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Testo dell'articoloVigente
Art. 220 c.p. – Esecuzione dell’ordine di ricovero
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
L’ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d’infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.
Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell’articolo precedente.
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all’esecuzione della pena.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 220 c.p. disciplina l'esecuzione dell'ordine di ricovero in casa di cura e custodia prima o dopo la pena.
Ratio
La disposizione regola il «quando» e il «come» dell'esecuzione del ricovero in casa di cura e custodia ordinato ai sensi dell'articolo 219 c.p. L'articolo risponde all'esigenza di contemperare due principi: da un lato, la necessità di completare il ciclo sanzionatorio (pena + misura di sicurezza); dall'altro, la priorità terapeutica in caso di particolari condizioni di infermità psichica che rendano urgente l'intervento curativo.
Analisi
La regola ordinaria stabilisce che il ricovero in casa di cura segue l'estinzione della pena detentiva. Tuttavia, il giudice dispone di facoltà derogatoria: può ordinare il ricovero in via anticipata, durante o prima dell'esecuzione della pena, qualora le particolari condizioni di infermità psichica lo rendano opportuno da un profilo terapeutico. Il provvedimento rimane revocabile quando vengono meno i presupposti (ad esempio, guarigione), ma non prima che sia trascorso il termine minimo fissato dall'articolo 219. Al termine, il condannato è sottoposto all'esecuzione residua della pena.
Quando si applica
Si applica a chiunque sia stato ordinato il ricovero in casa di cura e custodia in base all'articolo 219 c.p. La sentenza che ordina il ricovero specifica se l'esecuzione è differita (dopo la pena) o anticipata (durante o prima della pena). La revoca può essere richiesta quando il soggetto abbia completato il recupero funzionale, certificato da perizia medica, ed sia decaduto il termine minimo previsto.
Connessioni
L'articolo 220 è strettamente collegato all'articolo 219 c.p. e rimanda alle regole generali di esecuzione delle misure di sicurezza (articoli 199-216 c.p.). La revoca è governata dalla disciplina sulle misure di sicurezza (articolo 206 c.p.); l'affidamento del condannato dimesso è regolato dagli articoli 228-232 c.p. sulla libertà vigilata.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Ricovero anticipato rispetto alla pena
Tizio viene condannato a tre anni di reclusione per lesioni personali gravi. In sede di giudizio emerge una condizione di semi-infermità mentale che ha attenuato, senza escludere, la sua capacità di intendere e volere. Il giudice dispone, ai sensi dell'art. 219 c.p., anche il ricovero in casa di cura e di custodia. Nelle settimane successive all'ingresso in carcere, le condizioni psichiche di Tizio peggiorano rapidamente, rendendo problematica qualsiasi percorso rieducativo ordinario. Il giudice, valutata la relazione sanitaria, decide di applicare il secondo comma dell'art. 220 c.p. e ordina il trasferimento immediato di Tizio nella casa di cura prima che inizi a scontare la pena. Una volta dimesso, dopo il decorso del termine minimo, Tizio rientrerà in carcere per espiare la pena residua.
Caso 2: Revoca del ricovero e ripresa dell'esecuzione
Caio, condannato a due anni di reclusione e sottoposto a misura di sicurezza detentiva, viene ricoverato in casa di cura e di custodia dopo aver espiato la pena. Trascorso il periodo minimo di un anno stabilito dall'art. 219 c.p., i sanitari attestano il superamento delle condizioni di pericolosità sociale che avevano giustificato il ricovero. Il giudice, preso atto della relazione clinica, revoca il provvedimento con decreto motivato. Caio viene dimesso e, non dovendo più scontare pena (già espiata), riacquista la piena libertà, restando soggetto, se del caso, alle misure di sicurezza non detentive eventualmente applicate in via successiva.
Domande frequenti
Quando viene eseguito il ricovero in casa di cura e di custodia?
Di regola dopo che la pena detentiva è stata interamente scontata o si è estinta per altra causa. Solo in presenza di gravi condizioni psichiche il giudice può anticiparlo.
Il giudice può disporre il ricovero prima che la pena finisca?
Sì. Il secondo comma dell'art. 220 c.p. attribuisce al giudice la facoltà di anticipare il ricovero, o di eseguirlo durante l'esecuzione della pena, qualora le condizioni di infermità psichica del condannato lo rendano necessario.
Il ricovero può essere revocato?
Sì, ma non prima del termine minimo stabilito dall'art. 219 c.p. La revoca avviene quando vengono meno le ragioni che avevano reso necessario il ricovero, solitamente accertate tramite perizia psichiatrica.
Cosa succede al condannato dimesso dalla casa di cura e di custodia?
Se la pena non è ancora stata scontata, il condannato dimesso torna a espiare la pena detentiva residua. La misura di sicurezza e la pena si sommano, ma non si sovrappongono.
Qual è la differenza tra la casa di cura e di custodia e il carcere ordinario?
La casa di cura e di custodia è una struttura a finalità terapeutica destinata ai soggetti riconosciuti seminfermi di mente. Diversamente dal carcere, privilegia il trattamento psichiatrico accanto alla custodia, pur mantenendo carattere detentivo.
Fonti consultate: 3 fontei verificate