Art. 136 c.p.p. – Contenuto del verbale
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il verbale contiene (480, 481) la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario (126) ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda, se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante (482), o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione (499, 501).
In sintesi
Il verbale del procedimento penale contiene le generalità delle persone intervenute, il luogo e l'ora, e la descrizione di quanto è avvenuto.
Ratio
La norma regola il contenuto minimo del verbale nel processo penale, documento essenziale che attesta gli atti compiuti dall'autorità procedente. Il verbale è prova dell'esecuzione della procedura e della regularità degli atti svolti, garantendo la trasparenza e consentendo successivamente alle parti di controllare la corretta redazione delle operazioni.
La menzione dei dati identificativi (luogo, data, ora, persone) e la descrizione puntuale di quanto accaduto costituiscono i presupposti legali affinché il verbale sia valido e opponibile in giudizio.
Analisi
Il comma 1 obbliga a indicare: luogo, anno, mese, giorno e ora di inizio e chiusura; generalità delle persone intervenute; cause della mancata presenza di chi avrebbe dovuto partecipare; descrizione di fatto compiuto o constatato dall'ausiliario; dichiarazioni ricevute. Il comma 2 aggiunge: per ogni dichiarazione deve risultare se resa spontaneamente o su domanda (e va riprodotta la domanda); se dettata dal dichiarante; se ha consultato note scritte.
Quando si applica
La norma si applica in ogni procedimento penale quando viene redatto un verbale di interrogatorio, perquisizione, sequestro, ispezione, esperimento giudiziale o altro atto procedimentale che necessiti documentazione ufficiale. Ogni ausiliario che assiste il giudice (cancelliere, ufficiale di polizia giudiziaria) redige secondo queste modalità.
Connessioni
Rimanda agli articoli 126 (ausiliario), 480-481 (prove nelle sentenze), 482 (registrazione dichiarazioni), 134 (descrizione tecnica dei verbali). Collegato a articoli 137-142 su sottoscrizione, trascrizione, nullità del verbale e a 141 su dichiarazioni orali delle parti.
Domande frequenti
Quali informazioni deve contenere obbligatoriamente il verbale di un atto processuale?
Il verbale deve contenere: luogo, anno, mese, giorno e ora di inizio e fine; generalità di chi ha partecipato; indicazione del motivo dell'assenza di chi avrebbe dovuto partecipare; descrizione precisa di quanto l'ausiliario ha compiuto o constatato; tutte le dichiarazioni ricevute.
Come va riportata una dichiarazione se il soggetto la dettava al verbale anziché essere trascritta dall'ausiliario?
Deve essere annotato nel verbale che il dichiarante ha dettato il testo. Allo stesso modo, se la persona ha consultato proprie note scritte prima di rendere la dichiarazione, questa circostanza va segnalata nel verbale.
Che differenza c'è tra una dichiarazione resa spontaneamente e una resa su richiesta?
Una dichiarazione spontanea è resa senza alcuna domanda dello Stato; una su richiesta è fornita in risposta a una domanda specifica. Nel verbale entrambe le forme devono essere indicate chiaramente, e nel secondo caso va riprodotta anche la domanda posta.
Chi è responsabile della corretta redazione del verbale?
L'ausiliario che assiste il giudice (cancelliere, ufficiale di polizia giudiziaria) è responsabile della redazione. Il verbale deve rispettare le formalità legali altrimenti rischia di essere nullo o poco attendibile in giudizio.
Se nel verbale mancano dati essenziali come l'ora di inizio dell'operazione, quali conseguenze ha?
L'omissione di dati essenziali come luogo, data, ora o identità dei partecipanti può portare alla nullità del verbale. Il giudice valuterà se l'incertezza è assoluta e se pregiudica l'affidabilità della documentazione.