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Art. 153 c.p. Esercizio del diritto di remissione. Incapaci
In vigore dal 1° luglio 1931
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.
I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l’approvazione di questo.
Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.
Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.
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In sintesi
Disciplina l'esercizio del diritto di remissione della querela per minori e soggetti incapaci, tramite rappresentante legale.
Ratio legis
L'art. 153 c.p. risponde all'esigenza di garantire che il diritto di remissione della querela — atto di disposizione processuale con rilevanti effetti sostanziali, poiché determina l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. — possa essere esercitato anche da chi non possiede piena capacità di agire. Il legislatore ha costruito un sistema graduato che rispecchia i principi civilistici sulla capacità, adattandoli alle peculiarità del diritto penale e alla natura personalissima della remissione.
Analisi
La norma distingue tre fasce soggettive. Per i minori infradodicenne (rectius: infra-quattordicenne) e per gli interdetti giudiziali per infermità di mente, la remissione è atto riservato in via esclusiva al legale rappresentante (genitore esercente la responsabilità genitoriale, tutore): la loro incapacità è assoluta anche in questo ambito.
Per i minori che hanno compiuto i 14 anni e per gli inabilitati si introduce invece un regime di cogestione: entrambi i soggetti — il semi-capace e il rappresentante — dispongono del potere di rimettere la querela, ma la remissione è inefficace senza l'approvazione dell'altro. Tale doppio consenso opera in senso bidirezionale: se rimette il rappresentante, occorre che il rappresentato non manifesti volontà contraria; se rimette il rappresentato, occorre l'approvazione del rappresentante.
Il quarto comma estende le regole dei commi precedenti all'ipotesi dinamica in cui il minore raggiunga il quattordicesimo anno di età nel corso del procedimento, dopo la proposizione della querela: in tal caso si transita automaticamente dal regime di esclusività a quello di cogestione.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i reati procedibili a querela di parte (es. furto in danno di congiunti ex art. 626 c.p., violazione di domicilio, ingiuria prima della depenalizzazione, atti persecutori in contesti familiari) ogni volta che la persona offesa sia un minore o un soggetto sottoposto a tutela o curatela per infermità di mente. È rilevante anche nelle ipotesi in cui querela e remissione appartengano a soggetti diversi per effetto del cambio di stato dell'incapace durante il procedimento.
Connessioni normative
L'articolo si collega sistematicamente all'art. 120 c.p. (capacità di proporre querela), all'art. 152 c.p. (effetti estintivi della remissione) e all'art. 124 c.p. (termini per la querela). Sul piano civilistico, rinvia agli artt. 414 e ss. c.c. (interdizione), 415 c.c. (inabilitazione) e agli artt. 316 e ss. c.c. (responsabilità genitoriale). Con l'abolizione dell'interdizione giudiziale operata dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), a regime troverà applicazione residuale; occorrerà verificare la riconduzione degli istituti sostitutivi (amministrazione di sostegno) nell'ambito applicativo della norma in via interpretativa.
Domande frequenti
Chi esercita il diritto di remissione per un minore di 14 anni?
Il diritto di remissione spetta esclusivamente al legale rappresentante del minore (genitore o tutore). Il minore infra-quattordicenne non ha capacità di intervenire nell'atto.
Un minore di 16 anni può rimettere la querela da solo?
No. Il minore che ha compiuto 14 anni può esercitare il diritto di remissione, ma la remissione non produce effetto senza l'approvazione del suo rappresentante legale.
Il rappresentante può rimettere la querela contro la volontà del minore ultra-quattordicenne?
No. Se il rappresentante rimette la querela ma il minore (o l'inabilitato) manifesta volontà contraria, la remissione è priva di effetto. Entrambi i consensi sono necessari.
Cosa succede se il minore compie 14 anni dopo aver proposto querela?
Si applica il regime di cogestione: da quel momento sia il minore sia il rappresentante devono concordare sulla remissione, che richiede l'approvazione di entrambi per essere efficace.
L'art. 153 c.p. si applica anche all'amministratore di sostegno?
La norma richiama espressamente interdetti e inabilitati. Con la riforma che ha avviato il superamento dell'interdizione, l'applicabilità all'amministrazione di sostegno dipende dai poteri conferiti dal giudice tutelare nel decreto di nomina e va valutata caso per caso.
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