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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 143 c.p.p. – Nomina dell’interprete

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’imputato (60, 61) che non conosce la lingua italiana (109) ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano (1693).

2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall’art. 119, l’autorità procedente nomina un interprete (52 att.) quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile (242) ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione (141) non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale (134) con la traduzione eseguita dall’interprete.

3. L’interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

4. La prestazione dell’ufficio di interprete è obbligatoria (133; 336 c.p.).

In sintesi

  • Diritto gratuito all'interprete per imputati non italofoni
  • L'autorità nominò l'interprete anche per tradurre scritti stranieri o dialetti non comprensibili
  • L'interprete è nominato anche se il giudice conosce la lingua straniera
  • La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria e prevista come dittatore penale

L'imputato che non conosce l'italiano ha diritto gratuito all'interprete per comprendere l'accusa e partecipare al procedimento penale.

Ratio

Il diritto alla comprensione è una componente essenziale del diritto di difesa riconosciuto dalla Costituzione e dal diritto europeo (CEDU art. 5, 6). Un imputato che non conosce la lingua italiana non potrebbe comprendere l'accusa e partecipare efficacemente al processo, violando principi di equità processuale. La gratuità dell'interprete è una forma di accesso giustizia e di uguaglianza tra imputati.

La norma garantisce che la lingua non sia un ostacolo alla difesa, consentendo all'imputato di seguire ogni fase del procedimento e di comunicare con il giudice e il proprio avvocato.

Analisi

Il comma 1 riconosce il diritto gratuito all'interprete per l'imputato che non conosce l'italiano, specificamente al fine di comprendere l'accusa e di seguire gli atti cui partecipa. La conoscenza dell'italiano è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano (regola inversa per non cittadini). Il comma 2 estende l'obbligo di nominare interprete a ulteriori fattispecie: traduzione di scritti in lingua straniera o dialetto non intelligibile, dichiarazioni di persone che non conoscono l'italiano. La dichiarazione può essere resa per iscritto, inserita nel verbale con traduzione. Il comma 3 prevede che l'interprete sia nominato anche quando il giudice, PM o ufficiale di polizia ha personale conoscenza della lingua da interpretare (regola conservativa: evita conflitti di interesse). Il comma 4 sancisce l'obbligatorietà della prestazione dell'ufficio di interprete (in caso di rifiuto senza giusta causa, sono previste sanzioni penali art. 336 c.p.).

Quando si applica

La norma si applica automaticamente quando nel procedimento comparisce un imputato che non conosce l'italiano, indipendentemente dal reato contestato. Si applica anche per traduzione di documenti e per dichiarazioni di testimoni, perito, consulenti che non parlano italiano. L'obbligo sussiste in tutte le fasi procedimentali: indagini, udienza preliminare, primo grado, appello, cassazione.

Connessioni

Rimanda agli articoli 60-61 (diritti dell'imputato), 119 (diritto dell'imputato sordo/muto), 109 (conoscenza della lingua italiana), 1693 (presunzione per cittadini), 242 (dialetti non intelligibili), 141 (dichiarazioni orali), 134 (descrizione nei verbali), 52 att. (nomina dell'interprete), 336 c.p. (rifiuto di ufficio). Collegato ai diritti fondamentali di difesa nel procedimento penale.

Domande frequenti

L'imputato straniero ha diritto a un interprete nel processo penale?

Sì, l'imputato che non conosce l'italiano ha diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa e seguire gli atti cui partecipa. La conoscenza dell'italiano si presume fino a prova contraria per i cittadini italiani.

Quando viene nominato l'interprete?

L'autorità procedente nomina l'interprete: quando l'imputato non conosce l'italiano, quando occorre tradurre scritti in lingua straniera o dialetti non comprensibili, quando testimoni o dichiaranti non conoscono l'italiano. La nomina avviene d'ufficio, senza necessità di richiesta della parte.

L'interprete costa denaro all'imputato o alla parte interessata?

No, la prestazione dell'interprete è completamente gratuita. È una forma di accesso giustizia garantita dallo Stato per assicurare parità tra imputati di lingua diversa.

Se il giudice conosce la lingua straniera, può fare a meno dell'interprete?

No, secondo la norma l'interprete viene comunque nominato anche se il giudice, il PM o l'ufficiale di polizia conosce personalmente la lingua da interpretare. Questo evita conflitti di interesse e garantisce un controllo esterno.

L'interprete può rifiutare l'incarico?

La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria per chi è nominato. Il rifiuto ingiustificato costituisce reato punibile secondo l'articolo 336 c.p. (rifiuto di ufficio).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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