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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 218 c.p. – Esecuzione
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 217 - Articolo 217 Codice Penale: Durata minima→Cod. pen. art. 219 - Art. 219 c.p.: Assegnazione a una casa di cura e di custodia→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 216 c.p.: Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa→Articolo 220 Codice Penale: Esecuzione dell’ordine di ricovero→Art. 215 Codice Penale: Specie→Articolo 221 Codice Penale: Ubriachi abituali→Art. 214 c.p.: Inosservanza delle misure di sicurezza detentive→Articolo 222 Codice Penale: Ricovero in un manicomio giudiziario→Art. 213 c.p.: Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misu
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 218 c.p. disciplina l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive per delinquenti abituali, professionali e per tendenza.
Ratio
La norma disciplina l'esecuzione materiale della misura di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, rivolta ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. La finalità è doppia: da un lato, sottrarre il soggetto alla circolazione sociale; dall'altro, incentivare il riadattamento attraverso attività lavorativa strutturata e condizioni di regime differenziato, in base al profilo criminologico.
Analisi
L'articolo 218 stabilisce che soggetti dichiarati abituali, professionali o per tendenza siano assegnati a sezioni speciali all'interno di colonie agricole o case di lavoro. Il giudice sceglie la sede di esecuzione considerando le capacità e attitudini personali del soggetto, con la possibilità di modificare il provvedimento nel corso dell'esecuzione qualora mutino le condizioni comportamentiali o di pericolosità. La norma enfatizza la personalizzazione della misura, in conformità al principio di individualizzazione della sanzione.
Quando si applica
Si applica quando il giudice accerta la natura abituale, professionale o per tendenza della delinquenza e ordina la misura di sicurezza della colonia agricola o casa di lavoro. L'esecuzione comporta l'assegnazione del soggetto a sezioni dedicate, nelle quali è sottoposto a regime disciplinato e a lavoro produttivo. Il mutamento della sezione o della struttura può avvenire su valutazione giudiziale in corso di esecuzione.
Connessioni
L'articolo 218 si collega agli articoli 102-105 c.p. (definizione di delinquente abituale, professionale e per tendenza), agli articoli 215-216 c.p. (definizione delle misure di sicurezza patrimoniali), e alla disciplina generale della colonia agricola e casa di lavoro (articolo 217 c.p., articoli 199-216 c.p.). Rinvia altresì alla regolamentazione dell'esecuzione penale e alle direttive penitenziarie.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Scelta tra colonia agricola e casa di lavoro
Tizio, dichiarato delinquente abituale dopo tre condanne per furto, è un soggetto con esperienza agricola acquisita in gioventù e buona salute fisica. Il giudice, valutando le sue attitudini e le relazioni peritali, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza presso una colonia agricola anziché una casa di lavoro, ritenendo che l'ambiente rurale favorisca il percorso di risocializzazione. Nel provvedimento motiva espressamente il collegamento tra le condizioni personali di Tizio e la struttura scelta.
Caso 2: Modifica del provvedimento in corso di esecuzione
Caio è stato assegnato a una colonia agricola in quanto delinquente professionale. Dopo diciotto mesi, la direzione dell'istituto segnala che Caio mostra spiccate capacità artigianali e difficoltà ad adattarsi al lavoro agricolo. Il magistrato di sorveglianza, acquisiti i rapporti comportamentali, propone al giudice competente la modifica del provvedimento. Il giudice, esercitando il potere riconosciuto dall'art. 218 c.p., trasferisce Caio a una casa di lavoro dove può svolgere attività manifatturiera, ritenendo la nuova sistemazione più adeguata alla sua evoluzione.
Domande frequenti
Cosa sono le colonie agricole e le case di lavoro?
Sono strutture detentive previste dal Codice Penale per l'esecuzione di misure di sicurezza. Le colonie agricole prevedono attività rurali; le case di lavoro attività artigianali o industriali. Entrambe mirano alla risocializzazione attraverso il lavoro.
Chi viene assegnato alle sezioni speciali previste dall'art. 218 c.p.?
I delinquenti abituali, i delinquenti professionali e i delinquenti per tendenza, categorie definite negli articoli 102, 105 e 108 del Codice Penale, considerati particolarmente pericolosi per la società.
Il giudice può cambiare la misura di sicurezza già disposta?
Sì. L'art. 218 c.p. prevede espressamente che il provvedimento possa essere modificato nel corso dell'esecuzione, ad esempio trasferendo il soggetto da una colonia agricola a una casa di lavoro o viceversa, in base all'evoluzione del percorso rieducativo.
Su quali criteri si basa il giudice per scegliere tra colonia agricola e casa di lavoro?
Il giudice valuta le condizioni personali (fisiche, psichiche, sociali) e le attitudini lavorative del soggetto. L'obiettivo è individuare la struttura che meglio favorisca la risocializzazione e riduca la pericolosità sociale.
L'art. 218 c.p. è ancora applicabile oggi?
La norma è formalmente vigente dal 1931, ma il suo ambito applicativo si è ridotto nel tempo. Le misure di sicurezza detentive sono oggi soggette alla disciplina dell'ordinamento penitenziario e alla supervisione del magistrato di sorveglianza, che ne garantisce la conformità ai principi costituzionali.
Fonti consultate: 3 fontei verificate