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Art. 149 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
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In sintesi
Art. 149 c.p., abrogato dalla l. 354/1975, disciplinava il Consiglio di patronato e la Cassa delle ammende presso ogni tribunale.
Ratio
L'art. 149 c.p., collocato nel Libro I, Titolo V, Capo II del codice Rocco del 1930, rispondeva a una logica di assistenza post-penitenziaria integrata nell'ordinamento penale sostanziale. Il legislatore del 1930 intese affiancare alla pena detentiva uno strumento istituzionale di reinserimento sociale, affidando al Consiglio di patronato — costituito presso ciascun tribunale — il compito di assistere i soggetti scarcerati e le famiglie dei detenuti. I proventi derivanti dalle ammende penali confluivano nella Cassa delle ammende, che finanziava le attività del Consiglio.
Analisi
La norma è stata abrogata dall'art. 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà». La riforma penitenziaria del 1975 ha rappresentato una svolta epocale nel sistema dell'esecuzione della pena: abbandonata la logica meramente custodialistica del codice del 1930, il legislatore ha introdotto un modello orientato al trattamento e al recupero sociale del condannato, in attuazione del principio rieducativo sancito dall'art. 27, comma 3, della Costituzione. In questo nuovo quadro, i Consigli di patronato sono stati sostituiti dai Centri di servizio sociale (poi denominati Uffici di esecuzione penale esterna — UEPE), con composizione professionale, competenze ampliate e inquadramento organico nell'amministrazione penitenziaria. La Cassa delle ammende ha mantenuto una propria esistenza giuridica, ma con funzioni ridefinite dal nuovo ordinamento.
Quando si applica
La disposizione non è più in vigore e non trova applicazione nell'ordinamento vigente. Ha rilevanza esclusivamente storico-giuridica, quale testimonianza del modello di assistenza post-penitenziaria previsto dal codice Rocco. Per l'attuale disciplina del sostegno ai detenuti, agli ex detenuti e ai loro familiari occorre fare riferimento alla legge n. 354/1975 e al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario).
Connessioni
L'art. 149 c.p. si inseriva nel Capo II del Titolo V dedicato all'esecuzione della pena, in connessione con le disposizioni sul casellario giudiziale e sulla riabilitazione. La sua abrogazione è organicamente collegata alla riforma complessiva operata dalla l. 354/1975, che ha ridisegnato l'intero sistema dell'esecuzione penale. Norme di riferimento per l'attuale ordinamento: artt. 72-80 della l. 354/1975 (servizio sociale penitenziario); art. 27 Cost. (finalità rieducativa della pena); d.P.R. 230/2000.
Domande frequenti
Cosa disciplinava l'art. 149 del codice penale?
L'art. 149 c.p. disciplinava l'istituzione del Consiglio di patronato presso ogni tribunale e della Cassa delle ammende. Il Consiglio aveva il compito di assistere i soggetti scarcerati nel reinserimento lavorativo e di sostenere le famiglie dei detenuti, anche con sussidi economici in via eccezionale.
Perché l'art. 149 c.p. è stato abrogato?
La norma è stata abrogata dall'art. 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), che ha riformato l'intero sistema dell'esecuzione della pena. I Consigli di patronato sono stati sostituiti da strutture professionali di servizio sociale penitenziario, più adeguate al nuovo modello rieducativo imposto dall'art. 27 della Costituzione.
Cosa ha sostituito il Consiglio di patronato previsto dall'art. 149 c.p.?
Il Consiglio di patronato è stato sostituito dai Centri di servizio sociale per adulti, oggi denominati Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), disciplinati dalla legge n. 354/1975 e dal d.P.R. n. 230/2000. Tali uffici svolgono funzioni di osservazione, trattamento e sostegno in favore di condannati, internati ed ex detenuti.
Cos'è la Cassa delle ammende menzionata nell'art. 149 c.p.?
La Cassa delle ammende è un ente pubblico che raccoglie i proventi delle ammende penali e di altre entrate previste dalla legge, destinandoli al finanziamento di programmi di assistenza e reinserimento. Istituita originariamente in connessione con le funzioni del Consiglio di patronato, la Cassa ha continuato a esistere anche dopo l'abrogazione dell'art. 149 c.p., con competenze ridefinite dall'ordinamento penitenziario vigente.
L'art. 149 c.p. ha ancora rilevanza pratica oggi?
No. L'art. 149 c.p. è privo di efficacia giuridica dal 1975 e non produce alcun effetto nell'ordinamento vigente. Conserva esclusivamente rilevanza storico-giuridica per comprendere l'evoluzione del sistema penitenziario italiano dal codice Rocco alla riforma del 1975.
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