Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 88 c.p. – Vizio totale di mente
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 87 - Art. 87 c.p.: Stato preordinato d’incapacità d’intendere e di vo→Cod. pen. art. 89 - Articolo 89 Codice Penale: Vizio parziale di mente→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 86 c.p.: Determinazione in altri dello stato d’incapacità→Articolo 90 Codice Penale: Stati emotivi o passionali→Articolo 85 Codice Penale: Capacità d’intendere e di volere→Art. 91 c.p.: Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza m→Articolo 84 Codice Penale: (Reato complesso)→Art. 92 c.p.: Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata→Art. 83 c.p.: (Evento diverso da quello voluto dall’agente)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Esclude l'imputabilità di chi, al momento del fatto, era affetto da infermità tale da annullare la capacità di intendere o di volere.
Ratio
La responsabilità penale presuppone la colpevolezza, che a sua volta richiede che l'agente abbia la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni (capacità di intendere) e di orientare la propria condotta secondo quella comprensione (capacità di volere). Chi è privo di entrambe le facoltà a causa di una infermità non può essere rimproverato penalmente: punirlo sarebbe contrario ai principi di personalità della responsabilità e di proporzionalità della pena.
Analisi
L'art. 88 c.p. richiede la compresenza di tre elementi: (1) una infermità di mente, intesa dalla giurisprudenza in senso ampio come qualsiasi patologia, anche non strettamente psichiatrica, che incida in modo rilevante sulle facoltà mentali; (2) l'esclusione totale della capacità di intendere o di volere (è sufficiente l'annullamento di una sola delle due facoltà); (3) la contemporaneità tra lo stato patologico e la commissione del fatto. Il giudice valuta la capacità di intendere e di volere al momento del fatto attraverso una perizia psichiatrica, che tuttavia ha valore di prova liberamente valutabile e non vincola il giudice. Il proscioglimento per vizio totale di mente non equivale a una dichiarazione di innocenza nel senso sostanziale: l'autore ha comunque commesso il fatto, ma non è punibile. Resta aperta la responsabilità civile del prosciolto (art. 2047 c.c.) o del sorvegliante.
Quando si applica
L'art. 88 c.p. si applica quando la perizia psichiatrica disposta nel processo penale accerti che, nel momento del fatto, l'imputato era affetto da una patologia, ad esempio psicosi schizofrenica acuta, grave stato dissociativo, demenza in fase avanzata, tale da azzerare completamente la sua capacità di comprendere l'illiceità del proprio agire o di dominarsi. Non si applica se l'incapacità è stata volontariamente procurata (ubriachezza o intossicazione preordinate al reato, art. 87 c.p.).
Connessioni
L'art. 88 c.p. va letto in combinato con: art. 85 c.p. (imputabilità come presupposto della pena), art. 89 c.p. (vizio parziale di mente, che riduce la pena senza escluderla), art. 90 c.p. (irrilevanza degli stati emotivi e passionali), art. 222 c.p. (ricovero in una REMS, Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, quale misura di sicurezza applicabile al prosciolto pericoloso), e art. 2047 c.c. (responsabilità civile per il danno cagionato dall'incapace).
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, durante un episodio acuto di psicosi schizofrenica, aggredisce un vicino senza alcuna percezione della realtà circostante. Il perito psichiatrico nomato dal giudice accerta che al momento del fatto Tizio non era in grado di intendere né di volere: il tribunale lo proscioglie per vizio totale di mente ex art. 88 c.p. e, ritenendolo socialmente pericoloso, dispone il ricovero in una REMS.
Caia, affetta da grave demenza senile in stadio avanzato, danneggia i beni di Sempronio senza alcuna consapevolezza del proprio agire. Il giudice, sulla base della perizia, dichiara Caia non imputabile ai sensi dell'art. 88 c.p. La vittima Sempronio potrà tuttavia agire in sede civile nei confronti del tutore di Caia ai sensi dell'art. 2047 c.c., se questi non prova di non aver potuto impedire il fatto.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 88 e l'art. 89 del codice penale?
L'art. 88 c.p. riguarda il vizio totale di mente: l'infermità annulla completamente la capacità di intendere o di volere, con conseguente proscioglimento per non imputabilità. L'art. 89 c.p. disciplina invece il vizio parziale: la capacità è solo grandemente scemata, il soggetto rimane imputabile ma può beneficiare di una riduzione della pena da un terzo a due terzi.
Chi proscioglie per vizio totale di mente può essere comunque pericoloso per la società?
Sì. Il proscioglimento non implica la liberazione automatica. Se il giudice accerta la pericolosità sociale dell'autore del fatto, può applicare una misura di sicurezza: in genere il ricovero in una REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), che ha sostituito gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) dopo la legge n. 81 del 2014.
L'ubriachezza o l'uso di droghe possono giustificare il vizio totale di mente?
Di regola no. Il codice penale (artt. 91-95 c.p.) disciplina autonomamente l'ubriachezza e l'intossicazione da stupefacenti. Se lo stato di incapacità è stato volontariamente provocato, l'imputabilità non viene esclusa; anzi, se preordinato al reato (art. 87 c.p.), la pena può essere aggravata. Solo in casi eccezionali, ad esempio una dipendenza patologica grave con effetti strutturali sulla personalità, la giurisprudenza ha talvolta ricondotto la situazione all'art. 88 c.p.
La perizia psichiatrica è obbligatoria per applicare l'art. 88 c.p.?
Non è formalmente obbligatoria per legge, ma nella pratica è indispensabile: il giudice deve accertare lo stato mentale dell'imputato al momento del fatto, e lo strumento tecnico privilegiato è la perizia psichiatrica. Il giudice, però, non è vincolato alle conclusioni del perito e può discostarsene, purché motivi adeguatamente la propria valutazione.
Il prosciolto per vizio totale di mente deve risarcire il danno alla vittima?
In linea di principio sì, la responsabilità civile può sussistere anche in assenza di imputabilità penale. L'art. 2047 c.c. prevede che il danno cagionato dall'incapace di intendere o di volere sia risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza (tutore, amministratore di sostegno), salvo che questi non provi di non aver potuto impedire il fatto. Il giudice civile può tuttavia porre a carico dell'incapace stesso un'equa indennità, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate