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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 105 c.p. Professionalità nel reato

In vigore dal 1° luglio 1931

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

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In sintesi

  • Si applica a chi si trova già nelle condizioni per la dichiarazione di abitualità.
  • Richiede una condanna ulteriore rispetto a quelle già acquisite.
  • Il giudice valuta natura dei reati, condotta e tenore di vita del soggetto.
  • Presuppone che il reo tragga sostentamento, anche parziale, dall'attività criminosa.
  • Distingue tra delinquente professionale (delitti) e contravventore professionale (contravvenzioni).

Dichiara delinquente o contravventore professionale chi vive abitualmente, anche in parte, dei proventi del reato.

Ratio

L'art. 105 c.p. risponde all'esigenza di isolare e neutralizzare il soggetto che ha fatto del crimine una vera e propria fonte di reddito stabile. Il legislatore del 1930 ha voluto colpire non solo la reiterazione del comportamento illecito, ma la sua trasformazione in attività economica, ritenendo tale figura particolarmente pericolosa per l'ordine sociale.

Analisi

La norma opera come stadio successivo rispetto alla recidiva e all'abitualità criminosa (artt. 99-104 c.p.). Il presupposto formale è che il soggetto si trovi già nelle condizioni previste per la dichiarazione di abitualità. La condanna aggiuntiva funge da elemento scatenante, ma la dichiarazione di professionalità richiede un accertamento sostanziale ulteriore: il giudice deve verificare, attraverso i criteri dell'art. 133 c.p. (comma 2), che il reo tragga abitualmente sostentamento — anche solo parziale — dai proventi del reato. La distinzione tra delinquente professionale e contravventore professionale segue la natura dei reati commessi: delitti nel primo caso, contravvenzioni nel secondo.

Quando si applica

La dichiarazione di professionalità nel reato si applica quando: (1) il soggetto ha già riportato le condanne necessarie per essere dichiarato abituale; (2) sopravviene un'ulteriore condanna; (3) dalla valutazione complessiva della personalità del reo e del suo stile di vita emerge che egli ricava, stabilmente e in modo non occasionale, una parte significativa del proprio sostentamento dall'attività criminosa. Non è sufficiente la mera pluralità di reati: occorre provare il nesso tra criminalità e fonte di reddito.

Connessioni

L'art. 105 c.p. si collega strettamente all'art. 102 c.p. (abitualità presunta), all'art. 103 c.p. (abitualità ritenuta dal giudice) e all'art. 104 c.p. (abitualità nelle contravvenzioni). I criteri valutativi rinviano al capoverso dell'art. 133 c.p. (capacità a delinquere). Sul piano degli effetti, la dichiarazione di professionalità incide sull'applicazione delle misure di sicurezza personali, in particolare della colonia agricola o casa di lavoro (art. 216 c.p.), e rileva ai fini del giudizio di pericolosità sociale.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra delinquente abituale e delinquente professionale?

Il delinquente abituale è chi commette reati con una certa frequenza (artt. 102-103 c.p.), ma non necessariamente ne trae sostentamento. Il delinquente professionale, ai sensi dell'art. 105 c.p., è invece colui che vive abitualmente, anche in parte, dei proventi del reato: il crimine è la sua fonte di reddito stabile.

Cosa si intende per 'proventi del reato' nell'art. 105 c.p.?

Si intende qualsiasi vantaggio economico che il reo ricava in modo sistematico dalla propria attività criminosa: denaro, beni o altri utilità ottenuti grazie ai reati commessi. Non è necessario che il reato sia l'unica fonte di reddito: basta che lo sia anche parzialmente, in modo non episodico.

L'art. 105 c.p. riguarda anche le contravvenzioni?

Sì. La norma prevede espressamente due figure distinte: il delinquente professionale, per chi commette delitti, e il contravventore professionale, per chi commette contravvenzioni. I presupposti sostanziali sono i medesimi, ma la distinzione segue la classificazione del reato.

Qual è la differenza tra l'art. 105 del codice penale e l'art. 105 del codice di procedura penale?

Sono norme completamente distinte. L'art. 105 c.p. (codice penale) disciplina la professionalità nel reato, una qualifica soggettiva del reo. L'art. 105 c.p.p. (codice di procedura penale) riguarda invece profili processuali in materia di misure cautelari. È importante non confondere i due codici.

Quali conseguenze pratiche ha la dichiarazione di delinquente professionale?

La dichiarazione comporta l'applicazione obbligatoria di misure di sicurezza personali, in particolare la colonia agricola o la casa di lavoro (art. 216 c.p.), da eseguirsi dopo l'espiazione della pena. Incide inoltre sul giudizio di pericolosità sociale e può influenzare il trattamento penitenziario e le misure alternative alla detenzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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