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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 87 c.p. Stato preordinato d’incapacità d’intendere e di volere

In vigore dal 1° luglio 1931

La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

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In sintesi

  • L'art. 87 c.p. deroga alla regola generale sull'imputabilità prevista dall'art. 85 c.p.
  • Si applica a chi si pone intenzionalmente in stato di incapacità di intendere o di volere.
  • La finalità può essere duplice: commettere il reato oppure procurarsi un'esimente.
  • L'agente è punito come se fosse pienamente capace al momento del fatto.
  • La norma sanziona la cosiddetta actio libera in causa dolosa.

Chi provoca volontariamente la propria incapacità per commettere un reato risponde penalmente come se fosse capace.

Ratio

L'art. 87 c.p. presidia l'ordinamento contro l'uso strumentale dell'incapacità: sarebbe inaccettabile che chi pianifica lucidamente un reato — o costruisce a tavolino una scusa — possa poi sottrarsi alla pena invocando uno stato che egli stesso ha volontariamente indotto. La norma esprime il principio per cui l'imputabilità va valutata al momento in cui prende avvio la condotta illecita, non necessariamente al momento dell'azione materiale.

Analisi

La disposizione opera come eccezione esplicita alla prima parte dell'art. 85 c.p., che subordina la punibilità alla capacità di intendere e di volere al momento del fatto. L'art. 87 c.p. ricollega invece la responsabilità al momento anteriore in cui il soggetto — pienamente capace — ha deciso di alterare le proprie facoltà mentali. Il dolo richiesto è specifico: occorre che l'agente abbia agito al fine di commettere il reato oppure al fine di prepararsi una scusa da opporre in giudizio. Non è sufficiente che l'incapacità sia stata volontariamente procurata; è necessario il nesso teleologico tra la sua induzione e la condotta criminosa programmata. La dottrina inquadra questa fattispecie nella teoria dell'actio libera in causa (a.l.i.c.), secondo cui un atto è «libero nella sua causa» quando la libertà dell'agente si manifesta nel momento genetico della catena causale, anche se il momento esecutivo avviene in stato di incapacità.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogniqualvolta ricorrono congiuntamente tre presupposti: (1) il soggetto era capace di intendere e di volere nel momento in cui ha deciso di procurarsi l'incapacità; (2) si è effettivamente posto in tale stato prima di compiere il fatto tipico; (3) lo ha fatto con il preciso scopo di commettere il reato o di predisporsi un'esimente. Non rileva il mezzo utilizzato per indurre l'incapacità: alcol, sostanze stupefacenti, farmaci o qualsiasi altra causa volontariamente attivata. La norma non si applica invece quando l'incapacità sopravviene per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, né quando l'ubriachezza o l'intossicazione è volontaria ma priva del suddetto nesso finalistico con il reato (ipotesi disciplinate dagli artt. 92 e 93 c.p.).

Connessioni

L'art. 87 c.p. si legge in combinato con l'art. 85 c.p. (imputabilità come presupposto della pena), con l'art. 92 c.p. (ubriachezza volontaria o colposa, che prevede comunque la punibilità ma senza l'elemento finalistico) e con l'art. 93 c.p. (fatto commesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). Sul piano sistematico, la norma è espressione della più ampia teoria dell'actio libera in causa, che in altre disposizioni del codice trova applicazione anche in forma colposa.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 87 del codice penale?

L'art. 87 c.p. stabilisce che chi si è volontariamente posto in stato di incapacità di intendere o di volere allo scopo di commettere un reato, o di prepararsi un'esimente, non può invocare tale incapacità per sottrarsi alla pena: viene punito come se fosse stato pienamente capace al momento del fatto.

Qual è la differenza tra l'art. 87 c.p. e l'art. 92 c.p.?

L'art. 92 c.p. disciplina l'ubriachezza volontaria o colposa in generale, prevedendo comunque la punibilità ma senza richiedere uno scopo specifico. L'art. 87 c.p. si applica invece quando l'incapacità — quale che ne sia la causa — è stata indotta con il preciso fine di commettere il reato o di precostituirsi una scusa: il discrimine è l'elemento soggettivo finalistico.

Cosa significa «actio libera in causa»?

È il principio dottrinale e giurisprudenziale secondo cui un soggetto risponde penalmente di un atto compiuto in stato di incapacità quando quella incapacità è stata liberamente e consapevolmente provocata da lui stesso come parte di un piano criminoso. L'imputabilità si radica nel momento anteriore — libero — in cui ha avviato la catena causale che ha portato al reato.

È sufficiente essersi ubriacati volontariamente per applicare l'art. 87 c.p.?

No. La semplice ubriachezza volontaria non è sufficiente: occorre che il soggetto si sia posto in stato di incapacità specificamente per commettere il reato o per predisporsi un'esimente. In assenza di questo elemento finalistico, si applica l'art. 92 c.p., che pure prevede la punibilità ma con una diversa struttura normativa.

L'art. 87 c.p. riguarda anche il codice di procedura penale?

No. L'art. 87 c.p. appartiene al codice penale sostanziale e disciplina l'imputabilità. Il codice di procedura penale è un testo normativo distinto: chi cerca disposizioni procedurali deve fare riferimento al d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447 e successive modificazioni, non al codice Rocco del 1930.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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