Testo dell'articoloVigente
Art. 143 c.p.p. – Articolo 143 ( (Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Articolo 143 (Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali)
1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall’autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell’ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'imputato che non conosce l'italiano ha diritto gratuito all'interprete per comprendere l'accusa e partecipare al procedimento penale.
Ratio
Il diritto alla comprensione è una componente essenziale del diritto di difesa riconosciuto dalla Costituzione e dal diritto europeo (CEDU art. 5, 6). Un imputato che non conosce la lingua italiana non potrebbe comprendere l'accusa e partecipare efficacemente al processo, violando principi di equità processuale. La gratuità dell'interprete è una forma di accesso giustizia e di uguaglianza tra imputati.
La norma garantisce che la lingua non sia un ostacolo alla difesa, consentendo all'imputato di seguire ogni fase del procedimento e di comunicare con il giudice e il proprio avvocato.
Analisi
Il comma 1 riconosce il diritto gratuito all'interprete per l'imputato che non conosce l'italiano, specificamente al fine di comprendere l'accusa e di seguire gli atti cui partecipa. La conoscenza dell'italiano è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano (regola inversa per non cittadini). Il comma 2 estende l'obbligo di nominare interprete a ulteriori fattispecie: traduzione di scritti in lingua straniera o dialetto non intelligibile, dichiarazioni di persone che non conoscono l'italiano. La dichiarazione può essere resa per iscritto, inserita nel verbale con traduzione. Il comma 3 prevede che l'interprete sia nominato anche quando il giudice, PM o ufficiale di polizia ha personale conoscenza della lingua da interpretare (regola conservativa: evita conflitti di interesse). Il comma 4 sancisce l'obbligatorietà della prestazione dell'ufficio di interprete (in caso di rifiuto senza giusta causa, sono previste sanzioni penali art. 336 c.p.).
Quando si applica
La norma si applica automaticamente quando nel procedimento comparisce un imputato che non conosce l'italiano, indipendentemente dal reato contestato. Si applica anche per traduzione di documenti e per dichiarazioni di testimoni, perito, consulenti che non parlano italiano. L'obbligo sussiste in tutte le fasi procedimentali: indagini, udienza preliminare, primo grado, appello, cassazione.
Connessioni
Rimanda agli articoli 60-61 (diritti dell'imputato), 119 (diritto dell'imputato sordo/muto), 109 (conoscenza della lingua italiana), 1693 (presunzione per cittadini), 242 (dialetti non intelligibili), 141 (dichiarazioni orali), 134 (descrizione nei verbali), 52 att. (nomina dell'interprete), 336 c.p. (rifiuto di ufficio). Collegato ai diritti fondamentali di difesa nel procedimento penale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio, cittadino moldavo, è arrestato con l'accusa di furto
Non parla italiano se non molto sommariamente. Il giudice, già nella prima comparizione, nomina d'ufficio un interprete moldavo che assiste gratuitamente Tizio durante l'interrogatorio. L'interprete traduce all'imputato i capi d'accusa e consente a Tizio di comprendere pienamente le domande del giudice e di rispondere tramite l'interprete. L'ausiliario verbalizza le risposte di Tizio attraverso la traduzione fornita dall'interprete, che sottoscrive il verbale attestando la fedeltà della versione.
Caso 2: Caso 2
Nel procedimento contro Caio, accusato di frode contrattuale, emerge un contratto scritto in lingua bulgara, la lingua madre di Caio. Il giudice dispone nominare un interprete bulgaro per tradurre il contratto. Contemporaneamente, Caio chiede di rendere la propria dichiarazione scritta in bulgaro. L'interprete traduce per iscritto la dichiarazione di Caio in italiano, che viene inserita nel verbale dell'udienza con allegato il testo bulgaro originale firmato da Caio e certificato dall'interprete.
Domande frequenti
L'imputato straniero ha diritto a un interprete nel processo penale?
Sì, l'imputato che non conosce l'italiano ha diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa e seguire gli atti cui partecipa. La conoscenza dell'italiano si presume fino a prova contraria per i cittadini italiani.
Quando viene nominato l'interprete?
L'autorità procedente nomina l'interprete: quando l'imputato non conosce l'italiano, quando occorre tradurre scritti in lingua straniera o dialetti non comprensibili, quando testimoni o dichiaranti non conoscono l'italiano. La nomina avviene d'ufficio, senza necessità di richiesta della parte.
L'interprete costa denaro all'imputato o alla parte interessata?
No, la prestazione dell'interprete è completamente gratuita. È una forma di accesso giustizia garantita dallo Stato per assicurare parità tra imputati di lingua diversa.
Se il giudice conosce la lingua straniera, può fare a meno dell'interprete?
No, secondo la norma l'interprete viene comunque nominato anche se il giudice, il PM o l'ufficiale di polizia conosce personalmente la lingua da interpretare. Questo evita conflitti di interesse e garantisce un controllo esterno.
L'interprete può rifiutare l'incarico?
La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria per chi è nominato. Il rifiuto ingiustificato costituisce reato punibile secondo l'articolo 336 c.p. (rifiuto di ufficio).