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Testo dell'articoloVigente
Art. 152 c.p. – Remissione della querela
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione è processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Vi è altresì remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 121.
La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni.
Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
In sintesi
Indice dei contenuti
La remissione della querela estingue il reato procedibile a querela, se intervenuta prima della condanna.
Ratio
L'istituto riflette la natura disponibile dell'azione penale nei reati perseguibili a querela: poiché è la persona offesa a mettere in moto il procedimento, la stessa può rinunciarvi, facendo venir meno l'interesse statale alla punizione quando la vittima stessa si è riconciliata con il fatto o con l'autore.
Analisi
La remissione processuale è quella resa dinanzi all'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, con dichiarazione a verbale. La remissione extra processuale espressa è una dichiarazione scritta o orale resa fuori dal procedimento. La remissione tacita si ricava da comportamenti concludenti del querelante, ad esempio la restituzione della refurtiva concordata, o la sottoscrizione di un accordo transattivo, purché inequivocabilmente incompatibili con la volontà di proseguire. Il limite temporale è la condanna (sentenza di primo grado non definitiva): dopo tale momento la remissione è inefficace, salvo norme speciali. Il divieto di condizioni o termini tutela la spontaneità dell'atto; è invece ammessa la rinuncia alle pretese civili accessorie.
Quando si applica
L'articolo si applica esclusivamente ai reati per i quali la legge prevede la procedibilità a querela di parte (es. furto in ambito familiare, lesioni personali lievi, violazione di domicilio in talune ipotesi). Non opera per i reati procedibili d'ufficio, nemmeno se il querelante dichiara di rimettere la querela.
Connessioni
La norma si collega all'art. 120 c.p. (diritto di querela), all'art. 124 c.p. (termini per la proposizione), agli artt. 340-342 c.p.p. (forma e accettazione della remissione nel processo) e all'art. 157 c.p. (estinzione del reato per prescrizione), poiché la remissione è causa di estinzione autonoma e alternativa alla prescrizione.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio sporge querela contro Caio per lesioni personali lievi (art. 582 c.p., procedibile a querela). Prima dell'udienza dibattimentale, le parti raggiungono un accordo: Caio risarcisce le spese mediche e Tizio sottoscrive un atto scritto di remissione della querela. Il giudice dichiara l'estinzione del reato.
Sempronia querela il vicino Mevio per violazione di domicilio. Successivamente, senza formalizzare nulla per iscritto, Sempronia invita Mevio a cena e riprende normali rapporti di vicinato. Il giudice valuta se tali comportamenti integrino remissione tacita per incompatibilità con la volontà di persistere nella querela.
Domande frequenti
La remissione della querela è sempre possibile?
No. Opera solo per i reati procedibili a querela di parte e deve intervenire prima della condanna. Per i reati procedibili d'ufficio la remissione non produce alcun effetto estintivo.
Cosa si intende per remissione tacita?
È la remissione desunta da comportamenti del querelante oggettivamente incompatibili con la volontà di proseguire l'azione penale, come la sottoscrizione di un accordo transattivo o la restituzione volontaria di beni. Non è sufficiente il semplice silenzio.
La remissione richiede l'accettazione del querelato?
Sì. Ai sensi dell'art. 340 c.p.p. la remissione deve essere accettata dal querelato, salvo che questi non vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato. Il querelato può avere interesse a rifiutare la remissione per ottenere una sentenza di assoluzione nel merito.
Si può rimettere la querela dopo la sentenza di primo grado?
In linea generale no: l'art. 152 c.p. stabilisce che la remissione può intervenire solo prima della condanna. Fanno eccezione le ipotesi in cui la legge disponga espressamente altrimenti.
La remissione obbliga il querelante a rinunciare anche al risarcimento del danno?
No. La rinuncia alle restituzioni e al risarcimento del danno è una facoltà che può essere inserita nell'atto di remissione, ma non è un elemento necessario. La remissione estingue il reato indipendentemente da tale rinuncia.
Fonti consultate: 1 fonte verificate