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Art. 223 c.p. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
In vigore dal 1° luglio 1931
Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.
Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.
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In sintesi
Articolo 223 c.p.: misura di sicurezza del riformatorio giudiziario per minori, durata minima un anno e conversione a 21 anni.
Ratio
La norma stabilisce il regime di ricovero per i minori (fino a 21 anni) sottoposti a misura di sicurezza detentiva. Il riformatorio giudiziario rappresenta la misura ordinaria per i minori pericolosi, operando come struttura di contenimento e rieducazione simultanei. La finalità è quella di favorire il recupero psico-sociale durante l'età critica dello sviluppo, in conformità ai principi della giustizia minorile contemporanea.
Analisi
Il ricovero in riformatorio giudiziario è la misura di sicurezza speciale per i minori, caratterizzato da una durata minima di un anno. Allorché la misura dovrebbe prolungarsi oltre il ventiduesimo anno di età del minore, il giudice è tenuto a sostituirla con libertà vigilata, salvo che ritenga opportuno ordinare l'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro. La disposizione enfatizza la stagialità della misura: il riformatorio è pensato per il minore, non per l'adulto. Ciò implica una transizione verso misure meno restrittive al raggiungimento della maggiore età.
Quando si applica
Si applica quando il giudice ordina una misura di sicurezza per un minore infrasedicenne (sotto i 18 anni) riconosciuto pericoloso. Il ricovero in riformatorio ha durata minima annuale. Al compimento del ventunesimo anno di età, se la misura non è conclusa, il giudice provvede alla sostituzione con libertà vigilata o con assegnazione a colonia/casa di lavoro, secondo la sua valutazione di pericolosità residua.
Connessioni
L'articolo 223 si collega agli articoli 98-99 c.p. (imputabilità e pericolosità dei minori), agli articoli 224-227 c.p. (discipline specifiche per i minori prosciolti o condannati), all'articolo 228 c.p. (libertà vigilata), e all'articolo 217 c.p. (colonia agricola). Rinvia altresì alla disciplina speciale del diritto minorile e alle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia.
Domande frequenti
Che cos'è il riformatorio giudiziario previsto dall'articolo 223 c.p.?
È una misura di sicurezza detentiva speciale per i minori socialmente pericolosi, distinta dalla pena vera e propria, con una durata minima di un anno.
Questa misura si applica ancora oggi con la stessa disciplina?
L'articolo è formalmente in vigore, ma il sistema della giustizia minorile è stato profondamente riformato dal D.P.R. 448/1988, che privilegia misure non detentive e percorsi alternativi.
Cosa succede se il minore compie 21 anni mentre è ancora in riformatorio?
La parte residua della misura viene convertita in libertà vigilata, oppure, su decisione del giudice, in assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro.
Qual è la durata minima del ricovero in riformatorio giudiziario?
La legge fissa un minimo inderogabile di un anno, indipendentemente dalla gravità del fatto commesso.
La libertà vigilata che sostituisce il riformatorio è automatica?
Sì, la sostituzione scatta di diritto al compimento dei 21 anni, salvo che il giudice non opti per l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro.
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