta dalla legge: la persona offesa ha diritto a essere informata perché vittima del reato; il responsabile civile ha il diritto di difendersi da richieste di risarcimento danni; la parte civile ha interesse a ottenere il risarcimento. Ciascuna categoria merita un trattamento specifico.
Analisi
L'articolo consta di quattro commi, ognuno disciplinando una categoria di soggetti. Il comma 1 disciplina la notificazione alla persona offesa dal reato. Essa avviene secondo le norme dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, cioè secondo il regime ordinario di notificazione al domicilio. Se il domicilio ordinario è ignoto ma risultano dati certi di residenza o dimora all'estero, la persona offesa è invitata (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) a dichiarare o eleggere un domicilio nel territorio italiano. Se entro 20 giorni non effettua questa scelta, oppure se la scelta è insufficiente o inidonea, l'atto è depositato presso la cancelleria (notificazione per deposito).
Il comma 2 disciplina la notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (figure che intervengono nel processo civile nascituro). Queste notificazioni seguono le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto (cioè le forme ordinarie, con cura maggiore).
Il comma 3 prevede un'eccezione importante: quando il destinatario sia una pubblica amministrazione, una persona giuridica (ente collettivo) o un ente privo di personalità giuridica, le notificazioni seguono le forme stabilite dal codice di procedura civile, che prevedono modalità specifiche per questa categoria (deposito presso organi legali dell'ente, notificazione all'avvocato dell'amministrazione, etc.).
Il comma 4 disciplina le notificazioni a soggetti già costituiti nel giudizio (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata). Una volta costituiti, questi soggetti hanno di solito un difensore e le notificazioni a loro rivolte avvengono presso i difensori stessi. Se non costituiti, devono dichiarare o eleggere domicilio presso la cancelleria del giudice competente; in mancanza, le notificazioni avvengono per deposito in cancelleria.
Quando si applica
L'articolo 154 si applica durante l'intero arco del procedimento penale, dalla fase investigativa al dibattimento fino ai gradi di giudizio. È particolarmente rilevante in procedimenti dove sia stata riconosciuta una persona offesa (quasi sempre), dove ci siano responsabili civili (procedimenti di danno), dove intervengano parti civili (procedimenti di lesione patrimoniale), e dove l'autorità procedente debba garantire il contraddittorio a questa pluralità di interessi.
Connessioni
L'articolo 154 si situa immediatamente dopo l'articolo 153 nel capo delle notificazioni. Collegati sono l'articolo 157 (luoghi ordinari di notificazione: domicilio, residenza, dimora), l'articolo 148 (forma ordinaria di notificazione), l'articolo 155 (notificazioni per pubblici annunzi quando il numero dei destinatari è molto elevato), nonché le disposizioni sulla persona offesa (articolo 90 ss.), sulla parte civile (articolo 76 ss.) e sul responsabile civile (articolo 83 ss.). Nel contesto del processo civile cui talvolta rinvia, applicabili gli articoli 137-169 del codice di procedura civile.
Casi pratici
Caso 1: Un reato di furto è commesso a danno di Tizio
Tizio è la persona offesa. L'autorità procedente deve notificargli l'ordinanza di archiviazione o quella di rinvio a giudizio. Se Tizio ha domicilio noto in Italia, la notificazione avviene al domicilio secondo l'articolo 157. Se Tizio è residente in Bulgaria e non ha domicilio italiano, il giudice gli invia una raccomandata invitandolo a eleggere domicilio in Italia entro 20 giorni. Se Tizio non risponde, l'ordinanza è depositata presso la cancelleria del tribunale. Tizio potrebbe comunque consultarla su richiesta.
Caso 2: Caso 2
Nel procedimento penale nei confronti di Caio, il pubblico ministero intende notificare la sentenza di condanna al responsabile civile (colui che, non autore del reato, è però civilmente responsabile per il danno cagionato). Il responsabile civile deve essere notificato con le stesse forme riservate all'imputato non detenuto, cioè secondo l'articolo 157 commi 1-2. Se il responsabile civile è una società per azioni (persona giuridica), la notificazione avviene secondo le forme del codice di procedura civile, depositandosi presso gli uffici della sede legale e notificandosi all'avvocato della società se nominato. Caio è invece notificato come imputato detenuto o non detenuto a seconda della situazione processuale.
Domande frequenti
Chi è la persona offesa dal reato secondo l'articolo 154?
La persona offesa è colui che ha subito il danno derivante dal reato. Nel furto, è il proprietario. Nel diffamazione, è la persona offesa nel suo onore. Nel reato ambientale, può essere anche lo Stato. Non è necessario che la persona offesa costituisca parte civile.
Se la persona offesa è l'estero e non elegge domicilio in Italia entro 20 giorni, perde i diritti processuali?
No, non perde i diritti processuali. Rimane persona offesa e può partecipare al dibattimento. Ma se vuole ricevere notifiche, deve eleggere domicilio. Senza, gli atti saranno depositati in cancelleria.
Il responsabile civile è obbligato a costituirsi nel processo penale?
No, la costituzione come responsabile civile è facoltativa. Se non si costituisce, deve comunque essere notificato della citazione secondo l'articolo 154 comma 2, ma non parteciperà attivamente al procedimento.
Cosa accade se una pubblica amministrazione è responsabile civile?
Secondo l'articolo 154 comma 3, la notificazione alla pubblica amministrazione avviene secondo le forme del codice di procedura civile, che prevedono modalità specifiche (deposito presso uffici legali, avviso all'ufficio legale della P.A.).
Dopo che una parte civile è costituita, chi riceve le notificazioni: il suo avvocato oppure la parte personalmente?
Secondo l'articolo 154 comma 4, una volta costituita, la parte civile riceve le notificazioni presso il suo difensore, non più personalmente. Questo vale anche per il responsabile civile e per la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria se costituiti.