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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 147-ter c.p.p. – mine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell’interprete

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l’autorità procedente fissa all’interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L’interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2. L’interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice (53 att.) al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Fissazione di un termine per traduzioni scritte che richiedono lavoro prolungato
  • Possibilità di unica proroga motivata per giusta causa
  • Sostituzione dell'interprete in caso di mancato rispetto del termine
  • Sanzione pecuniaria per l'interprete inadempiente, da 100.000 a 1 milione di lire

Per traduzioni scritte di lunga durata, l'autorità procedente fissa un termine all'interprete, che può essere prorogato una sola volta per giusta causa.

Ratio

Questo articolo intende disciplinare la situazione in cui l'interprete non sia in grado di completare tempestivamente una traduzione scritta. A differenza dell'interpretazione orale in tempo reale, la traduzione scritta richiede tempo e consente all'autorità procedente di programmare dilazioni. La norma equilibra l'esigenza di celerità processuale con la necessità di disporre di traduzioni accurate, consentendo una proroga ma limitandone il numero e subordinandola a causa giustificata.

La sanzione pecuniaria per l'interprete che non rispetta i termini sottolinea l'importanza del versante della responsabilità professionale: non si tratta di una mera questione organizzativa, bensì di un obbligo giuridico che ha riflessi sulla continuazione del procedimento.

Analisi

Il primo comma del 147-ter prevede che per traduzioni che richiedono lavoro di lunga durata, l'autorità procedente (giudice, PM) fissi un termine entro il quale presentare il lavoro. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ma esclusivamente in presenza di giusta causa, concetto che rimanda a circostanze obiettive e non facilmente prevedibili (malattia grave, eventi di forza maggiore, complessità straordinaria del testo). La limitazione a una sola proroga mira a evitare dilatazioni indefinite.

Il secondo comma descrive le conseguenze dell'inadempienza: se l'interprete non presenta la traduzione entro il termine (o la proroga), può essere sostituito. Inoltre, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, compresa fra 100.000 e 1 milione di lire (importi che nel contesto attuale richiedono conversione in euro).

Quando si applica

L'articolo si applica specificamente nelle ipotesi di traduzione scritta di documenti nel procedimento penale: lettere, contratti, certificati, perizie o altri atti che necessitano di traduzione e che, per loro natura o volume, non possono essere tradotti immediatamente. È frequente nei procedimenti che coinvolgono imputati o testimoni stranieri, o quando sono acquisiti documenti redatti in lingua straniera. Non si applica alla traduzione orale durante gli atti procedurali.

Connessioni

L'articolo 147-ter si situa nel medesimo capo II del titolo II, insieme agli altri articoli sulla disciplina degli interpreti. Rimandi normativi collegati includono l'articolo 146 (conferimento incarico), gli articoli 144-145 (incompatibilità), l'articolo 177 (nullità degli atti), nonché le disposizioni sulla responsabilità civile e penale dei pubblici ufficiali. Nel contesto contemporaneo, gli importi sanzionatori sono stati adeguati mediante decreti legislativi successivi.

Domande frequenti

Quale è la differenza fra traduzione orale e traduzione scritta ai sensi dell'articolo 147-ter?

La traduzione orale avviene in tempo reale durante gli atti procedurali (interrogatori, dibattimenti) ed è disciplinata dall'articolo 146. La traduzione scritta riguarda documenti che richiedono lavoro differito nel tempo ed è disciplinata dal 147-ter, con termini e proroga.

Cosa si intende per giusta causa nel contesto della proroga?

Giusta causa significa una circostanza oggettiva e non prevedibile che impedisca il rispetto del termine originario: malattia grave documentata, evento di forza maggiore, scoperta tardiva della straordinaria complessità del testo. Non rientra la semplice difficoltà organizzativa o il sovraccarico di lavoro.

Se l'interprete chiede una proroga e non gli viene concessa, può comunque lamentarsi della sanzione?

Sì, può opporsi alla sanzione allegando l'ingiustizia della negazione della proroga, fornendo prove della giusta causa. Il giudice valuterà se la negazione è stata discriminatoria o irragionevole.

Chi decide se la giusta causa sussiste: il PM oppure un giudice?

L'autorità procedente (PM o giudice) decide in primo momento se concedere la proroga. Se successivamente viene contestata, il giudice (in sede di reclamo o in fase di applicazione della sanzione) valuterà la ragionevolezza della decisione.

Quanto ammonta oggi in euro la sanzione prevista dal 147-ter?

L'articolo cita importi in lire (100.000-1 milione). Questi sono stati adeguati e convertiti in euro mediante decreti legislativi successivi. Attualmente l'importo varia in base ai decreti di adeguamento e alla valutazione discrezionale del giudice entro il massimale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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