Art. 222 c.p. Ricovero in un manicomio giudiziario
In vigore dal 1° luglio 1931
Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo , è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza.
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso.
In sintesi
L'art. 222 c.p. disciplina il ricovero in manicomio giudiziario (oggi REMS) per chi è prosciolto per infermità psichica.
Ratio
L'articolo 222 c.p. regola il trattamento dei soggetti prosciolti dal giudizio di merito per infermità psichica, intossicazione cronica o sordomutismo. Diversamente da coloro che sono stati condannati, i prosciolti non hanno subito accertamento di responsabilità penale, tuttavia mantengono una pericolosità sociale certificata. La norma autorizza il ricovero in manicomio giudiziario come misura di sicurezza finalizzata a contenere il rischio criminale futuro, operando una netta separazione tra responsabilità penale e pericolo sociale.
Analisi
Il ricovero in manicomio giudiziario è obbligatorio per chiunque sia stato prosciolto dalle accuse per le cause menzionate, salvo eccezioni per contravvenzioni, delitti colposi o reati minori (pena massima due anni). La durata minima è di due anni in generale, dieci anni se il fatto avrebbe portato a pena di morte o ergastolo, cinque anni se avrebbe portato a reclusione di almeno dieci anni. Durante il ricovero, l'esecuzione di eventuali pene residue è sospesa. La norma si applica anche ai minori (14-18 anni) prosciolti per ragione di età.
Quando si applica
Si applica nel procedimento di cognizione al momento della sentenza di proscioglimento, quando il giudice accerti l'infermità, l'intossicazione o il sordomutismo del soggetto. Non si applica per contravvenzioni, delitti colposi, o reati con pena massima non superiore a due anni. Il ricovero è ordinato d'ufficio dal giudice; non è richiesta richiesta del pubblico ministero né consenso dell'imputato.
Connessioni
L'articolo 222 si collega agli articoli 88-91 c.p. (cause di esclusione dell'imputabilità), agli articoli 98 c.p. (imputabilità dei minori), agli articoli 199-216 c.p. (disciplina generale delle misure di sicurezza), e al codice di procedura penale in materia di sentenze di proscioglimento. Rinvia inoltre alla regolamentazione specifica dei manicomi giudiziari e alle disposizioni penitenziarie.
Domande frequenti
Cosa succede oggi al posto del ricovero in manicomio giudiziario?
Dal 2015, in applicazione della L. 81/2014, il ricovero avviene nelle REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), strutture sanitarie regionali che privilegiano il trattamento terapeutico rispetto alla detenzione.
Il ricovero in REMS è una pena o una misura di sicurezza?
È una misura di sicurezza, non una pena. Presuppone il proscioglimento per non imputabilità e ha finalità terapeutica e di prevenzione della pericolosità sociale, non punitiva.
Quanto dura il ricovero previsto dall'art. 222 c.p.?
La durata minima varia: almeno 2 anni in via ordinaria, almeno 5 anni se il reato è punito con reclusione non inferiore a 10 anni nel minimo, almeno 10 anni per reati puniti con ergastolo. La durata effettiva dipende dalla pericolosità accertata dal giudice di sorveglianza.
L'art. 222 c.p. si applica anche ai minori?
Sì. Il quarto comma estende la disciplina ai minori di 14 anni e ai minori tra 14 e 18 anni prosciolti per ragione di età, purché versino nelle condizioni di infermità psichica, intossicazione cronica o sordomutismo indicate nel primo comma.
Se il prosciolto deve anche scontare una pena, cosa accade prima?
Il terzo comma stabilisce che l'esecuzione della pena detentiva è differita fino a quando perdura il ricovero in REMS. Si esegue prima la misura di sicurezza, poi eventualmente la pena.