Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 223 c.p. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

In vigore dal 1° luglio 1931

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

In sintesi

  • Il ricovero in riformatorio giudiziario è una misura di sicurezza speciale applicabile esclusivamente ai minori.
  • La durata minima del ricovero è fissata per legge in un anno.
  • Quando il minore compie 21 anni, la misura residua viene convertita automaticamente in libertà vigilata.
  • Il giudice può disporre, in alternativa alla libertà vigilata, l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.
  • La norma è in vigore dal 1° luglio 1931, data di entrata in vigore del Codice Penale Rocco.
Indice dei contenuti

Articolo 223 c.p.: misura di sicurezza del riformatorio giudiziario per minori, durata minima un anno e conversione a 21 anni.

Ratio

La norma stabilisce il regime di ricovero per i minori (fino a 21 anni) sottoposti a misura di sicurezza detentiva. Il riformatorio giudiziario rappresenta la misura ordinaria per i minori pericolosi, operando come struttura di contenimento e rieducazione simultanei. La finalità è quella di favorire il recupero psico-sociale durante l'età critica dello sviluppo, in conformità ai principi della giustizia minorile contemporanea.

Analisi

Il ricovero in riformatorio giudiziario è la misura di sicurezza speciale per i minori, caratterizzato da una durata minima di un anno. Allorché la misura dovrebbe prolungarsi oltre il ventiduesimo anno di età del minore, il giudice è tenuto a sostituirla con libertà vigilata, salvo che ritenga opportuno ordinare l'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro. La disposizione enfatizza la stagialità della misura: il riformatorio è pensato per il minore, non per l'adulto. Ciò implica una transizione verso misure meno restrittive al raggiungimento della maggiore età.

Quando si applica

Si applica quando il giudice ordina una misura di sicurezza per un minore infrasedicenne (sotto i 18 anni) riconosciuto pericoloso. Il ricovero in riformatorio ha durata minima annuale. Al compimento del ventunesimo anno di età, se la misura non è conclusa, il giudice provvede alla sostituzione con libertà vigilata o con assegnazione a colonia/casa di lavoro, secondo la sua valutazione di pericolosità residua.

Connessioni

L'articolo 223 si collega agli articoli 98-99 c.p. (imputabilità e pericolosità dei minori), agli articoli 224-227 c.p. (discipline specifiche per i minori prosciolti o condannati), all'articolo 228 c.p. (libertà vigilata), e all'articolo 217 c.p. (colonia agricola). Rinvia altresì alla disciplina speciale del diritto minorile e alle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Che cos'è il riformatorio giudiziario previsto dall'articolo 223 c.p.?

È una misura di sicurezza detentiva speciale per i minori socialmente pericolosi, distinta dalla pena vera e propria, con una durata minima di un anno.

Questa misura si applica ancora oggi con la stessa disciplina?

L'articolo è formalmente in vigore, ma il sistema della giustizia minorile è stato profondamente riformato dal D.P.R. 448/1988, che privilegia misure non detentive e percorsi alternativi.

Cosa succede se il minore compie 21 anni mentre è ancora in riformatorio?

La parte residua della misura viene convertita in libertà vigilata, oppure, su decisione del giudice, in assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro.

Qual è la durata minima del ricovero in riformatorio giudiziario?

La legge fissa un minimo inderogabile di un anno, indipendentemente dalla gravità del fatto commesso.

La libertà vigilata che sostituisce il riformatorio è automatica?

Sì, la sostituzione scatta di diritto al compimento dei 21 anni, salvo che il giudice non opti per l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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