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Art. 154 c.p. Più querelanti: remissione di uno solo
In vigore dal 1° luglio 1931
Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.
Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.
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In sintesi
Regola la remissione della querela quando più persone offese hanno presentato querela per lo stesso reato.
Ratio legis
L'art. 154 c.p. risolve due distinti problemi che sorgono quando un reato perseguibile a querela coinvolge una pluralità di persone offese. Il legislatore del 1930 ha inteso garantire che la scelta di rimettere la querela — atto personalissimo e disponibile — non travolga la posizione giuridica di chi non ha partecipato a quella decisione. La ratio è duplice: da un lato assicura che il reo non possa beneficiare dell'estinzione del reato per effetto di una sola remissione quando sussistono altri titolari del diritto di querela ancora attivi; dall'altro protegge il diritto potestativo delle persone offese che non hanno ancora esercitato la querela, impedendo che la remissione altrui lo consumi.
Analisi
Il primo comma disciplina l'ipotesi in cui tutti i soggetti lesi abbiano già proposto querela: in tal caso, affinché il reato si estingua per remissione, è necessario che tutti i querelanti vi aderiscano. La remissione è un atto unilaterale recettizio che, ai sensi dell'art. 152 c.p., produce effetti solo se accettata dal querelato; ma prima ancora deve provenire dalla totalità di coloro che hanno querela attiva. Il secondo comma affronta invece l'ipotesi in cui solo alcune delle persone offese abbiano esercitato il diritto di querela: la remissione di costoro non comprime né estingue il diritto di querela ancora integro degli altri offesi. Questi ultimi restano liberi di presentare querela autonomamente, nei termini di legge, senza essere pregiudicati dalla scelta del querelante che ha rimesso. Le due ipotesi sono logicamente collegate: entrambe esprimono il principio dell'indipendenza delle posizioni giuridiche di ciascuna persona offesa.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che un reato procedibile a querela di parte — come le percosse ex art. 581 c.p., la violenza privata ex art. 610 c.p., o il furto aggravato in ambito familiare — abbia leso simultaneamente più soggetti. È frequente nei reati patrimoniali contro la comunione dei beni, nei reati commessi nell'ambito di società tra soci, o in ipotesi di diffamazione che colpisce più persone con un unico atto. Non si applica ai reati perseguibili d'ufficio, nei quali la querela è irrilevante, né ai reati a querela in cui esista un'unica persona offesa.
Connessioni normative
L'art. 154 c.p. si inserisce nel sistema degli artt. 120–126 c.p. (diritto di querela) e degli artt. 152–153 c.p. (remissione). Va letto in combinato con l'art. 152 c.p. sulla remissione in senso stretto e con l'art. 155 c.p. sulla morte del querelante. Sul piano processuale, il riferimento è agli artt. 336–340 c.p.p. che disciplinano la querela e la sua remissione in sede procedimentale. In materia civile, rileva il raccordo con la legittimazione al risarcimento del danno ex art. 185 c.p., che segue percorsi autonomi rispetto all'estinzione del reato.
Domande frequenti
Se uno dei querelanti rimette la querela, il reato si estingue automaticamente?
No. Quando la querela è stata proposta da più persone, il reato si estingue solo se tutti i querelanti rimettono la querela. La remissione di uno solo non produce effetti estintivi finché gli altri non seguono.
Cosa succede se alcune persone offese non hanno ancora presentato querela e un'altra querelante rimette?
La remissione non pregiudica le persone offese che non hanno ancora querelato. Esse conservano intatto il proprio diritto di querela, esercitabile nei termini di legge, indipendentemente dalla scelta altrui.
La remissione deve essere accettata dal querelato per produrre effetti?
Sì. Ai sensi dell'art. 152 c.p., la remissione della querela è un atto recettizio che produce effetti solo se il querelato la accetta, o almeno non la rifiuta espressamente.
L'art. 154 c.p. si applica anche ai reati procedibili d'ufficio?
No. La norma riguarda esclusivamente i reati perseguibili a querela di parte. Per i reati procedibili d'ufficio, l'azione penale è obbligatoria e la querela — né la sua remissione — ha rilevanza sull'estinzione del reato.
Quali sono le differenze tra l'art. 154 c.p. e l'art. 154 c.p.p.?
L'art. 154 del codice penale disciplina la remissione della querela in caso di pluralità di querelanti sul piano sostanziale. L'art. 154 del codice di procedura penale riguarda invece la testimonianza e i relativi obblighi processuali: sono norme di natura e collocazione completamente diverse.
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