Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 119 c.p.p. – Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l’autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

In sintesi

  • Il sordo riceve per iscritto domande e ammonizioni, risponde oralmente
  • Il muto riceve oralmente domande e ammonizioni, risponde per iscritto
  • Il sordomuto riceve per iscritto e risponde per iscritto
  • Se analfabeta, l'autorità nomina interpreti scelti di preferenza tra esperti di comunicazione con il disabile
Indice dei contenuti

Chi e sordo, muto o sordomuto deve poter partecipare agli atti processuali attraverso forme idonee di comunicazione, con ausilio di interpreti se necessario.

Ratio

La norma tutela il diritto al contraddittorio e alla parola degli imputati, parti civili e testimoni affetti da disabilita sensoriali. L'obiettivo e assicurare che chi non puo comunicare tramite canali ordinari (voce, scrittura) partecipi pienamente agli atti processuali con modalita alternative. Cio garantisce il diritto di difesa e la parita delle armi nel processo.

Analisi

Il comma 1 stabilisce tre modalita di comunicazione a seconda della tipologia di disabilita: il sordo riceve per iscritto domande, avvertimenti e ammonizioni e risponde oralmente; il muto riceve oralmente le medesime comunicazioni e risponde per iscritto; il sordomuto riceve per iscritto e risponde per iscritto. La norma contempla dunque tre canali distinti, frutto dell'esperienza giudiziaria. Il comma 2 affronta il caso di soggetto che, oltre a sordo/muto/sordomuto, sia analfabeta: in tal caso l'autorità procedente nomina uno o piu interpreti, selezionati di preferenza tra persone esperte e abituate a trattare con il disabile. L'interprete non e un traduttore linguistico, bensì un facilitatore di comunicazione che conosce i metodi specifici (linguaggio dei segni, ecc.).

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un imputato, testimone o altra parte nel processo risulti affetto da sordita, mutismo o sordita-mutismo. Esempi: un testimone sordo in processo per furto deve essere sentito applicando le modalita dell'art. 119; un imputato sordo deve essere avvertito dei diritti secondo le forme ivi previste; una parte civile muta deve poter rispondere a domande seguendo le modalita prescritta.

Connessioni

Rimanda all'art. 143 c.p.p. (interpreti nel procedimento), all'art. 110 c.p.p. (sottoscrizione atti e capacita di leggere e scrivere), ai principi costituzionali di parita processuale (Costituzione, artt. 3, 24). Collegata alla disciplina della difesa (art. 96 c.p.p.) e alla tutela dei diritti della persona nel processo (art. 89 c.p.p.).

Casi pratici

Caso 1: Tizio, imputato sordo, viene giudicato per lesioni colpose

Nel corso del dibattimento il giudice deve comunicargli i diritti costituzionali e l'imputazione. Seguendo l'art. 119, le domande e gli avvertimenti sono presentati per iscritto a Tizio, il quale risponde oralmente tramite interprete dei segni (art. 143 c.p.p.). Cosi Tizio comprende pienamente i capi d'imputazione e puo esercitare la sua difesa.

Caso 2: Caio e testimone muto in procedimento contro Sempronio per violenza

Le domande del pubblico ministero e dell'avvocato di Sempronio sono rivolte oralmente a Caio, il quale risponde per iscritto. Se Caio e analfabeta, l'autorità nomina un interprete esperto in comunicazione non verbale, che trascrive le risposte di Caio affinche siano comprensibili al giudice e alle parti. In questo modo Caio partecipa pienamente al confronto processuale.

Domande frequenti

Se sono sordo e imputato, come posso partecipare al mio processo?

Il giudice e le parti ti rivolgono domande e avvertimenti per iscritto, e tu puoi rispondere oralmente. Se necessario, un interprete dei segni facilita la comunicazione. In questo modo potrai comprendere l'imputazione e esercitare il tuo diritto di difesa.

Se sono muto, come testimonio nel processo?

Sei sentito come testimone secondo la procedura dell'art. 119 c.p.p. Le domande ti sono rivolte oralmente, e tu rispondi per iscritto. Se sei analfabeta, il giudice nomina un interprete che facilita la comunicazione e trascrizione delle tue risposte.

Chi puo fare l'interprete per i sordi nel processo?

L'interprete e nominato dall'autorità procedente scegliendo, di preferenza, tra persone esperte e abituate a trattare con il disabile. Puo trattarsi di interpreti di linguaggio dei segni o esperti in comunicazione con portatori di disabilita sensoriali.

Cosa succede se sono sordomuto e analfabeta?

L'autorità nomina uno o piu interpreti esperti in comunicazione non verbale e lettura labiale. Gli interpreti faciliteranno il dialogo in modo che tu possa comprendere e partecipare agli atti processuali secondo le tue capacita cognitive.

Posso scegliere l'interprete che preferisco?

L'interprete e nominato d'ufficio dall'autorità procedente (giudice, PM), non dalla parte. Tuttavia, puoi fare istanza per cambio interprete qualora la comunicazione risulti inadeguata o inefficace, al fine di garantire il rispetto del tuo diritto di partecipazione al processo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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