Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto (48 att.).
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità (546, 547). I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge (111 Cost.).
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario (126) designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale (140) contenente l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto (110) da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente un plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l’osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.
In sintesi
I provvedimenti del giudice penale assumono forma di sentenza, ordinanza o decreto. Sentenze e ordinanze sono motivate a pena di nullità. Le sentenze si pronunciano in nome del popolo italiano; la deliberazione è segreta.
Ratio della norma
L'art. 125 c.p.p. fissa le forme tipiche dei provvedimenti del giudice penale, rispondendo a esigenze di certezza giuridica (ogni provvedimento ha la veste prescritta dalla legge), trasparenza decisoria (motivazione obbligatoria a pena di nullità per gli atti più rilevanti), indipendenza del giudice (segretezza della camera di consiglio, tutela del libero convincimento). La motivazione è elemento qualificante del giusto processo (art. 111, comma 6 Cost.: «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»). La possibilità di verbalizzare il dissenso nei provvedimenti collegiali è strumento residuale di tutela professionale del giudice dissenziente.
Analisi del testo
Comma 1, forme tipiche: la legge stabilisce caso per caso se il provvedimento è sentenza (decisione conclusiva del processo o di una sua fase autonoma), ordinanza (decisione interlocutoria su questioni processuali o cautelari), decreto (atto normalmente unilaterale, senza necessità di contraddittorio formale). Comma 2: la sentenza è pronunciata «in nome del popolo italiano», formula simbolica di derivazione costituzionale (art. 101 Cost.). Comma 3, motivazione: sentenze e ordinanze sono motivate a pena di nullità; per i decreti la motivazione è prescritta solo nei casi in cui la legge lo richiede espressamente (decreti penali di condanna, decreti di intercettazione, eccetera). Comma 4, deliberazione: il giudice delibera in camera di consiglio senza ausiliario né parti; la deliberazione è segreta. La regola tutela l'autonomia del convincimento e impedisce influenze esterne. Comma 5, dissenso: nei provvedimenti collegiali, il giudice dissenziente può chiedere la verbalizzazione delle ragioni del dissenso; il verbale è conservato in plico sigillato presso la cancelleria, accessibile solo per fini disciplinari o di valutazione professionale del magistrato. Comma 6: provvedimenti minori possono essere adottati senza formalità particolari, anche oralmente.
Quando si applica
L'art. 125 governa ogni provvedimento del giudice penale, dal più solenne (sentenza di condanna o assoluzione) al più ordinario (ordinanze interlocutorie, decreti su intercettazioni). La distinzione tra le tre forme è funzionale al regime di impugnazione: le sentenze sono impugnabili con appello e ricorso per cassazione; le ordinanze, in linea generale, sono impugnabili solo se espressamente previsto, o vanno fatte valere come motivi di impugnazione della sentenza finale; i decreti hanno regimi differenziati a seconda del contenuto (per esempio i decreti di intercettazione sono autonomamente impugnabili in casi limitati). La carenza di motivazione delle sentenze e ordinanze produce nullità rilevabile d'ufficio o su eccezione di parte, ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
Connessioni con altre norme
L'art. 125 si raccorda con: l'art. 111, comma 6 Cost. (obbligo di motivazione); l'art. 101 Cost. («la giustizia è amministrata in nome del popolo»); gli artt. 178-185 c.p.p. (regime delle nullità: la mancanza di motivazione è nullità ex art. 178, lett. c); gli artt. 546-548 c.p.p. (requisiti della sentenza, motivazione, depositi); gli artt. 605-606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione, tra cui il vizio di motivazione). Per i decreti di intercettazione rileva l'art. 267 c.p.p.; per il decreto penale di condanna gli artt. 459-464 c.p.p. La regola della segretezza della deliberazione si raccorda con il codice deontologico dei magistrati e con le norme disciplinari del consiglio superiore della magistratura.
Domande frequenti
Quali sono le tre forme dei provvedimenti del giudice penale?
Sentenza, ordinanza e decreto. La sentenza chiude il processo o una sua fase autonoma (assoluzione, condanna, non doversi procedere). L'ordinanza decide questioni interlocutorie (misure cautelari, ammissione di prove, eccezioni processuali). Il decreto è un atto normalmente unilaterale (decreti penali di condanna, decreti di intercettazione, decreti di citazione a giudizio). La legge stabilisce quale forma usare in ciascun caso.
Tutti i provvedimenti devono essere motivati?
Sentenze e ordinanze sono motivate a pena di nullità (art. 125, comma 3 c.p.p.). I decreti sono motivati solo nei casi in cui la legge lo richiede espressamente: per esempio i decreti di autorizzazione alle intercettazioni (art. 267 c.p.p.), i decreti penali di condanna (art. 459 c.p.p.), i decreti di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.). L'obbligo di motivazione ha rango costituzionale (art. 111, comma 6 Cost.).
Cos'è la deliberazione in camera di consiglio?
È la fase in cui il giudice (monocratico o collegiale) prende la decisione, in segreto, senza la presenza di parti e ausiliari. La regola tutela l'autonomia del convincimento e impedisce influenze esterne. Per le sentenze del collegio, la deliberazione si svolge dopo la chiusura del dibattimento; ciascun componente esprime il proprio voto e la decisione si forma a maggioranza (con voto del presidente in caso di parità). Il verbale di deliberazione non è accessibile alle parti.
Cos'è il «verbale del dissenso»?
È un documento che registra il voto contrario di un componente del collegio nei provvedimenti collegiali. Su richiesta del giudice dissenziente, il verbale indica la questione su cui c'è dissenso, le ragioni del dissenso, e viene firmato da tutti i componenti. È conservato in plico sigillato presso la cancelleria, accessibile solo per fini disciplinari o di valutazione professionale. La sentenza pubblica resta unitaria; il dissenso non emerge nella decisione comunicata alle parti.
Cosa accade se una sentenza non è motivata?
È affetta da nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3 e dell'art. 178 c.p.p. La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice di impugnazione o eccepita dalla parte. In cassazione il vizio si fa valere come motivo di ricorso ex art. 606, lett. e c.p.p. (omessa o apparente motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà). La motivazione meramente apparente o di stile è equiparata alla mancanza assoluta.
Fonti consultate: 1 fonte verificate