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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 152 c.p. Remissione della querela

In vigore dal 1° luglio 1931

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale o extra processuale. La remissione extra processuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.(1)

In sintesi

  • La remissione estingue il reato punibile a querela della persona offesa.
  • Può essere processuale o extra processuale; quella extra processuale è espressa o tacita.
  • La remissione tacita si desume da comportamenti incompatibili con la volontà di proseguire.
  • Deve intervenire prima della condanna, salvo diversa previsione di legge.
  • Non può essere condizionata o a termine; può includere rinuncia a restituzioni e risarcimento.

La remissione della querela estingue il reato procedibile a querela, se intervenuta prima della condanna.

Ratio

L'istituto riflette la natura disponibile dell'azione penale nei reati perseguibili a querela: poiché è la persona offesa a mettere in moto il procedimento, la stessa può rinunciarvi, facendo venir meno l'interesse statale alla punizione quando la vittima stessa si è riconciliata con il fatto o con l'autore.

Analisi

La remissione processuale è quella resa dinanzi all'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, con dichiarazione a verbale. La remissione extra processuale espressa è una dichiarazione scritta o orale resa fuori dal procedimento. La remissione tacita si ricava da comportamenti concludenti del querelante, ad esempio la restituzione della refurtiva concordata, o la sottoscrizione di un accordo transattivo, purché inequivocabilmente incompatibili con la volontà di proseguire. Il limite temporale è la condanna (sentenza di primo grado non definitiva): dopo tale momento la remissione è inefficace, salvo norme speciali. Il divieto di condizioni o termini tutela la spontaneità dell'atto; è invece ammessa la rinuncia alle pretese civili accessorie.

Quando si applica

L'articolo si applica esclusivamente ai reati per i quali la legge prevede la procedibilità a querela di parte (es. furto in ambito familiare, lesioni personali lievi, violazione di domicilio in talune ipotesi). Non opera per i reati procedibili d'ufficio, nemmeno se il querelante dichiara di rimettere la querela.

Connessioni

La norma si collega all'art. 120 c.p. (diritto di querela), all'art. 124 c.p. (termini per la proposizione), agli artt. 340-342 c.p.p. (forma e accettazione della remissione nel processo) e all'art. 157 c.p. (estinzione del reato per prescrizione), poiché la remissione è causa di estinzione autonoma e alternativa alla prescrizione.

Domande frequenti

La remissione della querela è sempre possibile?

No. Opera solo per i reati procedibili a querela di parte e deve intervenire prima della condanna. Per i reati procedibili d'ufficio la remissione non produce alcun effetto estintivo.

Cosa si intende per remissione tacita?

È la remissione desunta da comportamenti del querelante oggettivamente incompatibili con la volontà di proseguire l'azione penale, come la sottoscrizione di un accordo transattivo o la restituzione volontaria di beni. Non è sufficiente il semplice silenzio.

La remissione richiede l'accettazione del querelato?

Sì. Ai sensi dell'art. 340 c.p.p. la remissione deve essere accettata dal querelato, salvo che questi non vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato. Il querelato può avere interesse a rifiutare la remissione per ottenere una sentenza di assoluzione nel merito.

Si può rimettere la querela dopo la sentenza di primo grado?

In linea generale no: l'art. 152 c.p. stabilisce che la remissione può intervenire solo prima della condanna. Fanno eccezione le ipotesi in cui la legge disponga espressamente altrimenti.

La remissione obbliga il querelante a rinunciare anche al risarcimento del danno?

No. La rinuncia alle restituzioni e al risarcimento del danno è una facoltà che può essere inserita nell'atto di remissione, ma non è un elemento necessario. La remissione estingue il reato indipendentemente da tale rinuncia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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