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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 145 c.p.p. – Ricusazione e astensione dell’interprete

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’interprete può essere ricusato per i motivi indicati nell’art. 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l’interprete ha obbligo di dichiararlo.

3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico (146) e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l’interprete abbia espletato il proprio incarico.

4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

In sintesi

  • Le parti possono ricusare l'interprete per i motivi dell'art. 144 (incapacità, incompatibilità)
  • Il PM può ricusare quando l'interprete assiste atti disposti dal giudice
  • L'interprete deve autodenunciarsi se ricorrano motivi di ricusazione o gravi ragioni di convenienza
  • La ricusazione può essere proposta fino al conferimento dell'incarico; motivi sopravvenuti prima dell'espletamento dell'incarico
  • Il giudice decide sulla ricusazione con ordinanza

L'interprete può essere ricusato dalle parti per i motivi dell'art. 144 e ha obbligo di dichiararsi quando esistono ragioni di convenienza per astenersi.

Ratio

La ricusazione e l'astensione dell'interprete seguono il modello della ricusazione del giudice e di altri ausiliari. Consentono alle parti di controllare l'imparzialità del mediatore linguistico e di opporsi a chi non goda della loro fiducia per motivi legittimi. L'obbligo di autodenunciarsi protegge la regolarità del procedimento anche quando nessuna parte solleva eccezione.

La ricusazione è uno strumento importante di garantismo processuale, specialmente in contesti dove la corretta traduzione è essenziale per la comprensione reciproca tra giudice, imputato e vittime.

Analisi

Il comma 1 prevede che l'interprete può essere ricusato dalle parti private (imputato, parte civile, responsabile civile) per i motivi di cui all'art. 144 (incapacità, interdizione, incompatibilità). Il PM può proporre ricusazione in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice. Il comma 2 obbliga l'interprete a dichiarare di sua iniziativa l'esistenza di motivi di ricusazione o di gravi ragioni di convenienza per astenersi. Il comma 3 precisa i tempi: la ricusazione può essere presentata fino all'esaurimento delle formalità di conferimento dell'incarico; per motivi sopravvenuti o conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato l'incarico. Il comma 4 disciplina la decisione sulla ricusazione: il giudice decide con ordinanza, pronunciandosi sull'accoglimento o rigetto.

Quando si applica

La norma si applica quando è stata proposta una ricusazione formale contro l'interprete, oppure quando l'interprete stesso ha dichiarato di astenersi. La ricusazione può essere proposta in qualsiasi momento del procedimento, dalle prime fasi fino al dibattimento, purché prima che l'interprete inizi effettivamente le proprie funzioni.

Connessioni

Rimanda agli articoli 144 (motivi di ricusazione), 143 (nomina dell'interprete), 146 (formalità di conferimento dell'incarico a giudici, non applicabile letteralmente ma per analogia), 109 (conoscenza della lingua italiana). Collegato al sistema di ricusazione di giudici, PM, periti e altri ausiliari (artt. 34-38, 72-75, 359 ss cpp).

Domande frequenti

Quando e come le parti possono ricusare l'interprete nominato?

Le parti possono ricusare l'interprete per i motivi di cui all'articolo 144 (incapacità, incompatibilità) e per gravi ragioni di convenienza (es. parentela, interesse economico nella causa). La ricusazione deve essere presentata entro il momento della conferimento dell'incarico.

L'interprete è obbligato a dichiararsi se conosce motivi per cui non dovrebbe operare?

Sì, l'interprete ha obbligo di dichiarare spontaneamente l'esistenza di motivi di ricusazione o di gravi ragioni per astenersi, anche senza richiesta della parte. Questa autodenuncia protegge la regolarità del procedimento.

Se scopro un motivo di ricusazione dopo che l'interprete ha cominciato a operare, posso ancora ricusarlo?

No, per motivi sopravvenuti o conosciuti successivamente, è necessario richiedere l'astensione (se è l'interprete a dichiararsi) o far presente il fatto al giudice affinché disponga la sostituzione. Non è più ricusazione formale, ma sostituzione per sopravvenuta inidoneità.

Chi decide se la ricusazione è fondata?

Il giudice decide sulla ricusazione con ordinanza, pronunciandosi sull'accoglimento o il rigetto della ricusazione proposta dalla parte.

Se l'interprete è ricusato con successo, chi lo sostituisce?

Il giudice nomina immediatamente un nuovo interprete idoneo per il medesimo incarico. Se necessario, gli atti svolti con il primo interprete possono essere ripetuti con il nuovo per garantire correttezza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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