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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 93 c.p. Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti

In vigore dal 1° luglio 1931

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.

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In sintesi

  • L'art. 93 c.p. richiama integralmente le disposizioni degli artt. 91 e 92 c.p., applicandole a chi agisce sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
  • Se l'intossicazione è accidentale o fortuita e totale, l'imputabilità è esclusa.
  • Se l'intossicazione è volontaria o colposa, la responsabilità penale permane o è comunque aggravata.
  • Chi si è posto volontariamente in stato di incapacità per commettere il reato risponde del delitto doloso (actio libera in causa).
  • La norma è in vigore dal 1° luglio 1931, invariata nella struttura originaria del codice Rocco.

Estende l'ubriachezza piena agli stupefacenti: valgono le stesse regole di imputabilità degli artt. 91 e 92 c.p.

Ratio

L'art. 93 c.p. chiude il trittico normativo sull'imputabilità alterata da sostanze (artt. 91-93 c.p.), estendendo alle droghe la disciplina già prevista per l'alcol. Il legislatore ha ritenuto che l'identità degli effetti sull'equilibrio psichico giustificasse un trattamento uniforme: sia l'alcol sia gli stupefacenti possono abolire o ridurre la capacità di intendere e di volere, con analoghe ricadute sulla rimproverabilità del fatto.

Analisi

Il rinvio agli artt. 91 e 92 c.p. opera per intero. L'art. 91 c.p. disciplina l'ubriachezza piena accidentale o fortuita, che esclude l'imputabilità; l'art. 92 c.p. regola l'ubriachezza volontaria o colposa, che non esclude la responsabilità, e l'ubriachezza preordinata, che aggrava la pena. Tutto ciò si applica specularmente a chi agisce sotto stupefacenti. La prova dello stato di intossicazione e della sua origine (fortuita, volontaria, preordinata) è rimessa al giudice del merito, sulla base di elementi clinici, tossicologici e circostanziali.

Quando si applica

La norma entra in gioco ogniqualvolta l'autore di un reato si trovasse, al momento del fatto, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope in misura tale da influire sulla capacità di intendere e di volere. Non basta l'assunzione della sostanza: occorre che l'intossicazione abbia concretamente alterato le facoltà psichiche nel momento della condotta. La distinzione tra intossicazione accidentale (es. assunzione ignara) e volontaria (es. uso ricreativo) è decisiva per la sorte penale dell'imputato.

Connessioni

L'art. 93 c.p. va letto in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p. (ubriachezza) e con l'art. 94 c.p. (cronica intossicazione da alcol o stupefacenti, che dà luogo a un vizio di mente autonomo). Sul piano processuale, rileva l'art. 220 c.p.p. in materia di perizia psichiatrica. La disciplina degli stupefacenti è integrata dal D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti), che può concorrere nella qualificazione della condotta.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 93 del codice penale?

L'art. 93 c.p. estende alle sostanze stupefacenti le regole degli artt. 91 e 92 c.p. sull'ubriachezza: chi commette un reato sotto l'effetto di droghe è giudicato secondo le stesse norme previste per chi agisce in stato di ebbrezza alcolica.

Chi è sotto stupefacenti è imputabile?

Dipende dall'origine dell'intossicazione. Se è accidentale o fortuita e totale, l'imputabilità è esclusa. Se è volontaria o colposa, la responsabilità penale rimane. Se l'autore si è drogato appositamente per commettere il reato, la pena è aggravata.

Qual è la differenza tra l'art. 93 e l'art. 94 c.p.?

L'art. 93 c.p. riguarda l'intossicazione acuta da stupefacenti al momento del fatto. L'art. 94 c.p. disciplina invece la cronica intossicazione da alcol o droghe, che può integrare un vero e proprio vizio di mente, con effetti diversi sull'imputabilità.

L'assunzione di cannabis esclude l'imputabilità?

Non automaticamente. Occorre che la sostanza abbia concretamente abolito o gravemente ridotto la capacità di intendere e di volere al momento del reato. Il semplice uso non basta: è necessaria la prova dell'effettivo stato di incapacità, accertata caso per caso dal giudice.

Come si prova lo stato di intossicazione in sede penale?

La prova può essere fornita tramite esami tossicologici, certificazioni mediche, testimonianze e ogni altro elemento utile. Il giudice può disporre una perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 220 c.p.p. per accertare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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