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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 147 c.p. Rinvio facoltativo della esecuzione della pena

In vigore dal 1° luglio 1931

L’esecuzione di una pena può essere differita:

:1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell’articolo precedente;

:2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

:3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.(1)

Nel caso indicato nel n. 1, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. (2)

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti. (3)

:(1) Numero così sostituito dall’art. 1, comma 2, della L. 8 marzo 2001, n. 40

:(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 3, della L. 8 marzo 2001, n. 40

:(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 4, della L. 8 marzo 2001, n. 40

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In sintesi

  • Il giudice può differire l'esecuzione della pena in tre ipotesi tassative: domanda di grazia pendente, grave infermità fisica del condannato, maternità con prole under 3.
  • Il rinvio per domanda di grazia non può superare sei mesi complessivi dalla irrevocabilità della sentenza, anche se la domanda viene rinnovata.
  • Il rinvio per maternità è revocato se la madre decade dalla potestà genitoriale, il figlio muore, viene abbandonato o affidato a terzi.
  • Il provvedimento non può essere adottato — o viene revocato — se sussiste concreto pericolo di commissione di delitti.
  • A differenza dell'art. 146 c.p. (rinvio obbligatorio), qui il differimento è rimesso alla valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione penale per domanda di grazia, grave infermità fisica o madre con figlio sotto i 3 anni.

Ratio

L'art. 147 c.p. bilancia l'esigenza di eseguire la pena con la tutela di valori costituzionalmente rilevanti: il diritto alla salute (art. 32 Cost.), la protezione della famiglia e dell'infanzia (art. 31 Cost.) e il diritto di petizione/grazia (art. 87 Cost.). Il legislatore, riconoscendo che l'esecuzione immediata potrebbe in certi casi risultare sproporzionata o lesiva di interessi primari, attribuisce al tribunale di sorveglianza un potere discrezionale di sospensione, contrapposto al rinvio obbligatorio dell'art. 146 c.p.

Analisi

Le tre ipotesi sono alternative e tassative. Ipotesi 1 – domanda di grazia: il rinvio presuppone che non ricorrano già le condizioni dell'art. 146 c.p. e non può eccedere sei mesi cumulativi dalla irrevocabilità della sentenza; il limite vale anche in caso di rinnovo della domanda, per evitare un uso dilatorio dello strumento. Ipotesi 2 – grave infermità fisica: la norma tutela il condannato la cui condizione di salute renderebbe la detenzione immediata incompatibile con il senso di umanità cui fa riferimento l'art. 27, co. 3 Cost.; la valutazione richiede perizia medica. Ipotesi 3 – maternità: analoga alla corrispondente ipotesi obbligatoria dell'art. 146 c.p. (prole under 1 anno), ma si estende fino ai 3 anni del figlio con carattere facoltativo; la revoca opera automaticamente al verificarsi delle condizioni indicate (decadenza dalla potestà, morte, abbandono, affidamento a terzi). Il quarto comma introduce una clausola di chiusura: il concreto pericolo di commissione di delitti osta all'adozione o impone la revoca del provvedimento, prevalendo su qualsiasi altra considerazione.

Quando si applica

L'art. 147 c.p. si applica nella fase esecutiva, dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. Competente è il tribunale di sorveglianza, che provvede su istanza del condannato o del suo difensore. Non si applica alle misure cautelari né alle pene sostitutive in senso proprio; va coordinato con la disciplina dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975) e con le norme del codice di procedura penale sull'esecuzione (artt. 678 e ss. c.p.p.).

Connessioni

La norma va letta in stretta correlazione con l'art. 146 c.p. (rinvio obbligatorio), che prevede casi in cui il differimento non è discrezionale ma dovuto. Rilevano altresì l'art. 47-ter ord. penit. (detenzione domiciliare per madri e per gravi condizioni di salute) e l'art. 684 c.p.p. (procedimento di sorveglianza). Il divieto di esecuzione in presenza di pericolo di reati richiama i principi di sicurezza pubblica che permeano l'intero sistema delle misure alternative.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra rinvio obbligatorio (art. 146 c.p.) e rinvio facoltativo (art. 147 c.p.)?

Nel rinvio obbligatorio il tribunale di sorveglianza deve sospendere l'esecuzione al verificarsi delle condizioni di legge (es. donna incinta, figlio under 1 anno, malattia terminale); nel rinvio facoltativo valuta discrezionalmente se le circostanze — domanda di grazia, grave infermità fisica, maternità con figlio fino a 3 anni — giustifichino il differimento, bilanciando anche il pericolo di commissione di nuovi delitti.

Chi presenta la domanda di rinvio facoltativo e a quale organo?

L'istanza è presentata dal condannato o dal suo difensore al tribunale di sorveglianza competente per territorio, ai sensi degli artt. 678 e 684 c.p.p. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione può trasmettere gli atti d'ufficio quando vengono a sua conoscenza elementi rilevanti.

Cosa si intende per 'grave infermità fisica' ai fini dell'art. 147 c.p.?

Non è sufficiente una malattia ordinaria: occorre una condizione patologica di particolare gravità, incompatibile con il regime carcerario o tale da rendere la detenzione contraria al senso di umanità. La valutazione avviene di norma tramite perizia medica disposta dal tribunale di sorveglianza; le patologie croniche controllabili in carcere non integrano di per sé il presupposto.

Il rinvio per domanda di grazia può essere chiesto più volte?

Sì, la domanda di grazia può essere rinnovata, ma la legge fissa un limite invalicabile: il differimento complessivo non può superare sei mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Il rinnovo della domanda non fa decorrere un nuovo termine, impedendo un uso dilatorio del meccanismo.

Il rinvio facoltativo è possibile anche se il condannato è ritenuto pericoloso?

No. L'ultimo comma dell'art. 147 c.p. stabilisce che il provvedimento non può essere adottato — o, se già adottato, deve essere revocato — quando sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti. La pericolosità sociale del condannato è quindi un elemento ostativo assoluto che prevale sulle altre condizioni legittimanti il rinvio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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