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Art. 106 c.p. Effetti dell’estinzione del reato o della pena
In vigore dal 1° luglio 1931
Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.
Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.
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In sintesi
Le condanne estinte rilevano comunque per recidiva e abitualità, salvo che la causa estingua anche gli effetti penali.
Ratio
L'art. 106 c.p. risponde all'esigenza di evitare che il condannato sfrutti l'estinzione del reato o della pena per azzerare la propria storia criminale ai fini del giudizio di recidiva o di abitualità. Il legislatore ha ritenuto che le cause estintive abbiano effetti limitati: esse cancellano la punibilità concreta o l'esecuzione della pena, ma non necessariamente il disvalore del fatto ai fini della valutazione complessiva della personalità del reo.
Analisi
Il primo comma pone la regola generale: le condanne soggette a cause di estinzione del reato (es. prescrizione sopravvenuta, amnistia) o della pena (es. grazia, indulto, prescrizione della pena) sono computabili ai fini degli artt. 99 e seguenti c.p. Il secondo comma introduce l'eccezione: quando la causa estintiva produce effetti anche sulle conseguenze penali della condanna — come avviene per la riabilitazione (art. 178 c.p.), che per legge estingue ogni effetto penale — la condanna non può più essere valorizzata. La distinzione è quindi tra cause a effetto parziale (estinguono reato o pena ma non gli effetti penali) e cause a effetto totale (travolgono anche gli effetti penali).
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che il giudice debba accertare la recidiva (art. 99 c.p.), la dichiarazione di abitualità nel reato (artt. 102-103 c.p.) o la professionalità nel reato (art. 105 c.p.) in presenza di precedenti condanne colpite da amnistia, indulto, grazia, prescrizione del reato o della pena. Non si applica — per espressa esclusione del secondo comma — quando la condanna sia stata cancellata nei suoi effetti penali, come accade dopo la concessione della riabilitazione.
Connessioni
L'art. 106 c.p. va letto in combinato disposto con l'art. 99 c.p. (recidiva), gli artt. 102-105 c.p. (abitualità e professionalità nel reato), l'art. 151 c.p. (amnistia), l'art. 174 c.p. (indulto), l'art. 172 c.p. (prescrizione della pena) e soprattutto l'art. 178 c.p. (riabilitazione), che costituisce il principale esempio di causa estintiva degli effetti penali. Rileva inoltre il coordinamento con le disposizioni sull'iscrizione nel casellario giudiziale (d.P.R. 313/2002).
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 106 del codice penale?
L'art. 106 c.p. prevede che le condanne estinte per effetto di cause di estinzione del reato o della pena (amnistia, indulto, prescrizione) continuino a rilevare ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, salvo che la causa estintiva abbia travolto anche gli effetti penali della condanna.
Qual è la differenza tra estinzione del reato, estinzione della pena ed estinzione degli effetti penali?
L'estinzione del reato fa venire meno la punibilità del fatto (es. amnistia, prescrizione del reato). L'estinzione della pena impedisce o interrompe l'esecuzione della sanzione (es. indulto, grazia, prescrizione della pena). L'estinzione degli effetti penali, invece, cancella tutte le conseguenze giuridiche sfavorevoli derivanti dalla condanna, inclusa la sua rilevanza per recidiva e abitualità: l'esempio principale è la riabilitazione ex art. 178 c.p.
L'amnistia cancella i precedenti ai fini della recidiva?
No, in linea generale. L'amnistia estingue il reato ma, salvo diversa previsione del decreto amnistiante, non estingue gli effetti penali della condanna. Pertanto, ai sensi dell'art. 106 c.p., la condanna amnistiata può essere computata dal giudice ai fini della recidiva o della dichiarazione di abitualità nel reato.
Cosa succede dopo la riabilitazione: i precedenti rilevano ancora per la recidiva?
No. La riabilitazione (art. 178 c.p.) estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Rientra pertanto nell'eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 106 c.p.: il giudice non potrà utilizzare la condanna riabilitata ai fini della recidiva o delle dichiarazioni di abitualità e professionalità nel reato.
L'indulto elimina la rilevanza della condanna ai fini dell'abitualità nel reato?
No. L'indulto condona in tutto o in parte la pena da espiare, ma non estingue gli effetti penali della condanna. In base all'art. 106 c.p., la condanna condona con indulto resta quindi computabile ai fini degli artt. 99 e ss. c.p., salvo che il decreto che ha concesso l'indulto disponga espressamente diversamente.
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