Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 115 c.p.p. – Violazione del divieto di pubblicazione
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Violazione del divieto di pubblicazione
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 114 - Art. 114 c.p.p.: Divieto di pubblicazione di atti e di immaginiA→Cod. proc. pen. art. 116 - Articolo 116 Codice di Procedura Penale: Copie, estratti e certif…→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 113 Codice di Procedura Penale: Ricostituzione di atti→Art. 117 c.p.p.: Richiesta di copie di atti e di informazioni da→Art. 112 c.p.p.: Surrogazione di copie agli originali mancanti→Art. 118 c.p.p.: Richiesta di copie di atti e di informazioni da→Articolo 111 Codice di Procedura Penale: Data degli atti→Art. 119 c.p.p.: Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad a→Articolo 110 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione degli atti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi viola il divieto di pubblicazione di atti processuali può subire sanzioni penali e disciplinari.
Ratio
La norma crea un sistema di sanzioni multi-livello per garantire il rispetto del divieto di pubblicazione. Non basta il divieto sulla carta: deve esservi una conseguenza legale seria. Per i privati cittadini (inclusi i giornalisti non pubblici ufficiali), la sanzione è penale secondo il CP. Per i professionisti pubblici e per chi esercita una professione regolata (avvocati, notai, giudici, pubblici ministeri), vi è anche una sanzione disciplinare che tocca la loro carriera professionale. Il duplice sistema di sanzione è volto a scoraggiare violazioni anche tra chi potrebbe sentirsi immune da solo controllo penale.
Analisi
Il comma 1 rimanda alle sanzioni penali del CP art. 684 (diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, nonché pubblicazione di atti segeti) e crea un ulteriore livello sanzionatorio disciplinare per chi è «impiegato dello Stato o di altri enti pubblici» oppure «esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato» (avvocati, medici, ingegneri, notai, ecc.). Per queste persone, la violazione del divieto di pubblicazione è «illecito disciplinare». Il comma 2 impone un dovere procedurale: il pubblico ministero, di ogni violazione commessa da queste persone, «informa l'organo titolare del potere disciplinare» (l'ordine forense per gli avvocati, il CSM per i magistrati, l'ordine dei notai, ecc.).
Quando si applica
Ogni volta che viene violato il divieto di pubblicazione. Esempi: un giornalista pubblica dettagli di indagini segrete (art. 684 CP); un avvocato diffonde su social media la memoria difensiva ancora coperta da segreto (art. 684 CP + illecito disciplinare presso l'ordine forense); un funzionario giudiziario rilascia documenti coperti da segreto a un giornalista (art. 684 CP + procedimento disciplinare presso il suo ministero).
Connessioni
Collegato all'art. 114 (divieto di pubblicazione), all'art. 329 comma 3 lett. b) CPP (segreto del pubblico ministero), al CP art. 684 (diffusione di notizie false o segrete), alle norme deontologiche degli avvocati (Codice Deontologico forense), alle leggi sugli ordini professionali, al diritto di cronaca e alla libertà di stampa (art. 21 Costituzione).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Un giornalista di un quotidiano nazionale pubblica un articolo contenente dettagli di intercettazioni ancora coperte dal segreto istruttorio. La violazione è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 684 CP (il pubblico ministero può procedere con querela della parte offesa o d'ufficio). Se il giornalista è iscritto all'ordine dei giornalisti, l'ordine può avviare un procedimento disciplinare per violazione delle norme sulla deontologia giornalistica. Giornale e giornalista possono subire sia multa penale che sospensione dall'esercizio della professione.
Caso 2: Caso 2
Un avvocato, Tizio, pubblica su un gruppo WhatsApp privato (ma comunque diffuso) una copia della memoria del pubblico ministero ancora coperta da segreto. La violazione integra l'art. 684 CP (procedimento penale) e un illecito disciplinare presso l'ordine forense. Il pubblico ministero informa direttamente l'ordine. L'avvocato Tizio è condannato penalmente e sottoposto a procedimento disciplinare dell'ordine (che potrebbe concludersi con ammonimento, censura, sospensione temporanea o radiazione).
Domande frequenti
Se pubblico un atto processuale segreto, cosa rischio?
Rischi una condanna penale secondo il CP art. 684 (diffusione di notizie false o segrete). Se siete un professionista (avvocato, medico, notaio, dipendente pubblico), rischia anche una sanzione disciplinare dal vostro ordine o dalla vostra amministrazione.
Un avvocato che viola il divieto di pubblicazione può essere radiato?
Sì. Il procedimento disciplinare presso l'ordine forense può concludersi con sanzioni che vanno da ammonimento a radiazione (cancellazione dall'albo). Se aggravata, la radiazione può essere definitiva.
Se un giornalista pubblica atti segreti in buona fede, è comunque punito?
Sì. La norma non prevede eccezioni per la «buona fede». Tuttavia, le circostanze (ad esempio, divulgazione di informazioni che rientrano nell'interesse pubblico) possono incidere sulla pena. Un giudice potrebbe valutare attenuanti in fase di sentenza.
Chi è responsabile della violazione: l'autore o l'editore del giornale?
Entrambi, in via solidale. Sia chi ha scritto l'articolo che il giornale (e il direttore responsabile) sono responsabili della pubblicazione. Possono essere condannati insieme.
Il pubblico ministero deve informare l'ordine di ogni violazione?
Sì, il comma 2 è esplicito: il pubblico ministero «informa l'organo titolare del potere disciplinare» di ogni violazione commessa da professionisti o pubblici ufficiali. Questo crea un circuito doppio di controllo: penale e disciplinare.