Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 151 c.p.p. – Notificazioni richieste dal pubblico ministero
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 150 - Art. 150 c.p.p.: Forme particolari di notificazione disposte dal→Cod. proc. pen. art. 152 - Art. 152 c.p.p.: Notificazioni richieste dalle parti private→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 149 c.p.p.: Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e de→Art. 153 c.p.p.: Notificazioni e comunicazioni al pubblico minis→Art. 148 c.p.p.: Organi e forme delle notificazioni→Art. 154 c.p.p.: Notificazioni alla persona offesa, alla parte c→Articolo 147 Codice di Procedura Penale: Termine per le traduzioni scritte Sostituzione dell’interprete→Art. 155 c.p.p.: Notificazioni per pubblici annunzi alle persone→Articolo 146 Codice di Procedura Penale: Conferimento dell’incarico
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le notificazioni di atti del pubblico ministero nelle indagini preliminari sono eseguite da polizia giudiziaria o ufficiale giudiziario, con consegna o annotazione.
Ratio
L'articolo 151 disciplina una fase particolare del procedimento penale, le indagini preliminari, dove il sistema è meno formale di quello del giudizio e dove il pubblico ministero (non il giudice) è il soggetto decidente principale. La ratio della norma è di semplificare gli adempimenti durante questa fase investigativa, evitando le rigidità del sistema ordinario, mantenendo però le garanzie essenziali: l'interessato deve sapere di essere sottoposto a indagini e deve poter conoscere gli atti che lo riguardano.
La possibilità che la notificazione sia eseguita direttamente dalla segreteria del PM (anziché solo da ufficiale giudiziario) riflette la minore formalità della fase. Tuttavia, l'obbligo di annotazione assicura traccia documentale di avvenuta conoscenza.
Analisi
L'articolo consiste di tre commi (il quarto è stato soppresso). Il primo comma prescrive che le notificazioni di atti del pubblico ministero durante le indagini preliminari siano eseguite dalla polizia giudiziaria oppure dall'ufficiale giudiziario. A differenza dell'articolo 148 (notificazioni del giudice, eseguite ordinariamente dall'ufficiale giudiziario), qui il ricorso alla polizia giudiziaria è ordinario, non eccezionale.
Il secondo comma stabilisce che la consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria del PM ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto deve annotare sull'originale dell'atto la data della consegna e le generalità di chi l'ha ricevuta. Questa procedura più snella (notificazione in segreteria) è possibile solo per gli atti del PM durante le indagini, non per gli atti del giudice.
Il terzo comma prevede che la lettura verbale dei provvedimenti alle persone presenti, unita a avvisi verbali dati dal PM ai presenti, sostituisce la notificazione formale purché se ne faccia menzione nel verbale. Esempi: interrogatorio dove il PM comunica oralmente all'indagato che lo stesso è sottoposto a indagini; sequestro di bene dove il verbale attesta che il proprietario è stato informato verbalmente.
Quando si applica
L'articolo 151 si applica esclusivamente durante le indagini preliminari e solo per atti emanati dal pubblico ministero. Non si applica a notificazioni di sentenze, ordinanze del giudice, atti del giudice ordinario. Una volta che il procedimento transita in fase giudiziale (rinvio a giudizio), tornano in vigore le discipline più formali di cui all'articolo 148 e successive.
Connessioni
L'articolo 151 si situa nel titolo II (Notificazioni e comunicazioni), immediatamente dopo l'articolo 150, ma opera in un contesto specifico (indagini preliminari) regolato dal titolo III del codice. Collegati sono gli articoli 155-167 sulla procedura nella fase investigativa, l'articolo 148 (forma ordinaria per atti del giudice), l'articolo 152-154 (notificazioni alle parti private e alla persona offesa), nonché i principi generali sulla nullità per violazione di forme essenziali (articolo 177).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Durante le indagini preliminari, il PM incarica la polizia giudiziaria di notificare a Tizio un atto di citazione a interrogatorio. Gli agenti si recano al domicilio di Tizio, consegnano l'atto e annotano sulla copia per la segreteria i dati di avvenuta consegna. Questa notificazione è valida secondo l'articolo 151, diversamente da quella di un atto del giudice che richiederebbe l'ufficiale giudiziario e la procedura di sigillamento in busta.
Caso 2: Caso 2
Nel procedimento nei confronti di Caio, il PM decide di sequestrare il suo autoveicolo. La polizia giudiziaria si presenta con il verbale di sequestro e lo comunica oralmente a Caio presente sul luogo del sequestro. Nel verbale di sequestro si fa menzione che Caio è stato informato dei suoi diritti e della natura dell'atto. Questa comunicazione verbale, verbalizzata, sostituisce la notificazione formale secondo il comma 3 dell'articolo 151.
Domande frequenti
Quale è la differenza fra l'articolo 148 e l'articolo 151 riguardo alla notificazione?
L'articolo 148 disciplina le notificazioni ordinate da un giudice ed esige la firma dell'ufficiale giudiziario e procedure formali. L'articolo 151 consente al PM di notificare suoi atti durante le indagini anche tramite la polizia giudiziaria e tramite la segreteria, con procedure più snelle.
Può la segreteria del PM notificare anche sentenze o ordinanze?
No, la segreteria del PM può notificare solo atti del PM stesso durante le indagini preliminari. Sentenze, ordinanze del giudice e altri atti giudiziali devono essere notificati secondo l'articolo 148 per mezzo dell'ufficiale giudiziario.
Se il PM comunica verbalmente un atto ma non lo verbalizza, è valida la notificazione?
No, il terzo comma dell'articolo 151 richiede espressamente che la comunicazione verbale sia verbalizzata (cioè documentata in un verbale scritto) affinché sostituisca la notificazione formale.
La segreteria del PM può rifiutarsi di notificare un atto?
La segreteria è un organo della pubblica amministrazione e deve eseguire le direttive del PM. Tuttavia, se ritiene che l'atto sia irregolare, dovrebbe portarlo all'attenzione del PM stesso, che decide se procedere.
Dopo la notificazione in segreteria, il PM deve comunque inviare una copia al difensore?
Sì, se il difensore è già costituito, gli atti del PM devono essere comunicati anche al difensore secondo le norme di cui all'articolo 152 ss., parallelamente alla notificazione all'interessato.