Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 c.p.p. – Redazione del verbale
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il verbale è redatto dall’ausiliario (126, 50 att.; 1 reg.) che assiste il giudice.
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico (1342), il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato (50, 51 att.).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il verbale degli atti processuali penali è redatto dall'ausiliario del giudice con competenze tecniche adeguate.
Ratio
La redazione corretta del verbale è garanzia essenziale della documentazione processuale. L'ausiliario è il soggetto preposto, ma le competenze tecniche (stenotipia, registrazione, trascrizione digitale) possono richiedere personale specializzato. La norma consente l'intervento di esperti esterni, equilibrando trasparenza con praticabilità amministrativa. Un verbale redatto male compromette l'intero procedimento.
Analisi
L'articolo prevede: (1) il verbale è redatto dall'ausiliario (figura designata ai sensi art. 126 e 50 att.); (2) quando il verbale è redatto con stenotipia o altro strumento meccanico (lettore digitale, software speech-to-text), il giudice può autorizzare l'ausiliario a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato; (3) se l'ausiliario possiede competenze necessarie, non è necessario ricorso a esterno; (4) l'utilizzo di esterno è discrezionale del giudice, non obbligatorio, ma possibile per garantire qualità tecnica.
Quando si applica
Regolarmente in dibattimento dove stenotipia è pratica standard: lo stenografo (professionista esterno) assiste l'ausiliario per trascrizione in tempo reale. In udienza preliminare con registrazione digitale, se l'ausiliario non ha competenze di trascrizione da file audio, il giudice autorizza esterno. In procedimenti complessi con molte pagine di deposizioni, il ricorso a stenografo è quasi sempre praticato.
Connessioni
Rimandi agli artt. 126 c.p.p. (ausiliario del giudice), 134 c.p.p. (modalità documentazione), 140 c.p.p. (verbale riassuntivo), 50-51 att. (ordinamento giudiziario, figure ausiliario), artt. 1342 c.p.p. (per equipollenza con strumenti meccanici), e ai regolamenti interni di ogni ufficio giudiziario sulla designazione di stenografi.
Domande frequenti
Chi paga lo stenografo esterno?
Lo stenografo è un professionista privato. Le spese sono a carico dell'ufficio giudiziario (bilancio del tribunale). In alcuni casi, il giudice può trasferire parte della spesa alla parte che ha richiesto specificamente la stenotipia integrale se non era necessaria.
Lo stenografo è vincolato dal segreto d'ufficio?
Sì. Lo stenografo, pur esterno, è equiparato a incaricato di pubblico servizio durante il compimento dell'atto. È obbligato al segreto e alle garanzie di confidenzialità. Violazione configura reato (violazione segreto d'ufficio).
L'ausiliario può rifiutarsi di farsi aiutare da esterno?
No, se il giudice ordina l'assistenza di tecnico esterno. L'ausiliario deve collaborare. Se l'ausiliario dichiara insufficienza di competenza, il giudice automaticamente provvede con esterno, non è negoziale.
Se il verbale è redatto male dallo stenografo esterno, chi è responsabile?
Il giudice che autorizza il ricorso a esterno mantiene la responsabilità sulla correttezza della documentazione. Se difetti significativi, il giudice può ordinare correzione o nuova trascrizione. La responsabilità civile potrebbe ricadere su stenografo se negligenza manifesta.
Posso chiedere che il verbale sia redatto da stenografo di mia scelta?
No. La designazione dello stenografo è prerogativa del giudice, su indicazione dell'ausiliario o dell'ufficio. Puoi chiedere che sia utilizzata stenotipia (diritto di difesa), ma non scegliere il professionista.