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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 92 c.p. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

In vigore dal 1° luglio 1931

L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità.

Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

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In sintesi

  • L'ubriachezza volontaria o colposa non elimina né riduce la capacità di intendere e volere ai fini penali.
  • Chi si ubriaca deliberatamente prima di commettere un reato risponde pienamente del fatto.
  • Se l'ubriachezza era preordinata allo scopo di delinquere o di prepararsi un'alibi, la pena è aggravata.
  • La norma si contrappone all'art. 91 c.p., che disciplina l'ubriachezza da caso fortuito o forza maggiore, la quale invece esclude l'imputabilità.
  • Il principio sotteso è la piena responsabilità per le condizioni di infermità volontariamente procurate.

L'ubriachezza volontaria o colposa non esclude né riduce l'imputabilità; se preordinata, la pena è aumentata.

Ratio

L'art. 92 c.p. risponde all'esigenza di impedire che l'autore di un reato possa sottrarsi alla responsabilità penale invocando uno stato di alterazione psicofisica da lui stesso volontariamente provocato. Il legislatore del 1930 ha inteso chiudere ogni varco a strumentalizzazioni difensive fondate sull'auto-intossicazione alcolica.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola generale: l'ubriachezza non derivante da caso fortuito o forza maggiore — sia essa volontaria (ricercata consapevolmente) sia colposa (conseguenza di negligenza o imprudenza) — non incide sull'imputabilità del soggetto. Egli risponde del reato commesso esattamente come se fosse sobrio, anche qualora al momento del fatto fosse in concreto incapace di intendere o di volere a causa dell'alcol. Il secondo comma introduce un'aggravante speciale per la cosiddetta ubriachezza preordinata: quando il soggetto si pone deliberatamente in stato di ebbrezza allo scopo di commettere il reato ovvero di predisporre anticipatamente una scusa (actio libera in causa), la pena è aumentata. L'aumento non è quantificato dalla norma e rientra nel regime generale degli aumenti facoltativi, salvo diversa previsione.

Quando si applica

La disposizione si applica ogni volta che l'agente versa in stato di ubriachezza al momento del fatto, ma tale stato sia riconducibile a una scelta volontaria o a un comportamento negligente. Non opera, invece, quando l'ubriachezza sia conseguenza di caso fortuito o forza maggiore (art. 91 c.p.) né quando si tratti di intossicazione cronica da alcol, che è disciplinata dall'art. 95 c.p. come vera e propria infermità di mente. L'aggravante del secondo comma richiede la prova dell'elemento teleologico: il dolo specifico di commettere il reato o di predisporsi un'esimente.

Connessioni

L'art. 92 c.p. si legge in combinato con l'art. 85 c.p. (imputabilità come presupposto della pena), l'art. 91 c.p. (ubriachezza da caso fortuito o forza maggiore, che esclude l'imputabilità), l'art. 93 c.p. (ubriachezza abituale, con pena aumentata) e l'art. 95 c.p. (cronica intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti, equiparata al vizio totale o parziale di mente). Il principio dell'actio libera in causa — che fonda la responsabilità per lo stato di incapacità volontariamente cagionato — è il denominatore comune di tutto il microsistema degli artt. 91-95 c.p.

Domande frequenti

L'ubriachezza volontaria può ridurre la pena o essere considerata un'attenuante?

No. L'art. 92, primo comma, c.p. esclude espressamente che l'ubriachezza volontaria o colposa possa escludere o diminuire l'imputabilità. Non è quindi invocabile né come esimente né come attenuante della pena.

Qual è la differenza tra ubriachezza volontaria e ubriachezza da caso fortuito?

L'ubriachezza volontaria è quella deliberatamente ricercata dall'agente; quella colposa deriva da negligenza. Entrambe non incidono sull'imputabilità. L'ubriachezza da caso fortuito o forza maggiore (art. 91 c.p.) è invece quella che il soggetto non poteva in alcun modo prevedere né evitare, e in tal caso esclude l'imputabilità.

Cosa significa che l'ubriachezza era 'preordinata al fine di commettere il reato'?

Significa che il soggetto si è posto deliberatamente in stato di ebbrezza con il preciso scopo di commettere successivamente il reato. In questo caso si configura l'aggravante del secondo comma dell'art. 92 c.p. e la pena è aumentata rispetto a quella ordinariamente prevista per il reato commesso.

Come si distingue l'ubriachezza dell'art. 92 c.p. dall'intossicazione cronica dell'art. 95 c.p.?

L'art. 92 c.p. riguarda episodi occasionali di ebbrezza volontaria o colposa. L'art. 95 c.p. disciplina invece la cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti, che produce un'alterazione duratura e patologica della mente, equiparata al vizio totale o parziale di mente con conseguente esclusione o riduzione dell'imputabilità.

Chi digiuna o è in condizioni fisiche particolari e si ubriaca più facilmente è tutelato dall'art. 92 c.p.?

No. La norma non prevede eccezioni legate alla maggiore o minore tolleranza individuale all'alcol. Ciò che rileva è la scelta volontaria di consumare bevande alcoliche, indipendentemente dalla capacità personale di reggere l'effetto. Solo l'ubriachezza derivante da caso fortuito o forza maggiore — situazione oggettiva e imprevedibile — può escludere l'imputabilità ai sensi dell'art. 91 c.p.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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