Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 133 c.p.p. – Accompagnamento coattivo di altre persone

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Accompagnamento coattivo di altre persone

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132.

In sintesi

  • Se testimone, perito, consulente tecnico omettono di comparire senza legittimo impedimento, il giudice ordina accompagnamento coattivo
  • Il giudice può condannarli al pagamento di somma in favore della cassa delle ammende
  • Condanna alle spese causate dalla mancata comparizione
  • Si applicano le disposizioni dell'art. 132 sull'accompagnamento coattivo
Indice dei contenuti

Testimoni, periti e consulenti che non compariscono senza impedimento possono essere accompagnati coattivamente.

Ratio

La comparizione di testimoni, periti, consulenti tecnici è essenziale per il corretto svolgimento del processo penale. L'obbligatorietà della citazione genera il dovere di comparire: chi viola questo dovere compromette il diritto all'accertamento dei fatti. La norma prevede sanzioni civili e coercitive (accompagnamento) per garantire il principio di effettività del processo. È lo stesso regime di impedimento a testimoniare che vale per il diritto civile.

Analisi

L'articolo prevede: (1) il testimone, perito, consulente tecnico, interprete, custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, che omettono di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti senza legittimo impedimento; (2) il giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo (art. 132); (3) il giudice può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di somma da lire ventimila a un milione (importi pre-euro, oggi adeguati), a favore della cassa delle ammende; (4) condanna alle spese cui la mancata comparizione ha dato causa (rimborso delle spese processuali, compensi dei periti rinviati, etc.).

Quando si applica

Situazioni: testimone citato che non comparisce e nessuno ne attesta il legittimo impedimento (malattia grave, evento straordinario), perito incaricato che non si presenta all'udienza per il conferimento dell'incarico, consulente tecnico che assente dal giorno fissato per il suo esame in dibattimento. Interprete convocato che non viene è rara, ma contemplato. Non si applica se il giudice ha disposto comparsa facoltativa.

Connessioni

Rimandi all'art. 132 c.p.p. (accompagnamento coattivo), art. 377 c.p.p. (altre sanzioni procedurali), art. 46 att. (ordinamento giudiziario), art. 47 att. (cassa ammende), disposizioni sulla citazione e convocazione (artt. 155-162 c.p.p., artt. 490-492 c.p.p. per dibattimento).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è testimone in processo dove Caio è imputato di violenza

Citato regolarmente a comparire il 10 giugno alle 10:00 presso il Tribunale, Tizio non si presenta. Non comunica malattia, viaggio, impedimento. Il giudice verifica assenza ingiustificata. Emette ordinanza: (a) dispone accompagnamento coattivo per comparizione il giorno seguente; (b) condanna Tizio al pagamento di euro 2.000 a favore della cassa ammende; (c) condanna al rimborso delle spese di rinvio del dibattimento (compensi periti, trasporti, etc.).

Caso 2: Sempronio è perito incaricato di contabilità in processo contro Mevio per frode

Convocato per il 15 febbraio per conferimento dell'incarico davanti al giudice, non si presenta. Il giudice, acquisito verbale di assenza ingiustificata, emette ordinanza di accompagnamento coattivo per il giorno seguente e condanna al pagamento euro 500 a favore della cassa ammende per le spese rinvio incarico.

Domande frequenti

Quale è considerato legittimo impedimento?

Malattia grave documentata, evento straordinario e imprevedibile (incidente stradale, decesso familiare), assoluta impossibilità logistica attestata. Dimenticanza, pigrizia, cambio lavoro non sono legittimi impedimenti.

Chi non è testimone ma è comunque convenuto, come si applica l'art. 133?

L'articolo riguarda specificamente testimoni, periti, consulenti tecnici. Per imputato e parte civile vale art. 132 c.p.p. (accompagnamento coattivo imputato) o diverse garanzie.

La somma condannata è una pena?

No è una sanzione civile amministrativa (versamento a cassa ammende), non pena penale. Non si cumula con pena vera e propria per reato, ma rappresenta una conseguenza amministrativa della mancata comparizione.

Posso essere accompagnato coattivamente da una città lontana?

Sì. Il decreto dispone la conduzione coattiva da parte della forza pubblica. Se il costo è eccessivo, il giudice valuta se il testimone è davvero essenziale o se è sufficiente la videochiamata/deposizione scritta.

Che succede se resisto durante l'accompagnamento coattivo?

Resistenza a un pubblico ufficiale nell'esecuzione di un atto legittimo è reato (art. 337 c.p.). Rischi procedimento penale a carico. È fortemente sconsigliato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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