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Art. 155 c.p. Accettazione della remissione
In vigore dal 1° luglio 1931
La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l’abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell’articolo 153.
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.
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In sintesi
Disciplina l'accettazione della remissione della querela e gli effetti della ricusa espressa o tacita da parte del querelato.
Ratio legis
L'art. 155 c.p. completa il quadro normativo sulla remissione della querela, disciplinato dagli articoli precedenti, affrontando il momento dell'accettazione da parte del querelato. La ratio risiede nella natura bilaterale dell'istituto: la remissione non è un atto unilaterale del querelante capace di estinguere automaticamente il reato, ma richiede che il destinatario la accetti o quantomeno non la rifiuti. Il legislatore ha inteso tutelare il querelato, riconoscendogli il diritto di proseguire il procedimento penale anche contro la volontà del querelante, ad esempio per ottenere un'assoluzione nel merito che accerti la sua innocenza.
Analisi
Il primo comma distingue due forme di ricusa. La ricusa espressa è una manifestazione esplicita e diretta di volontà contraria all'accettazione. La ricusa tacita, invece, si desume dal comportamento concludente del querelato: ogni fatto oggettivamente incompatibile con la volontà di accettare la remissione integra questa fattispecie. Il secondo comma introduce un principio di estensione soggettiva: la remissione operata nei confronti di uno solo tra i correi si propaga automaticamente a tutti i concorrenti nel reato, salvo che questi abbiano a loro volta ricusato la remissione. Questa regola evita disparità di trattamento tra soggetti che hanno partecipato al medesimo fatto illecito. Il terzo comma richiama le disposizioni sull'incapacità di agire di cui all'art. 153 c.p., stabilendo un parallelismo tra la capacità di remettere e quella di accettare la remissione. Il quarto comma prevede infine l'intervento di un curatore speciale per tutelare il querelato minore o infermo di mente privo di rappresentante legale o in conflitto di interessi con il proprio rappresentante, garantendo che l'accettazione avvenga con piena consapevolezza e nel suo effettivo interesse.
Quando si applica
L'articolo si applica esclusivamente ai reati perseguibili a querela di parte, nei casi in cui il querelante abbia rimesso la querela nel corso del procedimento penale. Rileva sia nella fase delle indagini preliminari sia nel giudizio, ogni volta che occorra verificare se la remissione abbia prodotto l'effetto estintivo del reato. Trova applicazione anche nelle ipotesi di pluralità di querelati, per stabilire quali di essi beneficino dell'effetto estintivo.
Connessioni normative
L'art. 155 c.p. si inserisce nel sistema degli artt. 120-126 e 150-155 c.p. dedicati alla querela e alla remissione. Il richiamo all'art. 153 c.p. è espresso e riguarda la capacità giuridica necessaria per compiere l'atto. Sul piano processuale, l'art. 340 c.p.p. disciplina le modalità di presentazione della remissione e della sua accettazione. Il curatore speciale richiamato dal quarto comma trova la propria disciplina nelle norme civilistiche sulla rappresentanza legale e nella nomina da parte del giudice ai sensi dell'art. 78 c.p.c. applicato per analogia.
Domande frequenti
Cosa succede se il querelato non risponde alla remissione?
Il silenzio del querelato non equivale a ricusa. La remissione produce effetto salvo ricusa espressa o tacita: se il querelato non compie atti incompatibili con l'accettazione e non la rifiuta esplicitamente, la remissione è efficace e il reato si estingue.
Quali comportamenti costituiscono ricusa tacita?
Costituisce ricusa tacita qualsiasi condotta oggettivamente incompatibile con la volontà di accettare la remissione, come ad esempio la presentazione di un atto che sollecita la prosecuzione del processo, la dichiarazione di voler essere giudicato nel merito o qualsiasi altro comportamento che manifesti inequivocabilmente il rifiuto della remissione.
La remissione parziale a favore di un solo coimputato estingue il reato per tutti?
Sì, ai sensi del secondo comma dell'art. 155 c.p., la remissione fatta anche a favore di uno solo dei correi si estende automaticamente a tutti gli altri concorrenti nel reato, a meno che questi abbiano a loro volta ricusato la remissione.
Come si tutela il minore querelato in caso di remissione della querela?
Se il querelato è minore o infermo di mente e non ha un rappresentante legale, oppure il rappresentante si trova in conflitto di interessi con lui, il giudice nomina un curatore speciale che esercita in sua vece la facoltà di accettare o ricusare la remissione, garantendo la tutela dei suoi interessi.
La remissione della querela può essere ricusata dopo che è stata accettata?
No. Una volta che il querelato ha accettato la remissione, l'effetto estintivo si produce definitivamente. La ricusa deve essere manifestata prima dell'accettazione o deve risultare da comportamenti tenuti in un momento in cui ancora non era intervenuta alcuna accettazione.
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