Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 135 c.p.p. – Redazione del verbale

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Redazione del verbale

1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo , il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.

In sintesi

  • Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice
  • Se stenotipia, il giudice autorizza ausiliario a farsi assistere da personale tecnico specializzato
  • Personale tecnico può essere esterno all'amministrazione dello Stato
  • Competenze tecniche sono richieste per redazione corretta
Indice dei contenuti

Il verbale degli atti processuali penali è redatto dall'ausiliario del giudice con competenze tecniche adeguate.

Ratio

La redazione corretta del verbale è garanzia essenziale della documentazione processuale. L'ausiliario è il soggetto preposto, ma le competenze tecniche (stenotipia, registrazione, trascrizione digitale) possono richiedere personale specializzato. La norma consente l'intervento di esperti esterni, equilibrando trasparenza con praticabilità amministrativa. Un verbale redatto male compromette l'intero procedimento.

Analisi

L'articolo prevede: (1) il verbale è redatto dall'ausiliario (figura designata ai sensi art. 126 e 50 att.); (2) quando il verbale è redatto con stenotipia o altro strumento meccanico (lettore digitale, software speech-to-text), il giudice può autorizzare l'ausiliario a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato; (3) se l'ausiliario possiede competenze necessarie, non è necessario ricorso a esterno; (4) l'utilizzo di esterno è discrezionale del giudice, non obbligatorio, ma possibile per garantire qualità tecnica.

Quando si applica

Regolarmente in dibattimento dove stenotipia è pratica standard: lo stenografo (professionista esterno) assiste l'ausiliario per trascrizione in tempo reale. In udienza preliminare con registrazione digitale, se l'ausiliario non ha competenze di trascrizione da file audio, il giudice autorizza esterno. In procedimenti complessi con molte pagine di deposizioni, il ricorso a stenografo è quasi sempre praticato.

Connessioni

Rimandi agli artt. 126 c.p.p. (ausiliario del giudice), 134 c.p.p. (modalità documentazione), 140 c.p.p. (verbale riassuntivo), 50-51 att. (ordinamento giudiziario, figure ausiliario), artt. 1342 c.p.p. (per equipollenza con strumenti meccanici), e ai regolamenti interni di ogni ufficio giudiziario sulla designazione di stenografi.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

In dibattimento di processo per frode, il giudice di primo grado designa ausiliario di cancelleria Tizio per la redazione del verbale. Data la complessità tecnica (molte deposizioni, calcoli contabili, documenti), il giudice autorizza Tizio a farsi assistere da stenografo esterno, professionista specializzato in trascrizione in tempo reale. Lo stenografo Caio, privatista, redige il verbale integrale giorno per giorno. Qualità è superiore rispetto a ausiliario da solo.

Caso 2: Caso 2

In udienza preliminare, procedimento più semplice, l'ausiliario Sempronio registra l'udienza in audio digitale e trascrive autonomamente il verbale in forma riassuntiva, avendo competenze di trascrizione. Nessun esterno è necessario. Se invece la registrazione fosse risultata difettosa e illeggibile, il giudice avrebbe potuto autorizzare esperto esterno a effettuare il recupero e trascrizione con software specializzato.

Domande frequenti

Chi paga lo stenografo esterno?

Lo stenografo è un professionista privato. Le spese sono a carico dell'ufficio giudiziario (bilancio del tribunale). In alcuni casi, il giudice può trasferire parte della spesa alla parte che ha richiesto specificamente la stenotipia integrale se non era necessaria.

Lo stenografo è vincolato dal segreto d'ufficio?

Sì. Lo stenografo, pur esterno, è equiparato a incaricato di pubblico servizio durante il compimento dell'atto. È obbligato al segreto e alle garanzie di confidenzialità. Violazione configura reato (violazione segreto d'ufficio).

L'ausiliario può rifiutarsi di farsi aiutare da esterno?

No, se il giudice ordina l'assistenza di tecnico esterno. L'ausiliario deve collaborare. Se l'ausiliario dichiara insufficienza di competenza, il giudice automaticamente provvede con esterno, non è negoziale.

Se il verbale è redatto male dallo stenografo esterno, chi è responsabile?

Il giudice che autorizza il ricorso a esterno mantiene la responsabilità sulla correttezza della documentazione. Se difetti significativi, il giudice può ordinare correzione o nuova trascrizione. La responsabilità civile potrebbe ricadere su stenografo se negligenza manifesta.

Posso chiedere che il verbale sia redatto da stenografo di mia scelta?

No. La designazione dello stenografo è prerogativa del giudice, su indicazione dell'ausiliario o dell'ufficio. Puoi chiedere che sia utilizzata stenotipia (diritto di difesa), ma non scegliere il professionista.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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