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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le parti possono rendere dichiarazioni orali se non è prescritta la forma scritta
  • Dichiarazioni possono essere rese personalmente o tramite procuratore speciale
  • L'ausiliario redige il verbale e cura la registrazione secondo le norme generali
  • A richiesta, viene rilasciata al dichiarante copia della propria dichiarazione a sue spese

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 141 c.p.p. – Dichiarazioni orali delle parti

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Dichiarazioni orali delle parti

1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l’ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti.

Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

Commento

Le parti possono fare oralmente richieste e dichiarazioni attinenti al procedimento penale se la legge non impone la forma scritta, con verbale redatto dall'ausiliario.

Ratio

Il principio di oralità nel processo penale consente alle parti di esprimere direttamente le loro richieste e dichiarazioni, garantendo una partecipazione attiva e immediata. Salvo che la legge imponga forma scritta (come per ricorsi, eccezioni formali), le parti possono usare la forma orale, che rimane comunque documentata nel verbale. Questo facilita l'accesso al processo per i soggetti meno esperti e crea una comunicazione diretta con il giudice.

La norma consente anche il ricorso a un procuratore speciale, permettendo la partecipazione anche quando la parte non può presenziar personalmente.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che le parti possono fare oralmente richieste e dichiarazioni attinenti al procedimento quando la legge non prescriva forma scritta. Possono agire personalmente o tramite procuratore speciale. L'ausiliario redige il verbale secondo le norme generali (art. 134, 136) e cura la registrazione delle dichiarazioni secondo i principi degli articoli precedenti. Il comma 2 garantisce il diritto della parte a ottenere certificazione o copia della propria dichiarazione a proprie spese, e questa copia (o certificazione) va allegata al verbale se richiesta.

Quando si applica

La norma si applica quando una parte vuole presentare oralmente una richiesta processuale (di rinvio, di ammissione di prove, di costituzione di parte civile) oppure vuole rendere una dichiarazione (dichiarazione su fatti, chiarimenti) senza che sia prescritta forma scritta. Non si applica quando è obbligatorio l'atto scritto (ricorso, eccezione preliminare).

Connessioni

Rimanda agli articoli 1256 (obbligatorietà della forma scritta in casi specifici), 126 (ausiliario), 134 (descrizione tecnica del verbale), 136 (contenuto), 482 (registrazione), 116 (certificazioni e copie). Collegato al principio generale di partecipazione delle parti al processo.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è imputato di ricettazione

Durante l'udienza preliminare, il suo avvocato presenta oralmente una richiesta di rinvio a giudizio con particolari motivazioni sulla insufficienza delle prove. La legge non richiede forma scritta per questa richiesta. L'ausiliario redige il verbale contenente sinteticamente le dichiarazioni orali del difensore. Al termine, l'avvocato chiede una copia della propria dichiarazione e la ottiene a pagamento (circa 5 euro per pagina). La copia viene allegata agli atti.

Caso 2: Caio è vittima di violenza e partecipa come persona offesa al procedimento

Non può presenziare all'udienza per motivi di lavoro. Nomina procuratore speciale Sempronio, avvocato amico. Sempronio presenta oralmente alla Corte una dichiarazione sulla volontà di Caio di ricevere danni e sulla lesione morale subita. L'ausiliario redige il verbale con la dichiarazione di Sempronio a titolo di procuratore. Caio richiede certificazione di quanto detto dal suo procuratore e la riceve, documentando ufficialmente la sua posizione nel procedimento.

Domande frequenti

Le parti possono sempre fare dichiarazioni orali nel processo penale?

Sì, salvo che la legge non imponga espressamente forma scritta. In tal caso, la dichiarazione orale rimane valida e viene documentata in verbale redatto dall'ausiliario del giudice, con eventuale registrazione secondo le norme generali.

Una parte può far rappresentare la sua voce tramite procuratore?

Sì, è possibile rendere dichiarazioni orali anche tramite procuratore speciale nominato per quel specifico incarico. Il procuratore rappresenta la parte e le sue dichiarazioni orali vengono verbalizzate allo stesso modo.

Come viene documentata una dichiarazione orale fatta durante il procedimento?

L'ausiliario redige un verbale contenente la dichiarazione, seguendo le norme generali (art. 134-136). Se ritenuto opportuno, la dichiarazione è anche registrata (audio o video) secondo i principi degli articoli 138-141.

Posso ottenere una copia della dichiarazione che ho reso oralmente?

Sì, la parte che lo richiede ha diritto di ottenere certificazione oppure copia della propria dichiarazione, a proprie spese. La copia è rilasciata dal cancelliere e allegata agli atti se richiesto.

Se presento una richiesta orale, ha lo stesso valore di una richiesta scritta?

Sì, ha lo stesso valore, purché la forma orale non sia vietata dalla legge. La richiesta orale documentata in verbale e verbalizzata produce gli stessi effetti legali di una richiesta scritta, tranne nei casi dove la forma scritta è obbligatoria (es. ricorsi, eccezioni preliminari).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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