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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 218 c.p. Esecuzione

In vigore dal 1° luglio 1931

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso dell’esecuzione.

In sintesi

  • I delinquenti abituali, professionali e per tendenza scontano la misura di sicurezza in sezioni speciali all'interno delle colonie agricole o delle case di lavoro.
  • Il giudice sceglie tra colonia agricola e casa di lavoro tenendo conto delle condizioni fisiche, psichiche e delle attitudini lavorative del soggetto.
  • Il provvedimento di assegnazione non è definitivo: può essere modificato dal giudice nel corso dell'esecuzione in base all'evoluzione del soggetto.
  • La norma è in vigore dal 1° luglio 1931, in coincidenza con l'entrata in vigore del Codice Penale Rocco.

L'art. 218 c.p. disciplina l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive per delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Ratio

La norma disciplina l'esecuzione materiale della misura di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, rivolta ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. La finalità è doppia: da un lato, sottrarre il soggetto alla circolazione sociale; dall'altro, incentivare il riadattamento attraverso attività lavorativa strutturata e condizioni di regime differenziato, in base al profilo criminologico.

Analisi

L'articolo 218 stabilisce che soggetti dichiarati abituali, professionali o per tendenza siano assegnati a sezioni speciali all'interno di colonie agricole o case di lavoro. Il giudice sceglie la sede di esecuzione considerando le capacità e attitudini personali del soggetto, con la possibilità di modificare il provvedimento nel corso dell'esecuzione qualora mutino le condizioni comportamentiali o di pericolosità. La norma enfatizza la personalizzazione della misura, in conformità al principio di individualizzazione della sanzione.

Quando si applica

Si applica quando il giudice accerta la natura abituale, professionale o per tendenza della delinquenza e ordina la misura di sicurezza della colonia agricola o casa di lavoro. L'esecuzione comporta l'assegnazione del soggetto a sezioni dedicate, nelle quali è sottoposto a regime disciplinato e a lavoro produttivo. Il mutamento della sezione o della struttura può avvenire su valutazione giudiziale in corso di esecuzione.

Connessioni

L'articolo 218 si collega agli articoli 102-105 c.p. (definizione di delinquente abituale, professionale e per tendenza), agli articoli 215-216 c.p. (definizione delle misure di sicurezza patrimoniali), e alla disciplina generale della colonia agricola e casa di lavoro (articolo 217 c.p., articoli 199-216 c.p.). Rinvia altresì alla regolamentazione dell'esecuzione penale e alle direttive penitenziarie.

Domande frequenti

Cosa sono le colonie agricole e le case di lavoro?

Sono strutture detentive previste dal Codice Penale per l'esecuzione di misure di sicurezza. Le colonie agricole prevedono attività rurali; le case di lavoro attività artigianali o industriali. Entrambe mirano alla risocializzazione attraverso il lavoro.

Chi viene assegnato alle sezioni speciali previste dall'art. 218 c.p.?

I delinquenti abituali, i delinquenti professionali e i delinquenti per tendenza, categorie definite negli articoli 102, 105 e 108 del Codice Penale, considerati particolarmente pericolosi per la società.

Il giudice può cambiare la misura di sicurezza già disposta?

Sì. L'art. 218 c.p. prevede espressamente che il provvedimento possa essere modificato nel corso dell'esecuzione, ad esempio trasferendo il soggetto da una colonia agricola a una casa di lavoro o viceversa, in base all'evoluzione del percorso rieducativo.

Su quali criteri si basa il giudice per scegliere tra colonia agricola e casa di lavoro?

Il giudice valuta le condizioni personali (fisiche, psichiche, sociali) e le attitudini lavorative del soggetto. L'obiettivo è individuare la struttura che meglio favorisca la risocializzazione e riduca la pericolosità sociale.

L'art. 218 c.p. è ancora applicabile oggi?

La norma è formalmente vigente dal 1931, ma il suo ambito applicativo si è ridotto nel tempo. Le misure di sicurezza detentive sono oggi soggette alla disciplina dell'ordinamento penitenziario e alla supervisione del magistrato di sorveglianza, che ne garantisce la conformità ai principi costituzionali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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