← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 220 c.p. Esecuzione dell’ordine di ricovero

In vigore dal 1° luglio 1931

L’ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d’infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell’articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all’esecuzione della pena.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'ordine di ricovero nella casa di cura e di custodia viene eseguito, di regola, dopo che la pena restrittiva della libertà è stata scontata o estinta.
  • Il giudice può disporre il ricovero prima dell'inizio o della conclusione della pena, qualora le condizioni di infermità psichica del condannato lo richiedano.
  • Il provvedimento di ricovero è revocabile quando vengono meno le ragioni che lo hanno determinato, ma non prima del decorso del termine minimo previsto dall'art. 219 c.p.
  • Il condannato dimesso dalla casa di cura e di custodia torna a scontare la pena detentiva residua.

L'art. 220 c.p. disciplina l'esecuzione dell'ordine di ricovero in casa di cura e custodia prima o dopo la pena.

Ratio

La disposizione regola il «quando» e il «come» dell'esecuzione del ricovero in casa di cura e custodia ordinato ai sensi dell'articolo 219 c.p. L'articolo risponde all'esigenza di contemperare due principi: da un lato, la necessità di completare il ciclo sanzionatorio (pena + misura di sicurezza); dall'altro, la priorità terapeutica in caso di particolari condizioni di infermità psichica che rendano urgente l'intervento curativo.

Analisi

La regola ordinaria stabilisce che il ricovero in casa di cura segue l'estinzione della pena detentiva. Tuttavia, il giudice dispone di facoltà derogatoria: può ordinare il ricovero in via anticipata, durante o prima dell'esecuzione della pena, qualora le particolari condizioni di infermità psichica lo rendano opportuno da un profilo terapeutico. Il provvedimento rimane revocabile quando vengono meno i presupposti (ad esempio, guarigione), ma non prima che sia trascorso il termine minimo fissato dall'articolo 219. Al termine, il condannato è sottoposto all'esecuzione residua della pena.

Quando si applica

Si applica a chiunque sia stato ordinato il ricovero in casa di cura e custodia in base all'articolo 219 c.p. La sentenza che ordina il ricovero specifica se l'esecuzione è differita (dopo la pena) o anticipata (durante o prima della pena). La revoca può essere richiesta quando il soggetto abbia completato il recupero funzionale, certificato da perizia medica, ed sia decaduto il termine minimo previsto.

Connessioni

L'articolo 220 è strettamente collegato all'articolo 219 c.p. e rimanda alle regole generali di esecuzione delle misure di sicurezza (articoli 199-216 c.p.). La revoca è governata dalla disciplina sulle misure di sicurezza (articolo 206 c.p.); l'affidamento del condannato dimesso è regolato dagli articoli 228-232 c.p. sulla libertà vigilata.

Domande frequenti

Quando viene eseguito il ricovero in casa di cura e di custodia?

Di regola dopo che la pena detentiva è stata interamente scontata o si è estinta per altra causa. Solo in presenza di gravi condizioni psichiche il giudice può anticiparlo.

Il giudice può disporre il ricovero prima che la pena finisca?

Sì. Il secondo comma dell'art. 220 c.p. attribuisce al giudice la facoltà di anticipare il ricovero — o di eseguirlo durante l'esecuzione della pena — qualora le condizioni di infermità psichica del condannato lo rendano necessario.

Il ricovero può essere revocato?

Sì, ma non prima del termine minimo stabilito dall'art. 219 c.p. La revoca avviene quando vengono meno le ragioni che avevano reso necessario il ricovero, solitamente accertate tramite perizia psichiatrica.

Cosa succede al condannato dimesso dalla casa di cura e di custodia?

Se la pena non è ancora stata scontata, il condannato dimesso torna a espiare la pena detentiva residua. La misura di sicurezza e la pena si sommano, ma non si sovrappongono.

Qual è la differenza tra la casa di cura e di custodia e il carcere ordinario?

La casa di cura e di custodia è una struttura a finalità terapeutica destinata ai soggetti riconosciuti seminfermi di mente. Diversamente dal carcere, privilegia il trattamento psichiatrico accanto alla custodia, pur mantenendo carattere detentivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.