Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 122 c.p.p. – Procura speciale per determinati atti

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Procura speciale per determinati atti

1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.

2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio.

2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria.

3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

In sintesi

  • Procura speciale richiesta quando la legge lo prevede, pena l'inammissibilita
  • Forma richiesta: atto pubblico o scrittura privata autenticata
  • La procura deve contenere determinazione dell'oggetto e dei fatti ai quali si riferisce
  • Per PA: procura sottoscritta dal dirigente e munita del sigillo dell'ufficio
Indice dei contenuti

Quando la legge consente un atto per mezzo di procuratore speciale, la procura deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve specificare l'oggetto e i fatti.

Ratio

La norma risponde alla necessita di assicurare chiarezza e certezza nelle procure speciali, ovvero nei mandati conferiti per atti specifici del procedimento penale. L'imposizione della forma solenne (atto pubblico o autenticazione) limita il rischio di frodi e contestazioni sulla volonta del mandante. La determinazione precisa dell'oggetto consente al giudice di verificare il limite della rappresentanza.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che quando la legge consente il compimento di un atto per mezzo di procuratore speciale, la procura deve essere redatta per atto pubblico oppure per scrittura privata autenticata, secondo le forme del codice civile (art. 2703 c.c.). La procura deve contenere: a) le indicazioni specificamente richieste dalla legge processuale; b) la determinazione chiara dell'oggetto (l'atto o gli atti per cui e conferita); c) l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce. Importante eccezione: se la procura e rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo essere autenticata direttamente dal difensore medesimo, senza necessita di notaio. La procura viene unita agli atti del procedimento. Il comma 2 disciplina le procure delle pubbliche amministrazioni: e sufficiente la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede, a condizione che la procura sia munita del sigillo dell'ufficio. Il comma 3 vieta ratifica degli atti compiuti senza procura speciale quando questa e richiesta dalla legge: non ammessa alcuna sanatoria posteriore.

Quando si applica

La norma si applica quando il procedimento processuale richiede una procura speciale. Esempio: una ditta vittima di furto vuole costituirsi parte civile tramite procuratore legale; deve conferire procura speciale con firma autenticata. Ancora: una persona fisica vuole farsi rappresentare da avvocato in appello; deve conferire procura (anche se generalmente ammessa procura al difensore). Un ente pubblico che intende esercitare diritti nel processo puo conferire procura mediante documento sottoscritto dal dirigente competente.

Connessioni

Rimanda all'art. 2703 c.c. (forma delle procure nel diritto civile), all'art. 37 att. c.p.p. (procure), all'art. 96 c.p.p. (mandato del difensore), all'art. 110 c.p.p. (sottoscrizione atti). Collegata alla disciplina generale della capacita processuale e della rappresentanza nel processo penale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, titolare di piccola azienda di trasporti, subisce furto di due furgoni

Vuole costituirsi parte civile nel processo contro il ricettatore Caio. Per farsi rappresentare dall'avvocato nel procedimento, Tizio sottoscrive procura speciale dinanzi a notaio, indicando chiaramente l'oggetto (costituzione parte civile per danno da furto) e i fatti (il furto di data..., beni descritti...). La procura e allegata al fascicolo processuale e consente all'avvocato di agire pienamente per Tizio.

Caso 2: Caso 2

Il Comune di Sempronio e parte civile in procedimento contro Mevio per furto di arredi pubblici dalle scuole comunali. Il Sindaco di Sempronio, quale responsabile dell'ente, sottoscrive procura speciale all'avvocato del Comune, indicando l'oggetto e allegando il sigillo dell'ente. La procura, redatta in forma semplice (non atto pubblico), e autenticata dal difensore medesimo in qualita di legale rappresentante, ed e depositata in cancelleria con la domanda di costituzione di parte civile.

Domande frequenti

Quale forma deve avere una procura speciale per il processo penale?

La procura deve essere redatta per atto pubblico (davanti a notaio) oppure per scrittura privata autenticata. Se la procura e conferita al difensore, la sua sottoscrizione puo essere autenticata dal difensore stesso, senza necessita di ricorrere al notaio.

Cosa deve contenere la procura speciale?

La procura deve contenere: l'indicazione precisa dell'oggetto (l'atto processuale per cui e conferita), la descrizione dei fatti ai quali si riferisce, e le indicazioni specificamente richieste dalla legge processuale. Una procura troppo vaga o generica puo essere dichiarata inammissibile dal giudice.

Posso costituire parte civile nel processo penale senza procura speciale?

Se sei una persona fisica puoi agire personalmente senza procura, ma e fortemente consigliato avere un difensore. Se rappresenti un ente (societa, associazione, ente pubblico), devi conferire procura speciale al difensore secondo le forme di legge.

Un ente pubblico come puo conferire procura speciale?

L'ente pubblico conferisce procura speciale tramite il dirigente della struttura competente nella circoscrizione in cui si procede. La procura deve essere sottoscritta dal dirigente e munita del sigillo ufficiale dell'ente. Non richiede notarile se sottoscritta dall'organo competente.

Se agisco senza procura speciale quando e richiesta, cosa succede?

L'atto compiuto senza procura speciale quando richiesta e inammissibile. La legge non consente ratifica posteriore (sanatoria) dell'atto. Dovrai ricominciare il procedimento una volta conferita la procura valida secondo le forme richieste.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.