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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 225 c.p. – Minore imputabile
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo precedente.
È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d’imputabilità.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 224 - Articolo 224 Codice Penale: Minore non imputabile→Cod. pen. art. 226 - Art. 226 c.p.: Minore delinquente abituale, professionale o per→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 223 c.p.: Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario→Articolo 227 Codice Penale: Riformatori speciali→Articolo 222 Codice Penale: Ricovero in un manicomio giudiziario→Articolo 228 Codice Penale: Libertà vigilata→Articolo 221 Codice Penale: Ubriachi abituali→Art. 229 c.p.: Casi nei quali può essere ordinata la libertà vig→Articolo 220 Codice Penale: Esecuzione dell’ordine di ricovero
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 225 c.p. disciplina le misure di sicurezza applicabili al minore imputabile tra i 14 e i 18 anni condannato penalmente.
Ratio
L'articolo 225 c.p. regola il trattamento dei minori imputabili (14-18 anni) nel sistema di giustizia penale ordinaria. Riconosce che benché imputabili, i minori mantengono una capacità di riadattamento superiore agli adulti, giustificando un approccio sanzionatorio che preservi le opportunità di recupero durante l'adolescenza. La norma combina il principio di responsabilità con quello della specialità minorile, permettendo al giudice di ordinare misure di sicurezza alternative alla detenzione pura.
Analisi
Quando un minore imputabile (dai 14 ai 18 anni compiuti) è riconosciuto responsabile, il giudice ha facoltà (non obbligo) di ordinare, dopo l'esecuzione della pena, il ricovero in riformatorio giudiziario oppure la libertà vigilata. La scelta è guidata dalle circostanze indicate all'articolo 224 (gravità del fatto, condizioni morali della famiglia, pericolosità). Eccezione importante: il minore condannato per un reato commesso durante l'esecuzione di una precedente misura di sicurezza per difetto di imputabilità è soggetto all'applicazione obbligatoria di una nuova misura di sicurezza.
Quando si applica
Si applica al minore che ha compiuto i 14 anni ma non ancora i 18 anni, riconosciuto imputabile in sede processuale. Dopo la sentenza di condanna e l'esecuzione della pena, il giudice valuta l'opportunità di una misura di sicurezza (riformatorio o libertà vigilata) considerando le circostanze di cui all'articolo 224. È obbligatoria una misura di sicurezza se il minore commette il nuovo reato durante l'esecuzione di una precedente misura per minore imputabilità.
Connessioni
L'articolo 225 si collega agli articoli 98-99 c.p. (imputabilità dei minori), all'articolo 224 c.p. (minore non imputabile), all'articolo 223 c.p. (riformatorio giudiziario), all'articolo 228 c.p. (libertà vigilata), e alla disciplina generale delle misure di sicurezza (articoli 199-216 c.p.). Rinvia inoltre al diritto minorile processuale e agli orientamenti giurisprudenziali sulla specialità minorile.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
A quale fascia di età si applica l'art. 225 c.p.?
Si applica ai minori che hanno compiuto 14 anni ma non ancora 18, riconosciuti imputabili dal giudice nel caso concreto.
Qual è la differenza tra riformatorio giudiziario e libertà vigilata per i minori?
Il riformatorio giudiziario comporta una restrizione in una struttura dedicata al recupero del minore; la libertà vigilata consente di restare in libertà ma con obblighi di condotta e controllo da parte dell'autorità.
Il giudice deve sempre applicare una misura di sicurezza al minore imputabile condannato?
No. Di regola la misura è facoltativa e discrezionale. Diventa obbligatoria solo se il minore commette un delitto mentre è già sottoposto a una misura di sicurezza precedentemente applicata per difetto di imputabilità.
Quali fattori valuta il giudice per disporre la misura di sicurezza?
Il giudice considera le condizioni di vita familiare, sociale e ambientale del minore, così come richiamato dall'art. 224 c.p., per valutarne la pericolosità sociale e le possibilità di rieducazione.
L'art. 225 c.p. è ancora applicato oggi o è stato abrogato?
La norma è formalmente vigente, ma il d.P.R. 448/1988 sul processo penale minorile ha introdotto misure alternative più moderne. I riformatori giudiziari sono stati trasformati in istituti penali per minorenni con finalità prevalentemente rieducative.
Fonti consultate: 3 fontei verificate