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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 113 c.p.p. – Ricostituzione di atti

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se non è possibile provvedere a norma dell’art. 112 il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito (41 att.).

2. Se esiste la minuta dell’atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l’hanno sottoscritto (110) riconosce che questo era conforme alla minuta.

3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell’atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

In sintesi

  • Se non è possibile ricorrere a una copia autentica (art. 112), il giudice accerta il contenuto dell'atto mancante e ordina la ricostituzione
  • Se esiste la minuta dell'atto, la ricostituzione segue il tenore della minuta se un giudice che l'ha sottoscrtta la riconosce conforme
  • Se non è possibile ricostituire per minuta, il giudice dispone la rinnovazione dell'atto, prescrivendo il modo e eventualmente gli altri atti correlati
  • La ricostituzione/rinnovazione è ordinata dal giudice con ordinanza

Quando un atto processuale non è più reperibile, il giudice ricostituisce il contenuto o dispone la rinnovazione dell'atto.

Ratio

È il secondo livello di tutela quando un atto è irrecuperabile e non ne esiste una copia autentica (art. 112). Il principio è che il procedimento non deve fermarsi per cause accidentali. Se l'atto è perduto completamente, ma ne esiste una minuta (bozza conservata per controllo interno), il giudice può ordinarla come sostitutiva. Se nemmeno la minuta esiste, il giudice ricostituisce il contenuto basandosi su elementi circostanti (testimoniane, altre prove). Se questo è impossibile, dispone la «rinnovazione» dell'atto: ad esempio, se un verbale di testimonianza è andato perduto, il giudice ordina che il testimone renda di nuovo la testimonianza. È una garanzia di continuità del procedimento senza sacrificare il diritto di difesa.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il ruolo attivo del giudice: egli «anche di ufficio» accerta il contenuto dell'atto mancante (non aspetta una richiesta) e ordina se e come ricostituirlo. Il comma 2 introduce il primo meccanismo: se esiste la minuta (bozza, brutta copia), l'atto è ricostituito secondo il tenore della minuta, purché «alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto» la riconosca come conforme all'originale. Questo è un controllo di qualità: non basta che esista una minuta, ma deve essere convalidata da chi l'ha scritta. Il comma 3 è il terzo livello: se non è possibile procedere per minuta, il giudice ordina la rinnovazione, «se necessaria e possibile», prescrivendone il modo (ad esempio: il testimone depone di nuovo) ed eventualmente gli altri atti a ricondurre (ad esempio: se è andato perduto il verbale di testimonianza, rinnovazione della testimonianza; se è perduto un decreto di sequestro, il giudice esamina se il sequestro deve essere ripetuto).

Quando si applica

In procedimenti dove documentazione è stata completamente perduta: una sentenza è distrutta e non c'è minuta (ma il giudice che l'ha scritta può ricostruire il suo contenuto), un verbale di perquisizione è andato bruciato in un incendio (il giudice ordina la ricostituizione del verbale da testimonianze dei presenti). È frequente in procedimenti lunghi o con fascicoli conservati male.

Connessioni

Collegato all'art. 112 (copie autentiche) come secondo livello di salvaguardia. Rimanda agli artt. 110-111 (forma degli atti), ai principi di effettività del diritto di difesa (art. 24 Costituzione), alla responsabilità civile dello Stato per i danni causati dalle amministrazioni (art. 2043 cc, legge 117/1988).

Domande frequenti

Se un atto del mio processo è andato perduto, il processo si ferma?

No, il procedimento non si ferma. Il giudice può ordinare la ricostituzione dell'atto sulla base di minute o testimonianze, oppure la rinnovazione dell'atto (ad esempio, una testimonianza è resa di nuovo). Il giudice farà il possibile per continuare il processo.

Chi decide come ricostituire l'atto perduto?

Il giudice, con ordinanza. Può ricostituirlo sulla base di minute (copie per controllo), oppure ordinare la rinnovazione dell'atto. Se l'atto è irrecuperabile, il giudice non obbliga il procedimento a fermarsi.

Se non c'è nemmeno la minuta, cosa succede?

Il giudice ordina la rinnovazione dell'atto. Ad esempio, se il verbale di un interrogatorio è andato perduto, l'imputato sarà interrogato di nuovo e ne sarà fatto un nuovo verbale.

La ricostituzione di un atto ha lo stesso valore dell'originale?

Sì, se fatta correttamente dal giudice. L'atto ricostituito acquista valore retroattivo dalla data originaria ed è equiparato all'originale ai fini processuali.

Se la minuta non è conforme all'originale, puoi chiedere la rinnovazione?

Sì. Se la minuta che il giudice ha trovato non è conforme a ciò che ricordate, potete contestarla. Se il giudice non la riconosce come fedele, ordinerà la rinnovazione dell'atto, non la ricostituzione sulla minuta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.