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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 116 c.p.p. – Copie, estratti e certificati

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione (675), chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio (42 att.) a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (1412, 243, 258, 329, 335, 366).

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza (43 att.).

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’art. 114.

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

In sintesi

  • Diritto di accesso ai documenti processuali per chi ha interesse legittimo
  • La richiesta va indirizzata al PM o al giudice procedente, o dopo la sentenza al presidente del collegio
  • Il rilascio e a spese della parte richiedente e non lede il segreto d'ufficio
  • I difensori hanno diritto a certificazione dell'avvenuto deposito degli atti

Durante e dopo il procedimento penale, chiunque ha interesse puo ottenere copie, estratti o certificati degli atti pagandone le spese.

Ratio

La norma garantisce il diritto di accesso ai fascicoli processuali in linea con i principi di trasparenza e conoscibilita del procedimento. Si tratta di un equilibrio tra il diritto all'informazione del singolo e la protezione della riservatezza del procedimento penale. Il principio sottostante e che il cittadino abbia diritto di conoscere gli atti che lo riguardano, purche riconosca un interesse legittimo.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che durante il procedimento e dopo, chiunque abbia interesse puo richiedere copie, estratti o certificati di singoli atti. L'interesse puo essere di varia natura: patrimoniale, morale, processuale. Il comma 2 specifica a chi rivolgere la richiesta: durante il procedimento al PM o al giudice competente, dopo la sentenza al presidente del collegio o al giudice che ha emesso l'archiviazione o la sentenza. La richiesta deve essere inoltrata alla cancelleria. Il comma 3 ricorda che il rilascio non elimina il divieto di pubblicazione previsto dall'art. 114 c.p.p. (segreto investigativo e divieto di pubblicazione in alcuni procedimenti). Il comma 3-bis, aggiunto successivamente, riconosce ai difensori il diritto di attestazione formale dell'avvenuto deposito di atti o documenti, anche in calce a una copia dell'atto medesimo.

Quando si applica

La norma si applica quando un cittadino, un avvocato, una parte civile o una giornalista vuole ottenere copia di documenti processuali. Esempi: il danneggiate vuole copia della denuncia per procedimenti civili; l'imputato in procedimento archiviato vuole certificazione dell'archiviazione; un ricercatore studi una sentenza; una parte civile richiede estratto delle prove. Dopo la sentenza definitiva, l'accesso e piu agevolato e l'interesse da provare e genericamente inteso.

Connessioni

Collegata all'art. 114 c.p.p. (divieto di pubblicazione e segreto investigativo), all'art. 329 c.p.p. (divieto di divulgazione atti), alle norme sulla cancelleria (art. 73 c.p.p.). Rimanda agli att. 42, 243, 258, 329, 335, 366 c.p.p. per specifiche casistiche di riservatezza. La norma s'inscrive nel quadro dei diritti procedurali delle parti (art. 109 c.p.p.) e del principio di parita tra accusatore e imputato.

Domande frequenti

Posso ottenere copia della sentenza del mio processo penale?

Si, hai pieno diritto di ottenere copia della sentenza. Rivolgiti alla cancelleria del tribunale che ha emesso la sentenza e richiedi formalmente. Dovrai pagare le spese di riproduzione. Il diritto vale anche per gli atti depositati in corso di procedimento.

Quanto tempo occorre per ottenere le copie degli atti processuali?

L'autorità procedente deve provvedere senza ritardo. La legge non fissa un termine preciso, ma genericamente richiede prontezza. In pratica, la cancelleria provvede entro pochi giorni, salvo complicazioni logistiche. Se riscontri ritardo ingiustificato, puoi inoltrare reclamo al giudice.

C'e un costo per ottenere le copie degli atti del processo?

Si, le copie, gli estratti e i certificati sono a spese di chi li richiede. Il costo varia a seconda del numero di pagine e del tipo di riproduzione (fotocopia, spedizione, certificazione). Chiedi preventivo alla cancelleria prima di procedere.

Se un atto e segreto investigativo, posso comunque ottenere copia?

No, il divieto di pubblicazione e il segreto investigativo rimangono in vigore anche dopo il rilascio della copia. Se richiedi un atto sottopostoa segreto, la cancelleria puo rifiutare il rilascio o rilasciare copia con parti oscurate, secondo l'art. 114 c.p.p.

Un avvocato che deposita atti in cancelleria ha diritto a certificazione?

Si, l'avvocato (tramite se stesso o tramite sostituti) ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce a una copia dell'atto. Cio serve a provare il tempestivo deposito e il rispetto dei termini processuali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.