Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 227 c.p. Riformatori speciali
In vigore dal 1° luglio 1931
Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.
Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 226 - Art. 226 c.p.: Minore delinquente abituale, professionale o per→Cod. pen. art. 228 - Articolo 228 Codice Penale: Libertà vigilata→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 225 Codice Penale: Minore imputabile→Art. 229 c.p.: Casi nei quali può essere ordinata la libertà vig→Articolo 224 Codice Penale: Minore non imputabile→Art. 230 c.p.: Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vi→Art. 223 c.p.: Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario→Articolo 231 Codice Penale: Trasgressione degli obblighi imposti→Articolo 222 Codice Penale: Ricovero in un manicomio giudiziario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 227 c.p. disciplina l'assegnazione dei minori socialmente pericolosi a riformatori giudiziari speciali o sezioni apposite.
Ratio
L'articolo 227 c.p. completa la disciplina del ricovero in riformatorio giudiziario per i minori, stabilendo che i minori da assegnare a riformatorio possono essere collocati in stabilimenti speciali o sezioni speciali. Ciò riflette il principio di differenziazione: non tutti i minori pericolosi presentano il medesimo profilo clinico o criminologico, quindi la struttura deve adattarsi al livello di rischio e alle esigenze di intervento educativo.
Analisi
La norma autorizza il giudice a ordinare l'assegnazione a stabilimenti speciali o sezioni speciali quando la legge prevede il ricovero senza accertamento della pericolosità sociale (automazione normativa). Inoltre, durante il ricovero ordinario, qualora il minore si riveli particolarmente pericoloso mediante il suo comportamento, il trasferimento a stabilimento o sezione speciale può essere ordinato in corso di esecuzione, anche senza nuova sentenza. La decisione resta in capo al giudice competente per l'esecuzione, sulla base di relazioni dal direttore dell'istituto.
Quando si applica
Si applica quando è ordinato il ricovero in riformatorio giudiziario per un minore. Se la legge dispone il ricovero automaticamente (senza accertamento di pericolosità), il minore è assegnato direttamente a stabilimento o sezione speciale. Se il minore è inizialmente collocato in riformatorio ordinario e manifesta comportamenti particolarmente pericolosi, il giudice dispone il trasferimento in sezione speciale durante l'esecuzione della misura.
Connessioni
L'articolo 227 si collega agli articoli 223-226 c.p. (discipline del riformatorio giudiziario per i minori), all'articolo 105 c.p. (delinquente per tendenza), e alle disposizioni sulla pericolosità sociale (articoli 199-216 c.p.). Rinvia inoltre alla regolamentazione amministrativa degli istituti di pena minorili e ai protocolli di valutazione del rischio durante l'esecuzione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Caso 1. Tizio, quattordicenne, viene sorpreso a commettere un furto aggravato in concorso con adulti. Il giudice minorile, applicando una disposizione di legge che per quella fattispecie non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità sociale, dispone il ricovero in riformatorio giudiziario. Ai sensi dell'art. 227 c.p., primo comma, Tizio viene assegnato direttamente a una sezione speciale dello stabilimento, senza passare dalla sezione ordinaria.
Caso 2. Caio, sedicenne, è ricoverato nello stabilimento ordinario a seguito di condanna per lesioni personali. Nel corso del ricovero, il personale educativo e la direzione segnalano che Caio ha organizzato atti di violenza nei confronti di altri ospiti, rivelando una pericolosità concreta e attuale. Il direttore dello stabilimento attiva la procedura prevista dall'art. 227 c.p., secondo comma, e il giudice dispone il trasferimento di Caio nella sezione speciale riservata ai soggetti particolarmente pericolosi.
Domande frequenti
Che cosa si intende per riformatorio speciale nell'art. 227 c.p.?
Si tratta di uno stabilimento autonomo o di una sezione separata all'interno degli istituti ordinari, destinato ai minori che presentano un grado di pericolosità sociale più elevato rispetto alla generalità dei soggetti internati.
È necessario accertare la pericolosità del minore prima dell'assegnazione alla sezione speciale?
Non sempre: il primo comma dell'art. 227 c.p. prevede che, nei casi stabiliti dalla legge, il ricovero in struttura speciale avvenga senza necessità di accertare in concreto la pericolosità del minore.
Un minore già ricoverato in stabilimento ordinario può essere trasferito alla sezione speciale?
Sì. Il secondo comma dell'art. 227 c.p. consente il trasferimento qualora il minore manifesti una pericolosità particolare durante il periodo di ricovero ordinario.
L'art. 227 c.p. è ancora applicato oggi?
La norma è formalmente vigente, ma il sistema dei riformatori giudiziari è rimasto in gran parte inattuato. Il D.P.R. 448/1988 ha introdotto un sistema alternativo che privilegia misure non detentive per i minorenni.
Qual è la differenza tra stabilimento speciale e sezione speciale di stabilimento ordinario?
Lo stabilimento speciale è una struttura autonoma e dedicata esclusivamente ai minori pericolosi; la sezione speciale è invece un reparto separato all'interno di un istituto che ospita anche soggetti a pericolosità ordinaria.
Fonti consultate: 3 fontei verificate