← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 148 c.p. Infermità psichica sopravvenuta al condannato

In vigore dal 1° luglio 1931

Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza.

La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1) deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.

Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La norma si applica quando l'infermità psichica insorge prima o durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale.
  • Il giudice può differire o sospendere la pena e ordinare il ricovero in un istituto psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia.
  • Se la pena è inferiore a tre anni e il condannato non è recidivo abituale, professionale o per tendenza, è possibile il ricovero in manicomio comune.
  • Il provvedimento è temporaneo: viene revocato non appena cessano le condizioni che lo hanno determinato, riprendendo l'esecuzione della pena.
  • La norma estendeva la tutela anche ai condannati alla pena di morte, oggi abolita nell'ordinamento italiano.

Sospende l'esecuzione penale se sopravviene infermità psichica, disponendo il ricovero del condannato fino alla guarigione.

Ratio

L'articolo 148 c.p. risponde a un'esigenza di umanità e coerenza del sistema penale: eseguire una pena detentiva su chi versa in stato di grave infermità psichica contrasterebbe con la finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, della Costituzione, nonché con il principio di dignità della persona. La norma bilancia le esigenze di sicurezza pubblica — garantite dal ricovero — con la tutela della salute del condannato.

Analisi

Il meccanismo applicativo si articola in tre fasi: (1) accertamento dell'infermità psichica sopravvenuta da parte del giudice, anche mediante perizia; (2) adozione del provvedimento di differimento o sospensione della pena con contestuale ordine di ricovero; (3) revoca del provvedimento al venir meno delle condizioni patologiche. Il giudice competente in fase esecutiva è il Tribunale di sorveglianza. La scelta tra manicomio giudiziario (oggi REMS — Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, dopo la l. 81/2014) e struttura ordinaria dipende dalla durata della pena e dalla pericolosità soggettiva del condannato. Va segnalato che i riferimenti ai «manicomi giudiziari» devono oggi leggersi alla luce della riforma che li ha soppressi: le REMS ne hanno assunto le funzioni.

Quando si applica

La norma trova applicazione esclusivamente quando l'infermità psichica è sopravvenuta, cioè insorta dopo la condanna definitiva, sia prima che durante l'espiazione. Non riguarda quindi l'incapacità di intendere e volere al momento del fatto (art. 88 c.p.) né l'incapacità processuale (art. 70 c.p.p.). L'infermità deve essere di entità tale da impedire l'esecuzione della pena, presupposto valutato discrezionalmente dal giudice.

Connessioni

La norma si collega all'art. 88 c.p. (vizio totale di mente) e all'art. 89 c.p. (vizio parziale), che operano invece in sede di cognizione. In ambito processuale, il riferimento è all'art. 147 c.p. (rinvio facoltativo dell'esecuzione) e agli artt. 684-685 c.p.p. sul differimento della pena. La legge n. 81/2014 ha abolito gli ospedali psichiatrici giudiziari istituendo le REMS, incidendo sull'attuazione concreta di questo articolo.

Domande frequenti

Chi decide se sospendere la pena per infermità psichica sopravvenuta?

La competenza spetta al Tribunale di sorveglianza, che valuta le condizioni del condannato — generalmente sulla base di una perizia psichiatrica — e adotta il provvedimento di differimento o sospensione dell'esecuzione.

Cosa succede al condannato ricoverato: la pena si estingue?

No. Il ricovero non estingue la pena: ha natura temporanea e cautelare. Non appena le condizioni psichiche migliorano al punto da non impedire più l'esecuzione, il provvedimento viene revocato e la pena riprende il suo corso.

Esiste ancora il manicomio giudiziario citato nell'articolo?

No. La legge n. 81/2014 ha abolito gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), comunemente detti manicomi giudiziari, sostituendoli con le REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza). I riferimenti normativi vanno quindi letti in tale chiave aggiornata.

Qual è la differenza tra l'art. 148 c.p. e l'art. 88 c.p.?

L'art. 88 c.p. riguarda il vizio totale di mente al momento del fatto: esclude l'imputabilità e impedisce la condanna. L'art. 148 c.p. riguarda invece l'infermità sopravvenuta dopo la condanna definitiva, incidendo solo sull'esecuzione della pena già irrogata.

Il tempo trascorso in ricovero si conta ai fini della pena?

Questa questione è regolata dalle norme sull'esecuzione penale: in linea generale il periodo di ricovero in misura di sicurezza non si detrae automaticamente dalla pena residua, ma la materia presenta profili tecnici che il giudice di sorveglianza valuta caso per caso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.