← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 126 c.p.p. – Assistenza al giudice

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il giudice, un tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti (1254, 135; 50, 51 att.).

In sintesi

  • Il giudice deve essere assistito da un ausiliario in tutti gli atti processuali
  • L'ausiliario è designato secondo le modalità previste dall'ordinamento
  • La legge può prevedere eccezioni a questo obbligo di assistenza

Il giudice penale è assistito da un ausiliario designato secondo l'ordinamento nelle sue funzioni procedurali.

Ratio

L'assistenza dell'ausiliario al giudice rappresenta una garanzia di correttezza e regolarità nella gestione degli atti processuali. Questa norma riflette l'esigenza di strutturare l'amministrazione della giustizia penale con figure di supporto specializzate, in grado di garantire la corretta documentazione e verbalizzazione dei procedimenti.

Analisi

L'articolo prescrive che il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, deve essere assistito da un ausiliario. L'ausiliario è designato secondo le modalità previste dall'ordinamento generale e dalla legislazione vigente. La disposizione ammette comunque eccezioni quando la legge diversamente dispone.

Quando si applica

Questa norma si applica in tutte le fasi del procedimento penale: dalle indagini preliminari, all'udienza preliminare, al dibattimento e alle fasi esecutive. L'assistenza è richiesta indipendentemente dalla gravità del reato o dalla complessità del procedimento. L'ausiliario è presente durante interrogatori, incisioni, deposizioni e qualunque altro atto che il giudice svolge.

Connessioni

L'articolo si collega all'art. 135 c.p.p. (redazione del verbale), che specifica le competenze dell'ausiliario, e agli artt. 50-51 dell'Ordinamento giudiziario che disciplinano le figure degli ausiliari. Rimandi inoltre agli artt. 1254, 135 e agli articoli transitorio 50-51 della stessa legge.

Domande frequenti

Cosa succede se il giudice non è assistito da un ausiliario?

L'assenza dell'ausiliario può determinare l'invalidità degli atti processuali. La documentazione degli atti senza la presenza dell'ausiliario può inficiare la regolarità della procedura, creando vizi che il giudice di appello potrebbe ritenere causa di nullità.

L'ausiliario può essere la stessa persona in diversi procedimenti?

Sì. L'ausiliario è designato secondo l'ordinamento amministrativo e di solito opera presso l'ufficio del giudice. Può assistere molteplici giudici e procedimenti nella stessa cancelleria, garantendo uniformità nella redazione dei verbali.

Chi designa l'ausiliario del giudice?

La designazione avviene secondo le modalità previste dall'ordinamento giudiziario, solitamente dalla dirigenza della cancelleria o da provvedimenti amministrativi dell'ufficio giudiziario interessato.

L'ausiliario deve avere competenze specifiche?

L'ordinamento prevede che l'ausiliario possegga competenze adeguate alla redazione dei verbali. Quando si usa stenotipia, il giudice può autorizzare personale tecnico esterno se l'ausiliario designato non ha le necessarie competenze tecniche.

Qual è la differenza tra ausiliario e cancellliere?

L'ausiliario è una figura di supporto al giudice per la redazione verbali e la documentazione. Il cancelliere è un funzionario di cancelleria con responsabilità più ampie di gestione dell'ufficio. Sono figure diverse nell'ordinamento giudiziario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.