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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 118 c.p.p. – Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell’interno

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il Ministro dell’Interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche un deroga ai divieto stabilito dall’art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sui loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (380). L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

1-bis. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all’accesso diretto al registro previsto dall’art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata.

2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio (326 c.p.).

In sintesi

  • Il Ministro dell'Interno ha facolta di richiedere copia di atti processuali all'autorità giudiziaria
  • La richiesta mira a prevenire delitti per cui e obbligatorio l'arresto in flagranza
  • Puo operare direttamente o tramite ufficiali di PG o personale DIA delegato
  • L'autorità giudiziaria puo autorizzare accesso diretto al registro delle notizie di reato

Il Ministro dell'Interno e gli ufficiali di polizia giudiziaria possono richiedere copie e informazioni di atti processuali per prevenire delitti di particolare gravita.

Ratio

La norma consente al governo, attraverso il Ministero dell'Interno, di acquisire informazioni necessarie per funzioni di prevenzione dei delitti gravi. L'obiettivo e garantire sinergia tra funzione giurisdizionale (magistrato, giudice) e funzione di sicurezza pubblica (governo, polizia). L'accesso rimane circoscritto a delitti per cui l'arresto in flagranza e obbligatorio (delitti di particolare gravita: terrorismo, criminalita organizzata, ecc.).

Analisi

Il comma 1 attribuisce al Ministro dell'Interno facolta di ottenere copie di atti processuali e informazioni scritte sui loro contenuti, da parte dell'autorità giudiziaria competente, in deroga al divieto dell'art. 329 c.p.p. L'accesso puo avvenire direttamente o tramite delega a ufficiale di polizia giudiziaria o personale DIA. La richiesta deve mirare alla prevenzione di delitti per cui l'arresto in flagranza e obbligatorio. L'autorità giudiziaria puo trasmettere anche di propria iniziativa. Il comma 1-bis specifica che l'autorità giudiziaria puo autorizzare l'accesso diretto al registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), anche in forma automatizzata. Il comma 2 stabilisce che l'autorità provvede senza ritardo e puo rigettare con decreto motivato. Il comma 3 prevede che copie e informazioni sono coperte da segreto di ufficio (art. 326 c.p.), garantendo riservatezza nei confronti di terzi.

Quando si applica

La norma si applica quando il Ministro dell'Interno, per funzioni di ordine pubblico e prevenzione, ha necessita di conoscere atti di procedimenti penali riguardanti delitti gravissimi. Esempio: il Ministero chiede all'autorità giudiziaria informazioni su un procedimento per terrorismo al fine di predisporre misure di sorveglianza preventiva. O ancora: il Ministero chiede copia di atti su procedimento per mafia per coordinare interventi di sicurezza pubblica nei territori interessati.

Connessioni

Rimanda all'art. 329 c.p.p. (divieto di divulgazione), all'art. 335 c.p.p. (registro notizie reato), all'art. 380 c.p.p. (arresto flagranza per delitti gravi), all'art. 326 c.p. (segreto di ufficio), all'art. 70-bis e 76-bis ordinamento giudiziario (direzioni distrettuali antimafia). Intrecciata con la disciplina della polizia giudiziaria e del coordinamento tra magistratura ed esecutivo.

Domande frequenti

Il Ministero dell'Interno puo ottenere informazioni da procedimenti penali in corso senza consenso?

Il Ministero deve richiedere autorizzazione all'autorità giudiziaria competente. Tuttavia, l'accesso e garantito quando la richiesta riguarda delitti per cui l'arresto in flagranza e obbligatorio. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo, salvo rigetto motivato.

Chi puo fare la richiesta al posto del Ministero dell'Interno?

Il Ministero puo agire direttamente tramite il ministro ovvero delegare ufficiali di polizia giudiziaria o personale della Direzione Investigativa Antimafia. I delegati devono agire nell'ambito dei compiti di prevenzione dei delitti gravi.

Quali delitti consentono al Ministero di fare richiesta?

La richiesta e ammessa solo per prevenzione di delitti per cui l'arresto in flagranza e obbligatorio. Si tratta di delitti particolarmente gravi come terrorismo, associazione mafiosa, traffico di droga, crimini contro l'umanita e altri reati di massima gravita.

Le informazioni ottenute dal Ministero rimangono segrete?

Si, le copie e le informazioni acquisite sono coperte da segreto di ufficio secondo l'art. 326 c.p. Cio significa che il Ministero non puo divulgarle a terzi al di fuori delle sue funzioni istituzionali di prevenzione.

Il Ministero puo ottenere accesso diretto al registro delle notizie di reato?

Si, l'autorità giudiziaria puo autorizzare accesso diretto al registro (art. 335 c.p.p.), anche in forma automatizzata. Cio consente al Ministero o ai suoi delegati di consultare il registro direttamente senza ricorrere a richiesta formale per ogni notizia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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